Patto di stabilita' interno 2011-2013 per le Province e i Comuni con oltre 5mila abitanti

Italia - immagine di PaolosPubblicata in Gazzetta ufficiale la Circolare del Ministero dell'Economia n. 11/2011, firmata lo scorso 6 aprile, concernente il Patto di stabilita' interno destinato alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per il triennio 2011-2013.

Sono i commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) a disciplinare il nuovo Patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013, volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quantifica l'entita' del predetto concorso, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 300 milioni di euro per l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le Province e nella misura di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il documento del MEF contiene criteri interpretativi per l’applicazione del patto di stabilità interno ed evidenzia, in particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti, inclusi il nuovo metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il “Patto regionalizzato”.

GURI n. 135 del 13 giugno 2011 - Suppl. Ordinario n. 144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 6 aprile 2011 , n. 11

Patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 per le Province
e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (11A07701) 

 
 
                                Alle Province 
                                Ai Comuni con popolazione superiore a
                                5.000 abitanti 
                                Agli     Organi     di      revisione
                                economico-finanziaria   degli    enti
                                locali   soggetti   al    patto    di
                                stabilita' interno 
                                Alle regioni e province  autonome  di
                                Trento e di Bolzano - Loro sedi 
                                e, per conoscenza: 
                                Alla Corte dei conti  -  Segretariato
                                Generale - Sezione Autonomie locali -
                                Roma 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri -  Segretariato  Generale  -
                                Roma 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri - Rapporti con le Regioni  -
                                Roma 
                                Al    Ministero    dell'interno     -
                                Dipartimento   Affari    interni    e
                                territoriali - Direz. Centr.  Finanza
                                locale - Roma 
                                Al  Ministero   della   giustizia   -
                                Dipartimento      dell'Organizzazione
                                Giudiziaria,  del  Personale  e   dei
                                Servizi - Roma 
                                Al Gabinetto del Ministro - Sede 
                                All'Ufficio  Legislativo-Economia   -
                                Sede 
                                All'Ufficio   Legislativo-Finanze   -
                                Sede 
                                All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 -
                                Roma 
                                All'U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4  -
                                Roma 
                                All' A.N.C.I. - Via dei Prefetti,  n.
                                46 -Roma 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato - Loro sedi 
 
  La presente  circolare  risulta  strutturata  secondo  il  seguente
schema: 
 
PREMESSA 
A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
  A.1 Enti di nuova istituzione 
  A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL 
B. DETERMINAZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  PROGRAMMATICI  PER  IL  TRIENNIO
2011-2013 
  B.1 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 
  B.2 Comunicazione dell'obiettivo 
  B.3 Disposizioni per Roma capitale 
  B.4 Riduzione degli obiettivi annuali 
C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO 
  C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza 
  C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 
  C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea 
  C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti  C.1,
C.2 e C.3 
  C.5 Trasferimenti destinati ai comuni  commissariati  per  fenomeni
conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso 
  C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
  C.7 Altre esclusioni 
  a)  Risorse  connesse  ai  comuni  dissestati  della  provincia  de
L'Aquila 
  b) Risorse connesse alla  Autorita'  per  la  Sicurezza  Alimentare
(EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma 
  c) Risorse connesse ad Expo' Milano 2015 
  d) Federalismo demaniale 
  e) Entrate straordinarie 
D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO 
E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO 
  E.1 Misure di contenimento del debito 
  E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 
F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA'  INTERNO
PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto regionalizzato 
G. MONITORAGGIO 
H. CERTIFICAZIONE 
I.  MECCANISMO  SANZIONATORIO  PER  MANCATO  RISPETTO  DEL  PATTO  DI
STABILITA' INTERNO 
  a) Riduzione dei trasferimenti erariali 
  b) Divieto di impegnare spese correnti 
  c) Divieto di ricorrere all'indebitamento 
  d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
  e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza 
L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2011-2013 
M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE
CIRCOLARE 
 
PREMESSA 
 
  I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13  dicembre  2010,
n. 220 (legge di stabilita' 2011)  disciplinano  il  nuovo  patto  di
stabilita'  interno  per  il  triennio  2011-2013  che  e'  volto  ad
assicurare il concorso degli  enti  territoriali  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto  dei  principi  di
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117,  terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente  agli
impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. 
  L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
quantifica  l'entita'  del   predetto   concorso,   in   termini   di
indebitamento netto e di fabbisogno,  in  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno  2012  per
le province e nella misura di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2012  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
  La novita' piu' significativa, contenuta nei commi da 87 a  93  del
citato articolo 1 della legge di stabilita'  2011,  e'  rappresentata
dall'introduzione di una regola di carattere generale,  che  consiste
nel conseguimento,  da  parte  di  ciascun  ente  locale,  del  saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista  pari  a  zero  e
l'introduzione di una regola  specifica  per  la  determinazione  del
concorso di  ciascun  ente  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 
  La regola  specifica  prevede  l'individuazione  dell'obiettivo  di
ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel  periodo
2006-2008.  Non  considerare,  come  parametro  per  l'individuazione
dell'obiettivo, la spesa finale complessiva  rende  meno  onerosa  la
manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza  di  spesa
in conto capitale. Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un  saldo  di
competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente
media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale
fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013. 
  Il riferimento ad un periodo piu' ampio del singolo  anno  consente
di ridurre sensibilmente il fenomeno riscontrato negli scorsi anni di
obiettivi troppo  ambiziosi  legati  a  fatti  gestionali  di  natura
straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento. 
  Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto  dagli  enti
maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti
tendenzialmente piu' "deboli", l'obiettivo, definito come quota della
spesa corrente media 2006-2008, e' corretto per azzerare gli  effetti
peggiorativi connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti  dal
comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge 31 maggio 2010,  n.
78. 
  Come per gli anni scorsi, dal  saldo  finanziario  valido  ai  fini
della verifica del rispetto del patto  di  stabilita',  sono  escluse
alcune voci di entrata e di spesa (calamita' naturali, grandi eventi,
risorse  provenienti  dall'UE).  Ad  esse  si  sono  aggiunte   nuove
esclusioni,  contenute  nel  novellato  patto  di   stabilita',   per
rispondere a determinate esigenze (commissioni straordinarie  per  la
gestione dei comuni commissariati per mafia e relative spese in conto
capitale,  progettazione  ed  esecuzione   del   censimento,   comuni
dissestati della provincia de  L'Aquila,  Autorita'  europea  per  la
sicurezza alimentare (EFSA), Scuola per l'Europa, Expo' Milano 2015 e
federalismo demaniale). 
  In considerazione della specificita' della  citta'  di  Roma  quale
capitale della Repubblica, il comma  112  prevede,  inoltre,  che  il
comune di Roma  concordi,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, gli obiettivi del proprio patto di  stabilita'  in  coerenza
con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali  e,  in  caso  di
mancato accordo, applichi le disposizioni del patto previste per  gli
enti locali. 
  La legge di stabilita' potenzia, altresi', il ruolo  delle  regioni
con riguardo al patto di stabilita' interno dei propri  enti  locali.
In particolare, la regione puo' intervenire: a) autorizzando gli enti
locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il loro  saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a
fronte del contestuale miglioramento di pari  importo  dell'obiettivo
programmatico  della  regione  stessa  in  termini  di  cassa  o   di
competenza (c.d.  Patto  regionale  verticale);  b)  rimodulando  gli
obiettivi posti dal legislatore nazionale per  gli  enti  locali  del
proprio territorio in relazione alle diverse  situazioni  finanziarie
esistenti, fermo restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato
per gli stessi enti locali (c.d. Patto regionale orizzontale). 
  Sono, infine, sostanzialmente riconfermate le disposizioni  vigenti
in materia di monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno, nonche' l'impianto sanzionatorio previsto in caso
di mancato rispetto  degli  obiettivi,  mentre  il  meccanismo  della
premialita' previsto per gli enti locali virtuosi e'  sostituito  dal
disposto del comma 122 che  prevede  una  riduzione  degli  obiettivi
annuali sulla base di criteri da definire con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  in  misura  complessiva  pari  alla  differenza,  registrata
nell'anno  precedente,  tra  l'obiettivo  programmatico  e  il  saldo
conseguito dagli enti inadempienti. 
 
A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
  Come anticipato nella premessa ed al pari di  quanto  disposto  per
gli anni scorsi, gli enti locali  soggetti  al  patto  di  stabilita'
interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti. 
  Per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  la
determinazione della popolazione di riferimento da considerare  viene
effettuata sulla base del criterio  previsto  dall'articolo  156  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli   enti   locali),   ossia   considerando   la
popolazione  residente  alla  fine  del  penultimo  anno  precedente,
secondo i dati ISTAT. 
  Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2011 i comuni
la cui popolazione, rilevata al 31.12.2009, risulti superiore a 5.000
abitanti. 
A.1 Enti di nuova istituzione 
  Il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti  a  decorrere
dall'anno 2008 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello  della  loro  istituzione.
Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2008, sara' soggetto  alle
regole del patto di stabilita' interno nell'anno 2011. 
  Ai fini della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono, come base  di  riferimento,  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Quindi,  l'ente  istituito  nel
2008 assumera' a base di riferimento le spese correnti registrate nel
2009. 
  Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007  adottano  come  base  di
riferimento su cui applicare le regole per  la  determinazione  degli
obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008
e le risultanze dell'anno 2008. 
A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL 
  Per quanto  riguarda  l'applicazione  delle  regole  del  patto  di
stabilita'  interno  agli  enti   commissariati   per   fenomeni   di
infiltrazione e di condizionamento di tipo  mafioso  o  similare,  ai
sensi dell'articolo 143 del citato decreto  legislativo  n.  267  del
2000  (TUEL),  il  comma  114,  come  gia'  disposto  dal  comma   18
dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008,  prevede  che
ad essi si  applichino  le  regole  del  patto  a  partire  dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 
  Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti
assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta
nel periodo 2006-2008. 
  Si segnala che la mancata comunicazione  alla  Ragioneria  Generale
dello Stato tramite il sistema  web  appositamente  previsto  per  il
patto     di      stabilita'      interno      all'indirizzo      web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"          o           all'indirizzo
"http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/"    della    situazione    di
commissariamento ai sensi del summenzionato  articolo  143  del  TUEL
determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del
patto (comma 109). 
 
B. DETERMINAZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  PROGRAMMATICI  PER  IL  TRIENNIO
2011-2013 
  Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra
degli enti locali per il triennio  2011-2013  e'  stato  quantificato
dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2010. 
  Il  comma  2  del  medesimo  articolo  opera   la   riduzione   dei
trasferimenti erariali spettanti alle  province  e  ai  comuni  nella
misura di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e  di  500  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e di 1.500 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal  2012
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
  Ai   fini   della   determinazione   dello   specifico    obiettivo
programmatico,  la  nuova  disciplina  (comma  89)  ripropone,  quale
parametro di riferimento del patto di stabilita'  interno,  il  saldo
finanziario tra  entrate  finali  e  spese  finali  (al  netto  delle
riscossioni e  concessioni  di  crediti),  calcolato  in  termini  di
competenza mista  (assumendo,  cioe',  per  la  parte  corrente,  gli
accertamenti e gli impegni e, per la parte  in  conto  capitale,  gli
incassi e i pagamenti). Si ribadisce che tra le operazioni finali non
sono da considerare ne' l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione ne'
il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo,  nell'ambito  del
saldo del patto di stabilita' interno, dell'avanzo di amministrazione
non e' consentito in  quanto,  in  base  alle  regole  europee  della
competenza economica, gli  avanzi  di  amministrazione  che  si  sono
realizzati in  esercizi  precedenti  non  sono  conteggiati  ai  fini
dell'indebitamento  netto   delle   Amministrazioni   pubbliche,   al
contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. 
  Rispetto  alla  disciplina  previgente  il  nuovo   meccanismo   di
attribuzione di saldo obiettivo e'  parametrato  non  piu'  al  saldo
registrato in un periodo  precedente,  bensi'  alla  spesa  corrente,
riferita ad un intervallo temporale triennale. 
  Ai fini del concorso di ogni  ente  alla  manovra  complessiva  del
comparto, il saldo finanziario obiettivo,  per  ciascuno  degli  anni
2011, 2012 e 2013, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente  media
registrata nel periodo 2006-2008, rilevata  in  termini  di  impegni,
cosi' come desunta dai conti consuntivi, per una percentuale  fissata
per ogni anno del triennio 2011-2013 (comma 88). 
  Le percentuali individuate sono: 
  - per le province, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente,
pari a 8,3%, 10,7% e 10,7%; 
  - per i comuni, per gli anni 2011, 2012  e  2013,  rispettivamente,
pari a 11,4%, 14,0% e 14,0%. 
  Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo calcolato in  termini
di competenza  mista  non  inferiore  al  valore  cosi'  determinato,
diminuito  dell'importo  pari  alla   riduzione   dei   trasferimenti
applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78
del 2010 (comma 91). 
  Il nuovo  meccanismo  di  calcolo  (comma  92),  per  l'anno  2011,
prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a  ridurre  la
distanza fra i nuovi  obiettivi  e  quelli  calcolati  in  base  alla
previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge  n.  112  del
2008). 
  Si  rappresenta,  altresi',  che  le  nuove  regole  del  patto  di
stabilita'  interno  introducono  un  principio  generale,  valido  a
decorrere dal 2011, che prevede  che  l'obiettivo  strutturale  delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e'
rappresentato dal conseguimento di un saldo espresso  in  termini  di
competenza mista pari a zero (comma 90). 
  La regola di carattere generale non si applica quando, per esigenze
di finanza pubblica, e' richiesto un contributo specifico al comparto
degli enti  locali.  In  tal  caso,  opera  la  regola  di  carattere
specifico, introdotta dal comma 91. Quindi, per gli anni 2011, 2012 e
2013 la disposizione del comma 90 e' assorbita da quanto previsto dai
commi 91 e successivi. 
  Il successivo comma 93  prevede,  inoltre,  misure  correttive  del
patto di stabilita', finalizzate a tenere conto delle spese  per  gli
interventi  necessari  in  ragione  di  impegni  internazionali  e  a
distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra  e  le
differenze positive e negative  della  variazione  della  regola.  Il
comma  dispone  che  le  misure  correttive  ivi   previste   possono
determinare effetti negativi in termini di indebitamento  netto,  per
l'anno 2011, non superiori a 480 milioni  di  euro.  Il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  marzo  2011  emanato,  in
attuazione del comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, ripartisce la citata somma di  480  milioni,  destinando  130
milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno  delle
spese  sostenute  per  la  realizzazione  degli  interventi  connessi
all'Expo' 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni  di
euro alla redistribuzione del contributo delle province alla  manovra
e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del  contributo
dei comuni.  Nel  successivo  paragrafo  B.1.,  nella  Fase  4,  sono
indicate le modalita' di riparto di tali somme tra  gli  enti  locali
beneficiari. 
  Per supportare gli enti locali  nell'individuazione  dell'obiettivo
programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita'
interno 2011-2013, la Ragioneria Generale dello Stato ha  predisposto
sul   sito   web   dedicato   al   patto   di   stabilita'    interno
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it                                   (o
http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/) un modello di  calcolo  degli
obiettivi programmatici in formato Excel, in cui e' indicata la nuova
procedura  da  seguire  per  l'individuazione  dei  saldi   obiettivo
2011-2013.   Le   amministrazioni   interessate   potranno,   quindi,
individuare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non
colorate)  i  dati  richiesti  dal  citato  modello  di  calcolo.  La
procedura per la determinazione del saldo obiettivo per  l'anno  2011
e' costituita da cinque fasi, di  seguito  elencate  e  schematizzate
negli Allegati OB/11/P e OB/11/C (utili  per  il  calcolo  del  saldo
obiettivo  espresso  in  termini  di  competenza   mista)   relativi,
rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti. 
B.1 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 
 
Fase 1: determinazione del  SALDO  OBIETTIVO  COME  PERCENTUALE  DATA
DELLA SPESA MEDIA 
  Il comma 88, lettere a) e b), prevede che, per ciascuno degli  anni
2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di  stabilita'  interno
applicano alla media  degli  impegni  della  propria  spesa  corrente
registrata nel triennio 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali summenzionate  e  schematicamente
riportate nella tabella sottostante: 
 
    


                                   Anno 2011   Anno 2012   Anno 2013
        
Province                              8,3%       10,7%       10,7%

Comuni con pop. superiore
  a 5.000 abitanti                   11,4%       14,0%       14,0%


    
 
  Nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c)  dei  richiamati
allegati, e', quindi,  inserito  l'importo  degli  impegni  di  spesa
corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007  e  2008.
In  merito,  si   segnala   che,   ai   fini   della   determinazione
dell'obiettivo per l'anno  2011  e  seguenti,  la  normativa  vigente
prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti  consuntivi
senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute  dall'ente
capofila non e' esclusa la quota di spesa  gestita  per  conto  degli
altri enti locali). Inoltre, poiche'  le  percentuali  indicate  sono
tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali  per  il
triennio 2011-2013 nella misura quantificata dall'articolo 14,  comma
1, del citato decreto legge n. 78 del 2010, al fine di  salvaguardare
i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono  essere  prese  in
considerazione  richieste  di  rettifica  di  eventuali   errori   di
contabilizzazione  effettuati  nei  documenti  di  bilancio  di  anni
passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi  certificati
di conto consuntivo,  che  abbiano  effetti  sul  calcolo  del  saldo
obiettivo. E', infine, da escludere la possibilita' di  modificare  i
dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono
restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
  Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente  l'applicazione,
automaticamente, determinera'  i  saldi  obiettivi  "provvisori"  per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,  effettuando  il  calcolo  del
valore medio della spesa corrente  e  applicando  a  quest'ultimo  le
percentuali di cui sopra. Gli obiettivi sono  riportati  nelle  celle
(h), (i) ed (l). 
 
Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI 
  Il successivo comma 91 dispone che il valore  annuale,  determinato
secondo la procedura della Fase 1,  e'  ridotto,  per  ogni  anno  di
riferimento, di un  valore  pari  alla  riduzione  dei  trasferimenti
erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78
del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della
riduzione dei  trasferimenti,  e'  effettuato  automaticamente  dalla
procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). 
  Si ottiene cosi' il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti. 
  In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2  prevede  che
"le riduzioni dei trasferimenti per le  province  ed  i  comuni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro   dell'interno,   secondo   principi   che   tengano   conto
dell'adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno  precedente,
il decreto del Ministro dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo un criterio proporzionale.". 
  Per l'anno 2011,  non  essendo  stata  raggiunta  entro  i  termini
previsti l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  la
rideterminazione  dei  trasferimenti,  attuata  con  il  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, e' stata operata  mediante  il
criterio proporzionale previsto dalla legge. 
  Per il  2012,  alla  luce  di  quanto  esposto,  la  riduzione  dei
trasferimenti  potra'  essere  attuata  o  mediante  un  accordo   in
Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali    che    preveda
l'applicazione di criteri  di  ripartizione  non  piu'  basati  sulla
proporzionalita', oppure, in caso di  mancato  accordo,  il  Ministro
dell'interno  potra'  procedere  alla  riduzione  dei   trasferimenti
secondo  un  criterio  proporzionale.  Per  il  2012,   inoltre,   il
riferimento per operare la riduzione della spettanza sara' costituito
dai  trasferimenti  2011,   che,   pur   presentando   un   andamento
sostanzialmente costante nel corso degli anni, avranno  un  ammontare
diverso rispetto a quelli del 2010 per  l'applicazione  di  tutte  le
norme che sono alla base della  loro  quantificazione  ed  anche  per
effetto dei taglioperati nel 2011. 
  Quindi,  essendo   il   decreto   relativo   alle   riduzioni   dei
trasferimenti erariali emanato con cadenza annuale e non essendo noti
i criteri di riduzione  che  saranno  adottati  ed  il  valore  delle
spettanze da assumere  a  riferimento,  non  e'  possibile  conoscere
l'ammontare delle riduzioni che saranno operate negli esercizi 2012 e
2013. 
  Cio' posto, al fine di simulare gli obiettivi 2012-2013, unicamente
per scopi conoscitivi  e  programmatori,  le  riduzioni  che  saranno
attuate nel 2012 e nel 2013  sono  stimate  secondo  un  criterio  di
proporzionalita', ossia applicando alla riduzione  dei  trasferimenti
operata nel 2011 la percentuale di incremento  del  67%  desunta  dal
rapporto fra la riduzione dei trasferimenti disposta per  il  2012  e
quella disposta per il 2011; in termini numerici  la  percentuale  e'
ottenuta rapportando 2.500 a 1.500, per i comuni e 500 a 300  per  le
province. 
  Naturalmente,  ove  intervengano  modifiche  al  quadro   normativo
relativo alle entrate dei comuni e delle province,  saranno  diramate
apposite istruzioni integrative su  tale  aspetto  e  per  gli  altri
connessi. In particolare, con specifico riferimento ai  provvedimenti
attuativi in materia di federalismo municipale e provinciale, in base
ai quali muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente,
attraverso  la  soppressione  dei  trasferimenti  erariali,  e'  bene
precisare  che  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  91   si   fa
riferimento, allo stato attuale,  alla  riduzione  dei  trasferimenti
definiti per l'anno 2011 dal citato Decreto ministeriale e  a  quella
ipotizzata alla medesima data con riferimento agli anni 2012 e 2013. 
 
Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE  (applicazione  del
fattore di correzione) 
  Il nuovo metodo di calcolo puo' determinare, per  alcuni  enti,  un
peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato  ai  sensi  dell'articolo
77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando  ai  saldi
di competenza mista registrati nel 2007 le percentuali  previste  dal
comma  3  del  medesimo  articolo),  tale   da   rendere   arduo   il
conseguimento  e  richiedere,  conseguentemente,  una   significativa
rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. Per il
solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore  del  saldo  obiettivo
finale e' stato, pertanto, introdotto dal  comma  92  un  fattore  di
correzione che opera in base al seguente assunto:  gli  enti  che,  a
seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un
obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello  ottenuto  applicando
le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per
un importo pari alla meta' della distanza fra l'obiettivo  "nuovo"  e
l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli  enti  che,  in  base  alla
nuova  normativa,  riscontrano  un  obiettivo  migliore   (inferiore)
rispetto  a  quello  calcolato  secondo  le  regole  previgenti,   lo
peggiorano (incrementano)  per  un  importo  pari  alla  meta'  della
distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio". 
  Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera  la
suddetta correzione: 
  1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva  per
il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base  del  nuovo  metodo  di
calcolo,  avrebbe  dovuto  conseguire,  per  il  medesimo  anno,   un
obiettivo di 150, si ha che la distanza fra i due obiettivi e' pari a
_150-100_=50 e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari a 150  -
(50/2)=125; 
  2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva  per
il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base  del  nuovo  metodo  di
calcolo,  avrebbe  dovuto  conseguire,  per  il  medesimo  anno,   un
obiettivo di 50, si ha che la distanza fra i due obiettivi e' pari  a
_50-100_=50 e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari  a  50  +
(50/2) =75. (1) 
  Nella cella indicata con la lettera (s), e'  riportato  l'obiettivo
calcolato per l'anno 2011 in  sede  di  comunicazione  dell'obiettivo
2010  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  (2)  .  La  procedura
visualizza automaticamente il valore del fattore di correzione (cella
(t)) e, quindi, l'obiettivo finale per l'anno 2011 (cella (u)). 
  Al riguardo, occorre segnalare che la determinazione dell'obiettivo
- essendo quest'ultimo espresso in migliaia di euro  -  incorpora  il
principio   dell'arrotondamento   alla   migliaia   piu'    prossima.
L'applicativo web della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  procede,
quindi, arrotondando i numeri inferiori alle migliaia. 
  Agli enti che non hanno un obiettivo "vecchio", ossia gli  enti  di
nuova istituzione o gli enti che partecipano per la  prima  volta  al
patto, tale fase  non  si  applica.  Pertanto,  tali  enti  calcolano
l'obiettivo 2011 applicando la percentuale, indicata nella cella (e),
alla media della spesa corrente degli anni  2006-2008  al  netto  dei
trasferimenti erariali. 
 
Fase 4: rideterminazione del  saldo  obiettivo  2011  con  le  misure
correttive (comma 93) 
  Come premesso, il comma 93 dispone che  le  misure  correttive  ivi
previste  possano  determinare  effetti  negativi   in   termini   di
indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni  di
euro. 
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo  2011
attuativo  del  citato  comma  93,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ripartisce i suddetti  480  milioni
di euro destinandone 130 milioni di euro all'esclusione dal patto  di
stabilita' interno delle spese sostenute per la  realizzazione  degli
interventi connessi all'Expo' 2015 dal comune e  dalla  provincia  di
Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo  delle
province  alla  manovra  e  i  restanti  310  milioni  di  euro  alla
redistribuzione del contributo dei comuni. 
  Il decreto stabilisce che, per l'anno 2011, solo le province per le
quali l'incidenza  percentuale  della  riduzione  dei  trasferimenti,
operata con decreto del Ministro dell'interno del  9  dicembre  2010,
sulla media delle spese correnti registrate  nel  triennio  2006-2008
sia superiore al 7,0 per cento,  possono  ridurre  il  proprio  saldo
obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della  propria
popolazione e  l'incidenza  della  propria  superficie  territoriale,
sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle  province  in
parola, moltiplicata per 20 milioni di euro (3) . 
  In merito  alla  quota  di  310  milioni  di  euro  destinata  alla
redistribuzione del contributo dei  comuni,  il  decreto  prevede  un
metodo di  riparto  interno  differenziato  per  fascia  demografica.
Pertanto, gli enti per i quali l'incidenza  percentuale  dell'importo
del saldo finanziario di cui  al  comma  92,  sulla  media  triennale
2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una  determinata
soglia, considerano, come saldo obiettivo  del  patto  di  stabilita'
interno, l'importo corrispondente alla soglia medesima. 
  In particolare, le soglie previste, evidenziate  nella  cella  (aa)
del prospetto OB/11/C, sono: 
  a) per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il 5,4
per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti; 
  b) per i comuni con  popolazione  compresa  tra  10.000  e  200.000
abitanti (estremi inclusi), il 7,0 per cento  della  media  triennale
2006-2008 delle spese correnti; 
  c) per i comuni con popolazione superiore a  200.000  abitanti,  il
10,5 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti. 
  In particolare, per i comuni, l'applicazione  calcola,  alla  cella
indicata con  la  lettera  (v)  del  prospetto  OB/11/C,  l'incidenza
percentuale del saldo obiettivo sulle spese correnti medie 2006-2008.
Qualora questa percentuale risulti superiore a quella indicata  nella
cella (aa), l'ente assume come obiettivo il  risultato  del  prodotto
delle spese correnti medie con la percentuale di cui alla cella (aa).
Se il valore e' inferiore, l'obiettivo resta  invariato.  L'obiettivo
per i comuni, rideterminato in base alla clausola di salvaguardia, e'
riportato nella cella (ab). 
  Per le province, l'applicazione informatica  calcola,  nella  cella
indicata con  la  lettera  (v)  del  prospetto  OB/11/P,  l'incidenza
percentuale della riduzione dei trasferimenti (indicati  nella  cella
(m)) sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale
risulti superiore al 7,0 per cento, l'obiettivo dell'ente e'  ridotto
di un importo ottenuto come somma di due  valori.  Il  primo  valore,
riportato nella cella (ab), e' ottenuto moltiplicando la  popolazione
residente al 31 dicembre 2009 per  una  costante  pari  a  1,963.  Il
secondo valore, riportato nella cella (ae), e' ottenuto moltiplicando
la superficie territoriale della provincia,  espressa  in  chilometri
quadrati, per una costante pari a 248.  Entrambi  i  valori  ottenuti
sono divisi per 1.000 per ricondurre le cifre  in  dati  espressi  in
migliaia di euro. Quindi il nuovo obiettivo e' quello calcolato nella
cella  (af).  La  popolazione  di  riferimento  e'  quella   rilevata
dall'ISTAT al 31/12/2009  e  la  superficie  territoriale  e'  quella
relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito web dell'ISTAT.  I  valori
delle due  variabili  sono  riportati  nell'allegato  "Province  Dati
ISTAT". 
  Qualora la percentuale di cui alla  richiamata  cella  (v)  risulti
inferiore al 7,0 per cento  l'obiettivo  resta  invariato  e  pari  a
quello indicato nella cella (u). 
 
Fase 5: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO  (PATTO
REGIONALE) 
  L'obiettivo indicato nelle celle (ab) del prospetto OB/11/C, per  i
comuni, e nella cella (af) del prospetto OB/11/P, per le province, e'
definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non  sia  coinvolto  dalle
variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionalizzato che
puo' introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi
dei commi da 138 a 143. Nel dettaglio,  la  normativa  contempla  due
tipologie di Patto Regionalizzato trattate al successivo paragrafo F.
Il  saldo  obiettivo  2011  da  considerare  sara',  dunque,   quello
risultante dalla somma fra saldo obiettivo  finale  e  la  variazione
dell'obiettivo determinata in base al  Patto  regionale,  "verticale"
e/o "orizzontale". 
  L'applicazione calcolera' automaticamente il valore  obiettivo  per
il 2011, rideterminato in virtu' del citato  Patto  regionale,  sulla
base  dei  dati  comunicati  da   ciascuna   regione   al   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   inerenti    alle    variazioni
dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141  (celle  (ag)  e
(ah) dell'Allegato OB/11/P, per le province,  e  celle  (ac)  e  (ad)
dell'Allegato OB/11/C, per i comuni). Il saldo obiettivo 2011,  cosi'
rideterminato,  verra'  indicato  nella  cella   (af)   dell'allegato
OB/11/C, per i comuni, e nella cella (al) dell'allegato OB/11/P,  per
le province. 
B.2 Comunicazione dell'obiettivo 
  Le province e i comuni soggetti  al  patto  di  stabilita'  interno
trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - le  informazioni  concernenti
gli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno  per  il
triennio 2011-2013 con le  modalita'  ed  i  prospetti  definiti  nel
decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione  via  web  degli
obiettivi   programmatici   entro   quarantacinque    giorni    dalla
pubblicazione del predetto  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce  inadempimento  al
patto di stabilita' interno (terzo periodo dello stesso comma 109). 
  Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138,  138-bis,  139  e  141
rideterminano i propri obiettivi (vedi  paragrafo  F),  provvedono  a
trasmettere  i  nuovi  obiettivi   entro   15   giorni   dalla   loro
rideterminazione. 
  Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  provvede,  previa  comunicazione
all'ANCI  e  all'UPI,  all'aggiornamento  degli  allegati  al  citato
decreto a seguito di nuovi interventi  normativi  volti  a  prevedere
esclusioni e/o  modifiche  del  saldo  utile  per  la  determinazione
dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto. 
  Si rappresenta, infine, che terminato l'anno di riferimento non  e'
piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo
anno. Per l'anno 2011,  eventuali  rettifiche  o  variazioni  possono
essere   apportate   esclusivamente   tramite    il    sistema    web
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it entro e non  oltre  il  31  dicembre
2011. 
B.3 Disposizioni per Roma Capitale 
  Il  comma  112  stabilisce  una  procedura   particolare   per   la
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per il
comune di Roma  in  quanto  capitale  della  Repubblica,  nelle  more
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  24  della  legge  5
maggio 2009, n. 42. 
  In particolare, e' previsto che il comune di Roma concordi  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno, le modalita' e  l'entita'  del  proprio  concorso  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  in  coerenza  con
gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. 
  A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, il sindaco  trasmette
la proposta di accordo al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. 
  Per l'esercizio 2011, tale termine e' fissato al 31  gennaio  2011.
In  caso  di  mancato  accordo,  si  applicano  le  disposizioni  che
disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. 
B.4 Riduzione degli obiettivi annuali 
  A partire dal 2011, opera il comma 122 che autorizza  la  riduzione
degli obiettivi  annuali  degli  enti  locali,  in  base  ai  criteri
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari alla  differenza,
registrata  nell'anno  precedente  a  quello  di   riferimento,   tra
l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli  enti
inadempienti al patto di stabilita' interno. 
  La predetta disposizione sostituisce definitivamente il  meccanismo
di premialita' introdotto dai commi da 23 a 26  dell'articolo  77-bis
del decreto legge n. 112 del 2008, la cui copertura  finanziaria  era
rinvenuta nelle risorse derivanti  dall'applicazione  del  meccanismo
sanzionatorio nei confronti degli enti non rispettosi del  patto.  Il
citato meccanismo premiale era stato,  temporaneamente,  disapplicato
nel 2010 in virtu' di quanto disposto dai commi 11  e  33-ter,  lett.
a), dell'articolo 14 del decreto legge n.  78  del  2010,  che  hanno
previsto, in sua sostituzione, l'esclusione dal  saldo  rilevante  ai
fini  del  rispetto  del  patto  dei  pagamenti  in  conto   capitale
effettuati entro il 31 dicembre 2010 per  un  importo  non  superiore
allo 0,75% dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto  capitale
risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a  favore   delle
province e dei comuni che abbiano rispettato il patto  di  stabilita'
interno relativo all'anno 2009. 
 
C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO 
  Nei commi da 94 a 99 e nel comma 105 sono  ribadite  le  esclusioni
delle entrate e delle spese dal saldo valido ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno gia' previste dalla normativa previgente. 
  I commi da 100 a 104,  introducono  ulteriori  esclusioni  per  far
fronte a situazioni particolari. 
  Infine,  il  comma  106  abroga  le  disposizioni  che  individuano
esclusioni di entrate o di spese dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del
patto di stabilita' interno non previste espressamente nella legge in
argomento. 
  L'eventuale esclusione dal patto di  stabilita'  interno  di  spese
diverse  da  quelle  previste  dalle  norme  richiede,  quindi,   uno
specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le
adeguate risorse  compensative  a  salvaguardia  degli  equilibri  di
finanza pubblica. 
C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza 
  Come per gli  anni  scorsi,  viene  riproposta  l'esclusione  delle
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. 
  In particolare, si sottolinea che, ai  sensi  del  comma  94,  sono
escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la  verifica
del rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  le  sole  risorse
provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche  da  altre  fonti).
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il
tramite delle regioni. Sono, altresi', esclusi gli impegni  di  parte
corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti  a  valere  sulle
predette risorse statali - effettuati per l'attuazione  di  ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di  dichiarazione
dello stato di emergenza. Ne consegue che sono escluse dal  patto  le
sole entrate e le sole spese effettuate a  valere  sui  trasferimenti
dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata  e
di spesa (ad esempio le  spese  sostenute  dal  comune  a  valere  su
risorse proprie). 
  L'esclusione  delle  correlate  entrate  e'  stata   prevista   per
compensare gli effetti negativi sugli equilibri di  finanza  pubblica
indotti dall'esclusione delle spese. 
  L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in  piu'  anni
e, comunque, nei  limiti  complessivi  delle  risorse  assegnate  e/o
incassate. 
  L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui  ed  ai
prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico  dello  Stato  e,
quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente  locale
con oneri a carico  del  proprio  bilancio.  Si  impone,  quindi,  la
verifica in ordine alla natura statale  delle  risorse  da  escludere
nonche' l'effettiva emanazione delle ordinanze. 
  Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della Protezione Civile - di valutare  la  natura  delle
spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che  l'elenco  che
gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di  gennaio
dell'anno successivo, ai sensi del comma 95, debba  contenere,  oltre
all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita'  interno,
ripartite nella parte corrente  e  nella  parte  capitale,  anche  le
risorse attribuite dallo Stato, per  permettere  il  riscontro  della
corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. 
  Nel merito delle opere  e  della  tipologia  di  finanziamenti,  si
segnala  l'opportunita'  che  i  chiarimenti   in   materia   vengano
indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 
C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 
  Come  gia'  previsto  lo  scorso  anno,  il   comma   96   equipara
espressamente,  ai  fini  del  patto  di  stabilita'   interno,   gli
interventi realizzati direttamente dagli  enti  locali  in  relazione
allo svolgimento delle iniziative per  le  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di grande evento  e  rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento della Protezione Civile -  di  cui  all'articolo  5-bis,
comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli  interventi
di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista  al  precedente
punto C.1. 
  Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle  relative  spese
connesse ai grandi  eventi,  sebbene  effettuate  in  piu'  anni,  e'
operata nei soli limiti dei  correlati  trasferimenti  a  carico  del
bilancio  dello  Stato.  L'equiparazione  dei  grandi   eventi   agli
interventi per calamita' naturali, infatti, comporta che l'esclusione
riguarda solo  gli  interventi  effettuati  a  valere  sulle  risorse
trasferite dal bilancio dello Stato. 
  Nel merito delle opere  e  della  tipologia  di  finanziamenti,  si
ribadisce  l'opportunita'  che  i  chiarimenti  in  materia   vengano
indirizzati, sia con riferimento agli  stati  di  emergenza  che  con
riferimento ai grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea 
  Secondo quanto gia'  previsto  dalla  normativa  previgente  (commi
7-quater e 7-quinquies dell'articolo 77-bis del decreto legge n.  112
del 2008, introdotti dall'articolo 4, comma 4-septies,  lett.a),  del
decreto legge n. 2 del 2010) con riguardo  alle  risorse  provenienti
dalla U.E., il comma 97 esclude dal saldo finanziario in  termini  di
competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono  dall'U.E.
per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche'
le relative spese di parte corrente e  in  conto  capitale  sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. 
  La ratio dell'esclusione dal  patto  di  stabilita'  interno  delle
spese  sostenute  dagli  enti  locali   per   realizzare   interventi
finanziati con fondi U.E. si collega alla necessita' di non ritardare
l'attuazione  di  interventi  realizzati  in  compartecipazione   con
l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi  che  vengono
poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. 
  Ne consegue,  quindi,  che  qualora  le  spese  siano  connesse  ad
interventi realizzati con risorse della regione (o della  provincia),
anche se provenienti dal rimborso di  prestiti  accordati  agli  enti
locali a valere sul bilancio comunitario  si  debbano  considerare  a
tutti gli effetti risorse nazionali e, pertanto,  non  oggetto  della
fattispecie di esclusione prevista dal succitato comma 97. 
  Si ribadisce, comunque, che la  valutazione  specifica  nel  merito
delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente  beneficiario,
sulla base degli atti di assegnazione delle risorse  stesse  e  delle
relative spese, nonche' dello stesso ente che assegna le risorse. 
  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera  anche  se  esse   sono
effettuate in  piu'  anni,  purche'  la  spesa  complessiva  non  sia
superiore  all'ammontare  delle  corrispondenti  risorse   assegnate.
Qualora  l'Unione  Europea  riconosca  importi  inferiori  a   quelli
considerati  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto   previsto   dal
summenzionato comma  97,  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in
quello  dell'anno  successivo,  se  la  comunicazione  e'  effettuata
nell'ultimo quadrimestre (comma 98). 
C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2
e C.3 
  Per  rendere  piu'  agevole  l'applicazione   del   meccanismo   di
esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi  e  risorse
provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune
possibili fattispecie: 
  Risorse di parte corrente: 
  1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha accertato  100;  gli  impegni  a
valere sui 100 sono  esclusi  nei  rispettivi  anni  in  cui  vengono
assunti (2011, 2012, etc.); 
  2. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a  fronte  di  impegni  gia'
assunti  a  valere  su  altre  risorse   negli   anni   2010,   2009;
l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2011  mentre  non  possono
essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 
  3. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100  a  fronte  di  impegni  che
saranno assunti negli anni  2012,  2013;  l'accertamento  di  100  e'
escluso dal saldo 2011 mentre gli impegni saranno esclusi  dai  saldi
del 2012, 2013. 
  Risorse in conto capitale: 
  1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha incassato 100; le spese a valere
sui  100  sono  escluse  negli  anni  in  cui  vengono  effettuati  i
rispettivi pagamenti (2011, 2012, 2013, etc.); 
  2. L'ente, nell'anno 2011  incassa  100  a  fronte  di  spese  gia'
effettuate a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'incasso
di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre non  possono  essere  escluse
ulteriori spese a valere sui 100; 
  3. L'ente, nell'anno 2011,  incassa  100  a  fronte  di  spese  che
saranno effettuate negli anni 2012, 2013; l'incasso di 100 e' escluso
dal saldo 2011 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi
del 2012 e 2013. 
  Si rappresenta, infine, che le deroghe di  cui  ai  precedenti  tre
paragrafi, non considerano le entrate relative ad anni precedenti  al
2009. Pertanto, sono escluse solo le spese,  annuali  o  pluriennali,
relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
C.5 Trasferimenti destinati  ai  comuni  commissariati  per  fenomeni
conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso 
  Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto  le
risorse connesse ai trasferimenti autorizzati dai  commi  704  e  707
dell'articolo 1 della legge 26 dicembre  2006,  n.  296  (finanziaria
2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti
a seguito di fenomeni di  infiltrazione  e  condizionamento  di  tipo
mafioso (articolo 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale
sostenute da detti comuni (comma 99). 
  In particolare, sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto  di
stabilita' interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le
commissioni straordinarie di cui all'articolo  144  del  TUEL  (comma
704, il cui finanziamento e', a legislazione vigente, previsto  anche
per l'anno 2011) e le spese in conto capitale  sostenute  dai  comuni
per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche  nella  misura
massima annuale di  30  milioni  di  euro,  ripartiti  in  base  alla
popolazione residente come risultante al 31  dicembre  del  penultimo
anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle  spese  opera
anche se sono effettuate in piu' anni, purche' la  spesa  complessiva
non sia superiore, negli  anni,  all'ammontare  delle  corrispondenti
risorse trasferite. 
  I trasferimenti previsti  dal  predetto  comma  707  per  gli  anni
2007-2008  e  2009  non  sono   stati   tuttavia   confermati   dalla
legislazione vigente per l'anno 2010 e per l'anno 2011  e,  pertanto,
l'esclusione opera per i pagamenti da  effettuare  nell'anno  2011  e
finanziati su trasferimenti ricevuti negli anni 2007, 2008 e 2009. 
C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
  Gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui
al comma 2 dell'articolo 50 del summenzionato decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, come affidatari di  fasi  delle  rilevazioni  censuarie,
escludono dal  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
rilevante ai fini della verifica del  patto,  le  risorse  trasferite
dall'ISTAT e  le  spese  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
censimenti nei limiti  delle  stesse  risorse  trasferite  dall'ISTAT
(comma 100). 
  Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate
alle operazioni di  censimento,  si  segnala  che  tali  non  possono
ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad
acquisti di beni durevoli la cui pluriennale  utilita'  va  oltre  il
periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. 
  Le disposizioni contenute nel citato comma 100 si  applicano  anche
agli enti locali individuati dal Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma 6, lett.  a),  del  citato  articolo  50  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 
C.7 Altre esclusioni 
  a)  Risorse  connesse  ai  comuni  dissestati  della  provincia  de
L'Aquila 
  Come gia' previsto dal comma 14-ter, dell'articolo 14, del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, a favore  dei  comuni  dissestati  della
provincia de l'Aquila e' riconosciuta la  possibilita'  di  escludere
dal saldo del patto di stabilita' interno del biennio  2011-2012  gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre  2010,
anche a valere sui contributi gia' assegnati negli  anni  precedenti.
La misura agevolativa e' concessa fino ad un importo massimo  di  2,5
milioni di euro. 
  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  dettate  le   modalita'   di
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale (comma 101). 
  b)  Risorse  connesse  alla  Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma 
  Sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del  patto
di stabilita' interno del comune di  Parma,  le  risorse  provenienti
dallo  Stato  e  le  spese  sostenute  per  la  realizzazione   degli
interventi  straordinari  volti   all'adeguamento   delle   dotazioni
infrastrutturali  di  carattere   viario   e   ferroviario   e   alla
riqualificazione  urbana  della  citta'   di   Parma   connessi   con
l'insediamento dell'Autorita' Europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. 
  L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 102). 
  c) Risorse connesse ad Expo' Milano 2015 
  Solo per l'anno 2011, sono escluse  dal  saldo  rilevante  ai  fini
della verifica del patto di stabilita' interno della provincia e  del
comune di Milano, le risorse  provenienti  dallo  Stato  e  le  spese
sostenute dalla provincia e dal comune per gli  interventi  necessari
per la realizzazione dell'Expo' Milano 2015 (comma 103 e decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 in attuazione del
comma 93). L'esclusione delle spese opera nel limite di 20 milioni di
euro per la provincia di Milano e nel limite di 110 milioni  di  euro
per il comune di Milano. 
  d) Federalismo demaniale 
  In merito alle procedure di spesa  relative  al  trasferimento  dei
beni effettuato ai sensi della disciplina del  federalismo  demaniale
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il  comma  104
prevede la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto
di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese  gia'
sostenute dallo Stato per la gestione  e  la  manutenzione  dei  beni
trasferiti. 
  I criteri e le modalita' per la  determinazione  dell'importo  sono
demandati ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo  n.  85
del 2010. 
  e) Entrate straordinarie 
  Il  comma  105  ripropone  il  contenuto  del   comma   4-quinquies
dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo  2010,  n.  42,  recante  una
norma  interpretativa  della  disposizione  introdotta  dall'articolo
7-quater, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009, secondo cui  gli
enti che avevano operato per il 2009 l'esclusione dal saldo rilevante
ai fini del patto di stabilita' di alcune voci di  entrata  originate
da operazioni di carattere  straordinario  (4)  ,  qualora  destinate
dagli enti alla realizzazione di investimenti o  alla  riduzione  del
debito, sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e  2011.  Per
tutti gli altri enti, le  entrate  straordinarie  in  questione  sono
incluse nel  saldo  valido  ai  fini  della  verifica  del  patto  di
stabilita' interno. 
  Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
marzo 2011 ha successivamente disposto  che,  per  l'anno  2011,  nel
saldo  finanziario  calcolato  in   termini   di   competenza   mista
(individuato ai sensi del comma 89) rilevante ai fini della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, sono considerate  anche
le entrate straordinarie in parola. Tale previsione riguarda il  solo
saldo finanziario e non anche il saldo obiettivo calcolato  ai  sensi
del previgente articolo 77-bis del  decreto  legge  n.112  del  2008,
funzionale  all'individuazione   dell'obiettivo   2011   secondo   la
procedura richiamata nella suesposta Fase 3 del paragrafo B.1. 
 
D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO 
  Come gia' previsto  dalle  disposizioni  ordinamentali  vigenti  in
materia di predisposizione del  bilancio  di  previsione  degli  enti
sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 107 ribadisce che
esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata  e  di
spesa  di  parte  corrente  in  misura  tale  che,  unitamente   alle
previsioni dei flussi di  cassa  di  entrate  e  di  spese  in  conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di  crediti,
sia garantito il rispetto delle  regole  che  disciplinano  il  patto
medesimo. 
  La ratio di tale disposizione si rinviene nella volonta' di far si'
che il rispetto delle regole del patto rappresenti  un  vincolo  alla
attivita' programmatoria  dell'ente,  anche  al  fine  di  consentire
all'organo  consiliare  di  vigilare  in  sede  di  approvazione   di
bilancio. 
  L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una
grave irregolarita' finanziaria alla quale l'ente e' tenuto  a  porre
rimedio con immediatezza (5) . A tale scopo, il  legislatore  dispone
che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto  contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati  rilevanti  ai
fini del patto di stabilita' interno. Tale prospetto e' conservato  a
cura dell'ente medesimo. 
  Si  rammenta  che  il  prospetto,  contenente  le   previsioni   di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto  di
stabilita'  interno,  non  e'  meramente  dimostrativo  di  poste  di
bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del  rispetto
del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in
maniera diretta sul bilancio, e' da considerarsi elemento costitutivo
del bilancio preventivo stesso, inteso come documento  programmatorio
complessivo adottato dall'ente (6) . 
  Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente
che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto puo' essere  oggetto
di verifica  da  parte  della  magistratura  contabile,  al  fine  di
segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in
modo che possano  intervenire  in  tempo  utile  per  porre  rimedio.
L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del  patto  si  deve  intendere
esteso  anche  alle  successive  variazioni  di  bilancio  nel  corso
dell'esercizio. 
  Con l'occasione, si ricorda che, per quanto  concerne  la  gestione
della spesa, l'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2,  del  decreto
legge  n.  78  del  2009,  dispone  che  il  funzionario  che  adotta
provvedimenti che  comportano  impegni  di  spesa  "ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti  di  bilancio  e  con  le
regole di finanza pubblica". Ne  discende,  pertanto,  che,  oltre  a
verificare  le   condizioni   di   copertura   finanziaria   prevista
dall'articolo 151 del decreto legislativo n.  267  del  2000  (TUEL),
come  richiamato  anche  nell'articolo  183  dello  stesso  TUEL,  il
predetto funzionario deve verificare anche  la  compatibilita'  della
propria attivita' di pagamento con i limiti  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne  la  coerenza
rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione
di cui al summenzionato comma  107.  La  violazione  dell'obbligo  di
accertamento in questione comporta  responsabilita'  disciplinare  ed
amministrativa a carico del predetto funzionario. 
  Si rammenta, infine, che,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu'  delle  esigenze  di
controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,
provvede ad  effettuare,  tramite  i  Servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica,    verifiche    sulla    regolarita'     della     gestione
amministrativo-contabile  delle   amministrazioni   pubbliche.   Tali
Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche  presso  gli
enti  territoriali  volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
obiettivi   di   finanza   pubblica,   effettuano   controlli   anche
sull'andamento della gestione  finanziaria  rispetto  agli  aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita'  interno  e  sull'eventuale
superamento dei vincoli imposti dallo stesso. 
 
E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO 
E.1 Misure di contenimento del debito 
  Come gia' previsto dalla normativa vigente (comma 10, dell'articolo
77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008), il  comma  108  introduce
l'obbligo per tutti gli enti locali (non solo per quelli soggetti  al
patto) di concorrere al raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
  In particolare, il comma 108, cosi' come  modificato  dall'articolo
2, comma 39, del  decreto  legge  29  dicembre  2010,  n.  225  (c.d.
Milleproroghe),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   26
febbraio 2011, n. 10, modifica  il  comma  1  dell'articolo  204  del
decreto legislativo n.267 del  2000  (TUEL),  disponendo  che  l'ente
locale puo' assumere  nuovi  mutui  e  accedere  ad  altre  forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale  degli
interessi sommato a quello dei  mutui  precedentemente  contratti,  a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,  a  quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi  statali
e regionali in conto interessi, non superi il 12 per cento per l'anno
2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2013 delle entrate  relative  ai  primi  tre  titoli  delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente  quello  in  cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si  fa  riferimento,  per  i  primi  due  anni,  ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
  Quindi, la previgente percentuale di riferimento del 15 per  cento,
e' ridotta gradualmente sino all'8 per  cento.  Per  l'anno  2011  la
percentuale in vigore e' pari al 12 per cento. 
E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 
  Il  comma  111  riproduce  la  norma  gia'  presente  nella  scorsa
disciplina del patto che autorizza il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  ad
adottare misure di contenimento  dei  prelevamenti  effettuati  dagli
enti locali sui conti di tesoreria  statale,  qualora  si  registrino
prelevamenti non coerenti con gli obiettivi  di  debito  assunti  con
l'Unione europea. 
 
F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA'  INTERNO
PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto Regionalizzato 
  Nel corso dell'esercizio finanziario gli obiettivi di cui ai  commi
87 e seguenti, cosi' come  determinati  in  base  alle  nuove  regole
(paragrafo B.1), possono essere  variati,  con  deliberazione,  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  in  relazione
alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti. 
  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni  possono   intervenire,
infatti, a favore degli enti locali del proprio  territorio,  secondo
due modalita': 
  a)  la  prima  modalita'  (c.d.  Patto  regionale  "verticale")   -
disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 - prevede che  la
regione possa riconoscere maggiori spazi  di  spesa  ai  propri  enti
locali compensandoli con un peggioramento del  proprio  obiettivo  in
termini di competenza o di  cassa.  I  maggiori  spazi  di  spesa  si
concretizzano, per gli enti locali, in un aumento  dei  pagamenti  in
conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano  il  proprio
obiettivo di cassa e  di  competenza  attraverso  una  riduzione  dei
pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli  impegni  di
parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del
comma 138 bis, come introdotto dall'articolo 2, comma  33,  lett.  d)
del  decreto  legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.10,  le  regioni
definiscono i criteri di virtuosita'  e  modalita'  operative  previo
confronto in sede di Consiglio delle  autonomie  locali  e,  ove  non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.  Ai
sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett.
e), del decreto legge n. 225 del  2010,  gli  enti  locali  dovranno,
quindi, comunicare all'ANCI, UPI e alle regioni e province  autonome,
entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita'  dei  pagamenti  che
possono effettuare nel corso dell'anno.  Le  regioni  e  le  province
autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre,  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun  ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro  lo
stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali
interessati dalla compensazione verticale. 
  In favore delle regioni che peggiorano  il  proprio  obiettivo,  e'
autorizzato lo svincolo di  destinazione  delle  somme  statali  alle
stesse spettanti purche' non esistano obbligazioni  sottostanti  gia'
contratte  ovvero  non  si  tratti  di  somme  relative  ai   livelli
essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a  carico
delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate,
nei limiti fissati dal patto di stabilita' interno,  solo  per  spese
d'investimento.   Del   loro   utilizzo   e'    data    comunicazione
all'amministrazione statale che ha erogato le somme. 
  Infine,  le  regioni  e  le   province   autonome,   in   sede   di
certificazione   (comma   145),   dovranno    dichiarare    che    la
rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e'  stata  realizzata
attraverso una riduzione  dei  pagamenti  finali  in  conto  capitale
soggetti ai limiti del patto e che la  rideterminazione  del  proprio
obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una  riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. 
  b) la seconda modalita'  (c.d.  "Patto  regionale  orizzontale")  -
disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece,  che,  a  partire
dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  possano,  a
favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le  regole
e modificare  gli  obiettivi  posti  dal  legislatore  nazionale,  in
relazione  alle  diverse  situazioni  finanziarie  esistenti,   ferme
restando le disposizioni statali in  materia  di  monitoraggio  e  di
sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato  per
gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione  definisce  e
comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale  del  patto
di stabilita' interno,  determinato  anche  sulla  base  dei  criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle  autonomie  locali.  La  regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro
il  termine  perentorio  del  30  giugno  di  ogni  anno  (solo   per
l'esercizio 2011, entro il 31 ottobre),  con  riferimento  a  ciascun
ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli
stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali
interessati dalla compensazione orizzontale. 
  Premessa,  dunque,  la  possibilita'  per  l'ente   di   introdurre
rimodulazioni  dei  singoli  obiettivi  secondo  le  modalita'  sopra
esposte,  il  saldo  obiettivo  2011  da  considerare  sara'   quello
risultante dalla somma fra saldo obiettivo  finale  e  la  variazione
dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale  e/o
orizzontale. In caso di rimodulazione dell'obiettivo l'ente  provvede
ad aggiornare l'allegato previsionale al fine di  tener  conto  delle
modifiche intervenute. 
  Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio, entro il quale le
regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
finanze le modifiche regionali agli  obiettivi  assegnati  ai  propri
enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo  di  verificare,
attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei  saldi  di
finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che  la  disciplina
regionale del patto di stabilita' interno che non  tenesse  conto  di
tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si
configurerebbe come una disciplina elusiva del  regime  sanzionatorio
previsto  a  livello  nazionale,  in  quanto   renderebbe   possibili
interventi  "a  sanatoria"  ad  esercizio  gia'  chiuso,  finalizzati
esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero  di  enti
locali. Considerato  che,  confidando  nella  "sanatoria  a  chiusura
dell'esercizio" gli enti potrebbero essere  indotti  a  comportamenti
finanziari poco  virtuosi,  la  disciplina  regionale  del  patto  di
stabilita' interno potrebbe rendere sempre piu' difficile  nel  tempo
il raggiungimento degli obiettivi  del  patto  medesimo,  comportando
effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 
  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano in via esclusiva le  funzioni  in  materia  di
finanza locale provvedono - ai sensi del comma 134  -  per  gli  enti
locali dei rispettivi territori, alle finalita' correlate al patto di
stabilita' interno nell'ambito degli accordi assunti con il  Ministro
dell'economia e delle finanze (commi 132 e 133) e  nel  rispetto  dei
relativi  termini.  In  caso  di  mancato  accordo  si  applicano  le
disposizioni previste in materia di patto di stabilita'  interno  per
gli enti locali del  restante  territorio  nazionale.  Le  regioni  a
statuto speciale e le province autonome, inoltre, hanno  la  facolta'
di estendere le regole del patto di stabilita' nei confronti dei loro
enti strumentali (comma 137). 
 
G. MONITORAGGIO 
  Come per lo scorso anno, il monitoraggio del rispetto  dei  vincoli
del patto 2011 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla
base della quale le province e i comuni con popolazione  superiore  a
5.000 abitanti devono inviare  semestralmente,  entro  trenta  giorni
dalla  fine  del  semestre  di  riferimento,  le  informazioni  sulle
gestioni di competenza e di  cassa  alla  Ragioneria  Generale  dello
Stato. 
  Piu' precisamente, le  informazioni  richieste  sono  quelle  utili
all'individuazione del saldo conseguito nell'anno  di  riferimento  e
cioe' gli accertamenti e gli impegni,  per  la  parte  corrente,  gli
incassi e i pagamenti, per la parte in  conto  capitale,  le  entrate
derivanti dalla riscossione di  crediti,  le  spese  derivanti  dalla
concessione di crediti e le esclusioni previste dalla  norma.  A  tal
proposito,  si  invitano  gli  enti  a  procedere  ad  una   corretta
contabilizzazione delle concessioni e  riscossioni  crediti  evitando
illegittime traslazioni di pagamenti  dall'ente  a  societa'  esterne
partecipate. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei
conti dirette ad  accertare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno possono estendersi all'esame della natura  sostanziale  delle
risorse e delle spese escluse dai vincoli. 
  Per quanto concerne le entrate, si invitano  gli  enti  a  prestare
particolare attenzione alla quantificazione degli  accertamenti  onde
evitare che la sovrastima degli stessi possa alterare i risultati del
patto. 
  Le  modalita'  di  trasmissione   dei   prospetti   contenenti   le
informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto  dal  comma
109, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Con lo stesso  decreto
e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. 
  La  trasmissione  dei  dati  semestrali  del  monitoraggio  e,   in
generale, di tutte le informazioni relative al "patto", deve avvenire
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto  per
il patto di stabilita' interno. 
  In caso di mancata emanazione del citato  decreto  ministeriale  in
tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al
monitoraggio del patto  nessun  dato  dovra'  essere  trasmesso  (via
e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto. 
  I comuni che, a partire dal 2011, sono soggetti per la prima  volta
al patto e, quindi, al monitoraggio semestrale,  devono  accreditarsi
al predetto sistema, richiedendo una utenza (per  ulteriori  dettagli
sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato  ACCESSO  WEB/11
alla presente Circolare). Per gli altri enti locali gia' soggetti  al
monitoraggio semestrale attraverso il sistema web non  sono  previsti
nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali  aggiornamenti
(richieste di cancellazioni o di  nuove  attivazioni)  delle  proprie
utenze. 
  Si ricorda che, al fine di consentire l'attivazione delle utenze  -
caratterizzate da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome
utente) e da una password - e' necessario che ciascun Ente,  che  non
disponga ancora  della  suddetta  utenza,  ne  faccia  esplicitamente
richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo  di  posta  elettronica:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Si segnala che la  password  scade  dopo  90
giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita'  interno.
Pertanto,  se  entro  90  giorni  l'utente  non  avvia  la  procedura
digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade  per  una
protezione del sistema. 
  Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del
monitoraggio relativi al secondo  semestre  (dati  annuali),  essendo
cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori  o
uguali ai corrispondenti dati  relativi  al  monitoraggio  del  primo
semestre; in caso contrario occorrera' modificare nel sistema i  dati
relativi al primo semestre. 
 
H. CERTIFICAZIONE 
  Come per gli anni precedenti, anche per il 2011, le  province  e  i
comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  sono  tenuti  a
inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilita'  interno
con cui si dimostra il raggiungimento  o  meno  degli  obiettivi  del
patto di stabilita'. 
  A tal fine gli enti, dopo aver  verificato  l'attendibilita'  delle
informazioni acquisite dal sistema,  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
a questa Ragioneria Generale  dello  Stato,  una  certificazione  del
saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista,  secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 110. 
  A  differenza  degli  anni  scorsi,  si  segnala  che  la  predetta
certificazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo
di revisione economico-finanziario. 
  Al riguardo, si sottolinea che la certificazione  priva  delle  tre
richiamate sottoscrizioni  non  e'  ritenuta  valida  ai  fini  della
attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. 
  La certificazione deve essere  spedita  a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,  ai
fini della verifica del rispetto del termine di  invio,  la  data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  Si sottolinea che non possono essere inviati tipi di certificazione
diverse da quella prodotta dal sistema applicativo. 
  Si rammenta che l'ente che  non  trasmette  la  certificazione  nei
tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto. In  tal
caso,  e'  operato   l'azzeramento   automatico   dei   trasferimenti
corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione  di  quelli
destinati all'onere di ammortamento dei mutui (quarto periodo comma 3
dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010), e sono  applicate
tutte le altre sanzioni di cui al comma 119 e 120 (paragrafo I). 
  Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa  in  ritardo,
e' comunque inviata entro l'anno successivo a quello  di  riferimento
ed attesta il rispetto del patto di stabilita' interno,  a  decorrere
dalla data di invio si applicano solo le  disposizioni  di  cui  alla
lett. c)  del  comma  119  (divieto  di  assunzione  di  personale  a
qualsiasi titolo). Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  anche  se
trasmessa in ritardo, comunque entro l'anno successivo  a  quello  di
riferimento, attesti il mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, a  decorrere  dalla  data  di  invio  non  si  applica  piu'
l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal  Ministero
dell'interno, di cui al quarto periodo del comma 3, dell'articolo 14,
del decreto legge n. 78 del 2010, mentre continuano ad applicarsi  le
disposizioni di cui ai commi 119 e 120. 
  Se la certificazione e' inviata oltre l'anno successivo a quello di
riferimento, non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di  cui
al predetto quarto periodo del comma 3 dell'articolo 14  del  decreto
legge n. 78 del 2010. 
  Si soggiunge, infine, che il comma 124 introduce  una  disposizione
in virtu' della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  possono  essere  modificati  i  termini   riguardanti   gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno, qualora  intervengano
modifiche legislative alla relativa disciplina. 
 
I.  MECCANISMO  SANZIONATORIO  PER  MANCATO  RISPETTO  DEL  PATTO  DI
STABILITA' INTERNO 
  Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che  prevedono,
a  carico  dell'ente  inadempiente,  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza: 
  a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti  locali
in misura  pari  allo  scostamento  tra  il  risultato  registrato  e
l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata,
con decreto del Ministro dell'interno, sui trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. Al tal fine, il Ministero dell'economia  e
delle finanze comunica  al  Ministero  dell'interno,  entro  sessanta
giorni successivi al termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al patto  di  stabilita'  interno,  l'importo
della riduzione  da  operare  per  ogni  singolo  ente.  In  caso  di
insufficienza dei trasferimenti ovvero nel caso in cui fossero  stati
in tutto o in parte gia' erogati, la  riduzione  viene  effettuata  a
valere  sui   trasferimenti   degli   anni   successivi   (comma   3,
dell'articolo  14,  del  decreto  legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); 
  b) il divieto di  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio. Si sottolinea che - ai  fini  dell'applicazione
della sanzione  relativa  al  limite  posto  agli  impegni  di  spese
correnti di cui al comma 119, lettera a) -  le  predette  spese  sono
identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione  di
cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e  concernono
il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2011,  in  caso  di
mancato rispetto del patto  di  stabilita'  2010,  non  e'  possibile
impegnare spese correnti  in  misura  superiore  all'importo  annuale
medio dei corrispondenti impegni nel triennio 2008-2010,  cosi'  come
risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione); 
  c)  divieto  di  ricorrere  all'indebitamento  per  finanziare  gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui
risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente.  In  assenza
della    predetta    attestazione,    l'istituto    finanziatore    o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al
collocamento del prestito  (comma  121).  Ai  fini  dell'applicazione
della sanzione in parola, costituiscono indebitamento  le  operazioni
di cui all'articolo 3, comma 17,  della  legge  n.350  del  2003.  Il
divieto non opera, invece, nei riguardi delle  devoluzioni  di  mutui
gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto
non si tratta di nuovi mutui ma di  una  diversa  finalizzazione  del
mutuo originario. Non rientrano nel divieto  le  operazioni  che  non
configurano  un  nuovo  debito,  quali  i  mutui   e   le   emissioni
obbligazionarie,  il  cui  ricavato   e'   destinato   all'estinzione
anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che  consentono
una riduzione del valore finanziario delle passivita'.  Non  sono  da
considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui
rata  di  ammortamento  e'  a  carico  di  un'altra   amministrazione
pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311
del 2004. 
  In considerazione  dei  quesiti  pervenuti  sulla  materia,  appare
opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 
  a) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale),  le  somme
per il pagamento delle rate e il debito sono  iscritti  nel  bilancio
della regione; 
  b) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
dall'ente locale medesimo (con contributo  totale  o  parziale  della
regione), le somme per il pagamento  delle  rate  e  il  debito  sono
iscritti nel bilancio dell'ente locale; 
  c) se il  prestito  e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due
enti  iscrive  nel  proprio  bilancio  le  somme  occorrenti  per  il
pagamento della quota di rata a proprio carico  e  la  corrispondente
quota di debito. 
  Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte  alla
ristrutturazione  di  debiti  verso  fornitori   che   prevedano   il
coinvolgimento diretto o  indiretto  dell'ente  locale  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario quando l'ente  non  ha  la  facolta',  ma  l'obbligo,  di
riscattare il bene al termine del contratto. 
  Giova,   inoltre,   sottolineare   che,   ai   fini   del   ricorso
all'indebitamento, non occorre  considerare  l'attivita'  istruttoria
posta in essere unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio,  la
deliberazione  di  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario   fare
riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta'  delle  parti
(sottoscrizione  del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non   ha
rispettato il patto di  stabilita'  interno  per  il  2008  non  puo'
ricorrere  all'indebitamento  nel  2009  anche  se  ha  adottato   la
deliberazione di assunzione prima del 2009 e cosi' via; 
  d) divieto di procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche  con  riguardo
ai processi di stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della citata disposizione.  In  merito  a
tale disposizione - e, in termini piu' generali,  con  riferimento  a
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 557 bis, della legge  n.  296
del 2006 per quanto attiene alla definizione del concetto di spesa di
personale - devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale
degli  enti  locali  le  spese  sostenute  da  tutti  gli   organismi
variamente denominati (istituzioni, aziende,  fondazioni,  ecc.)  che
non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una
sostanziale    posizione    di    effettiva    autonomia     rispetto
all'amministrazione controllante. Non sono computati nella  spesa  di
personale degli enti  locali  le  spese  sostenute  direttamente  dai
soggetti  rientranti  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000 (Unioni di Comuni, Consorzi, ecc.),  come
individuati dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo,  a  cui
si applica l'articolo 1, comma 562, della legge n.  296  del  2006  e
successive modificazioni (7) . 
  e) la riduzione delle indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL (decreto  legislativo  n.
267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno  2008
(comma 120). 
  A decorrere dal 2010 non si applica il disposto di cui al comma 22,
articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli
enti che nel 2010 non rispettano il patto di stabilita' interno,  gli
effetti finanziari positivi derivanti dalle  sanzioni  concorrono  al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui  le  misure
vengono attuate. 
  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno
ribadire che le stesse si applicano per il solo  anno  successivo  al
mancato rispetto del patto. Conseguentemente, il mancato rispetto del
patto 2010 comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2011 e
cosi' via. 
  Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui  commi  166  e
successivi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
integrati dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009,  che  affidano
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: 
  - l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con  il
patto di stabilita' interno; 
  - la  vigilanza  sull'adozione  da  parte  dell'ente  locale  delle
necessarie misure correttive; 
  - la vigilanza  sull'applicazione  delle  sanzioni  e,  cioe',  che
l'ente  inadempiente  rispetti  il  limite  agli  impegni  di   parte
corrente, rispetti il  divieto  di  indebitamento  e  il  divieto  di
assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle  indennita'
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. 
  L'autoapplicazione   delle   sanzioni   opera   anche   nel   corso
dell'esercizio  in  cui  vi  sia  chiara  evidenza  che,  alla   fine
dell'esercizio  stesso,  il  patto   non   sara'   rispettato.   Piu'
precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della  sanzione
in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di
contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare
il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato
dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi  in  cui  la
gestione finanziaria presenti un  andamento  non  conforme  al  saldo
programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi  e
contenitivi  finalizzati  a  non  aggravare  la  propria   situazione
finanziaria. 
  Al riguardo, la Sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come  ribadito  con
deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei  vincoli
di spesa o finanziari imposti dal patto di  stabilita'  interno  deve
avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio  preventivo.  Il
rispetto del patto,  quindi,  costituisce  per  gli  enti  locali  un
obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel  corso
dell'esercizio, costituisce  una  grave  irregolarita'  gestionale  e
contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o  meno  in
sede  di  bilancio  consuntivo  e,   in   quanto   tale   da'   luogo
all'applicazione di sanzioni nell'esercizio successivo  a  quello  in
cui si  e'  verificata  la  violazione.  Nonostante  la  formulazione
letterale dell'articolo 76, comma 4, del decreto  legge  n.  112  del
2008, deve ritenersi, quindi, che il divieto di assunzione  di  nuovo
personale operi anche nei confronti dell'ente  locale  che  si  trovi
nella condizione attuale di non rispettare  il  patto  di  stabilita'
interno, in quanto diversamente  si  determinerebbe  un  aggravamento
della situazione finanziaria dell'ente medesimo. 
 
L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2011-2013 
  Anche quest'anno sono riportati  -  quali  allegati  alla  presente
Circolare - gli schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito
web. 
  - Allegati OB/11/P e OB/11/C per l'individuazione  degli  obiettivi
2011-2013 per le province e per i comuni. 
  - Allegato PROVINCE Dati ISTAT in cui sono indicati,  per  ciascuna
provincia,  la  popolazione  rilevata  al  31  dicembre  2009  e   la
superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, da prendere
a riferimento per l'applicazione del comma 93 dell'articolo  1  della
legge di stabilita' 2011. 
  - Allegato ACCESSO WEB/11 fornisce istruzioni  sulle  modalita'  di
accesso al sistema web. 
 
M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE
CIRCOLARE 
  Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente al nuovo "patto"
potrebbero  generare  da  parte  degli  enti  locali   richieste   di
chiarimenti che, per esigenze organizzative  e  di  razionalita'  del
lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: 
  a) per gli aspetti generali e applicativi del patto  di  stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

; 
  b) per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il
web (si veda in proposito l'allegato  ACCESSO  WEB/11  alla  presente
Circolare),  all'indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2244 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00; 
  c) per gli aspetti riguardanti la materia  di  personale  correlata
alla normativa del patto di stabilita'  interno,  esclusivamente  via
e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

; 
  d) per i quesiti di natura contabile o attinenti alle modalita'  di
individuazione delle riduzioni dei trasferimenti erariali di  cui  al
comma  3  dell'articolo  14  del  decreto  legge  n.  78  del   2010,
esclusivamente via mail, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

; 
  e) per i chiarimenti  in  merito  alle  opere,  alla  tipologia  di
finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati  a  seguito
di  Ordinanza  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, via Ulpiano 11, 00193 - Roma. 
  Annotazioni finali 
  Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999  ad  oggi,
in applicazione delle  precedenti  normative  relative  al  patto  di
stabilita'   interno,   sono   consultabili   sul    sito    Internet
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-
s11/. 
    Roma, 6 aprile 2011 
 
                          Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio  

(1) Negli Allegati OB/11/P e  OB/11/C  l'obiettivo  finale,  ottenuto
    come   riduzione/incremento   dell'obiettivo   transitorio,    e'
    calcolato automaticamente sulla base della seguente formula: (u)=
    (p)-[(p)-(s)]/2 dove (u) e' l'obiettivo finale, (p) e'  il  saldo
    obiettivo al netto dei trasferimenti (calcolato nella Fase  2)  e
    (s) e' il saldo obiettivo previgente. 

(2) Come e' noto, i prospetti per la  comunicazione  degli  obiettivi
    contengono informazioni che consentono agli enti di calcolare non
    solo l'obiettivo dell'anno di riferimento ma anche quelli dei due
    anni successivi. Pertanto,  in  fase  di  calcolo  dell'obiettivo
    2010,  effettuato  mediante   l'applicativo   web   appositamente
    previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno  nel  sito  web
    www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  l'ente  ha  gia'  calcolato  e
    comunicato  anche  l'obiettivo   2011   (indicato   nella   cella
    contrassegnata con la lettera (i) dei prospetti All. B/10/C, All.
    C/10/C, All. D/10/C e All. E/10/C per i comuni e nella cella  (i)
    dei prospetti All. B/10/P, All. C/10/P, All. D/10/P e All. E/10/P
    per le province). 

(3) Cio' equivale ad applicare alla propria popolazione e  superficie
    territoriale un coefficiente moltiplicativo costante che e'  pari
    a, rispettivamente, 1,963 e 248 (il risultato e' diviso per mille
    per esprimere i dati in migliaia di euro). 

(4) Sono  considerate  operazioni  di  carattere   straordinario   la
    cessione di azioni o quote di societa' operanti nel  settore  dei
    servizi pubblici locali, la vendita del  patrimonio  immobiliare,
    la  distribuzione   dei   dividendi   derivanti   da   operazioni
    straordinarie poste in essere da  societa'  quotate  nei  mercati
    regolamentati. 

(5) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della  Corte  dei
    conti della Lombardia  con  la  deliberazione  n.233/2008  ed  il
    parere n. 421/2010. 

(6) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte  dei  conti
    della Lombardia n.547/2009. 

(7) In  linea  con  tale  impostazione,   si   segnala   la   recente
    deliberazione della Corte dei conti  (deliberazione  n.3/CONTR/11
    delle Sezioni riunite in sede di controllo) secondo la quale  "si
    rinviene  un  tendenziale  principio  nell'ordinamento  inteso  a
    rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa  per
    il  personale  tra  ente  locale  e  soggetto  a   vario   titolo
    partecipato a fini di rendere piu' trasparente la gestione  delle
    risorse e di evitare possibili  elusioni  delle  disposizioni  di
    contenimento della spesa, principio da declinare in  coerenza  ai
    parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto  delle
    disposizioni vincolistiche previste". 

Circolare del 6 aprile 2011, n. 11

Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Province

Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Comuni

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 7 giugno 2011 del MEF, recante obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.