Decreto IAS: imminente l'approvazione del testo definitivo
Quasi pronto l’insieme di disposizioni di coordinamento fra principi contabili internazionali, Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e Dlgs Irap. Si tratta del decreto preparato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle indicazioni della legge di conversione del decreto milleproroghe, da qualche giorno alla firma del ministro, Giulio Tremonti. Le nuove regole si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010; dunque, non solo chiarimenti per i soggetti IAS adopter, ma anche qualche conto in più da rifare in vista dei versamenti dell'Unico.
La Comunità europea, con Regolamento (CE) n. 1606/2002, ha introdotto progressivamente i principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards)/IFRS (International Financial Reporting Standards) dello IASB (International Accounting Standard Board) nell'Unione, al fine di disporre di un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.
D’immediata applicazione negli Stati membri, il citato Regolamento, da un lato, obbliga, dal 1° gennaio 2005, le società quotate UE alla redazione dei bilanci consolidati con l’utilizzo di tali principi, dall'altro, conferisce a ciascuno di essi la facoltà di prescrivere o autorizzare l’adozione degli IAS/IFRS per le società quotate, con riguardo al bilancio d’esercizio, e alle restanti società, con riguardo sia al bilancio d’esercizio sia al bilancio consolidato.
La facoltà di cui sopra ha trovato attuazione in Italia con il D.Lgs. n. 38/2005, stabilendo le tipologie societarie obbligate o facoltizzate (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) ad applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005.
Il Dm in questione è emanato in forza del comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 10/2011 (Legge di conversione del Dl Milleproroghe n. 225/2010) che ha previsto la possibilità di introdurre delle disposizioni di coordinamento fiscale con riferimento ai principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ai sensi del comma 7-quater dell’articolo 4 del Dl n. 38/2005.
L'obiettivo è fornire ai soggetti che utilizzano gli IAS, disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir come modificato dalla finanziaria 2008.
Il provvedimento consta di 12 articoli e le principali novità introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia riguardano altre componenti di conto economico, regime fiscale degli immobili strumentali, valore di riclassificazione degli strumenti finanziari, beni gratuitamente devolvibili, attività immateriali a vita indefinita:
- l'articolo 2 conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata other comprehensive income (OCI); sezione, infatti, non espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel Tuir; dunque, per gli importi iscritti direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico, prevale il Testo Unico e gli importi non saranno tassabili o deducibili fino al trasferimento della riserva al conto economico;
- l’articolo 3 stabilisce che il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve essere applicato a tutti gli immobili che, indipendentemente dallaclassificazione in bilancio, presentano i requisiti contenuti nell’articolo 43 del Tuir. In caso contrario, si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali;
- con l’articolo 4 è introdotta una norma di coordinamento che disciplina gli effetti fiscali della riclassificazione di uno strumento finanziario all’interno di una categoria diversa, tra quelle previste dallo IAS 39, in attuazione del principio dell’articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008. In particolare, tale valore, come risulta da atto in data certa e dal bilancio approvato dopo la data di riclassificazione, assume rilievo ai fini fiscali, riassorbendo la divergenza tra il precedente valore fiscale dello strumento con quello di nuova iscrizione in bilancio;
- l'articolo 6 disciplina le operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti, chiarendo definitivamente la deducibilità dei costi del personale associati ai piani di stock option, sia che i dipendenti le esercitino sia che non lo facciano;
- l’articolo 8 coordina le disposizioni contenute negli articoli 104 e 107 del Tuir riguardanti i beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione: in particolare, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di opere pubbliche, si stabilisce che, pur in presenza di immobilizzazioni immateriali, è applicabile la disciplina dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili;
- l'articolo 10 si occupa dell'ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita, stabilendo che, a prescindere dall’imputazione al conto economico, la deduzione del costo dei beni immateriali a vita utile indefinita è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dai commi 1 e 3 dell’articolo 103 del Testo Unico ed, ai fini IRAP, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
Per i periodi precedenti all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, sono fatti salvi gli effetti generati da un’applicazione delle norme fiscali “coerente alle disposizioni” dettate dal Dm.
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Pubblicato, in GU n. 135 del 13 giugno 2011, il decreto del 8 giugno 2011 con cui il Ministero dell'Economia ha definito le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.