D.Lgs. 53-2010: Procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

Giorgio Napolitano - foto di Myworld Con il Decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si dà attuazione alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Il provvedimento entra in vigore il 27 Aprile 2010.
Il Decreto è stato adottato ai sensi della Legge n. 88/2009, artt. 1, 2 e 44, tenuto conto del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, "Codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
 
La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, mentre la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
 
In particolare, entrambe riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 
Pertanto, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, a prescindere dalla procedura di evidenza pubblica utilizzata e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi di progettazione, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione.

La giurisprudenza della stessa Corte di giustizia ha però evidenziato come gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

Le consultazioni delle parti interessate hanno così evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri, dal momento che le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette.
 
Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
 

È stato così opportuno modificare, con la direttiva 2007/66/CE, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE aggiungendo le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.

 

Direttiva 2007/66/CE

Direttiva 89/665/CEE

Direttiva 92/13/CEE