Marche: Testo Unico in materia di Commercio - L.R. 27/2009
Ai fini della legge costituiscono attività commerciali:
- il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
- le forme speciali di vendita;
- la vendita di stampa quotidiana e periodica;
- il commercio su aree pubbliche;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per l’attuazione della presente legge.
Le Province in conformità al suddetto regolamento, stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.
I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento adottato dalla Giunta e nel rispetto dei PTC provinciali, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese e dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori.
Legge Regionale 27/2009