Industria 4.0 - certificazione dei centri trasferimento tecnologico

Industria 4.0Aggiornato il 21 marzo 2018. Approvato il regolamento che definisce le procedure applicate da Unioncamere per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0.

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Unioncamere ha approvato il regolamento che stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0. Il regolamento si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto direttoriale del 22 dicembre 2017, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le linee guida, i criteri e gli indicatori per la certificazione dei competence center.

Centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0

La certificazione di centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 viene riconosciuta alle società e agli enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e gli enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti dal MISE sulla base dei servizi e delle competenze offerte.

Per trasferimento tecnologico Industria 4.0 si intende lo svolgimento di attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti tecnologici di operatività individuati dal Ministero, tra cui: manifattura additiva, cloud, big data, ecc.

Legge di Bilancio 2018 - credito d'imposta per formazione 4.0

Certificazione di Unioncamere

Presentazione della domanda

Per ottenere la certificazione le società e gli enti interessati devono presentare a Unioncamere “Servizio Affari Generali” apposita domanda via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La domanda, predisposta utilizzando il modello “MOD-B.1.7-01-Domanda di Certificazione”, disponibile sul sito di Unioncamere, deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del centro di trasferimento tecnologico e deve riportare l’indicazione di tutte le sedi oggetto di certificazione.

Controlli

In fase di pre-istruttoria, Unioncamere protocolla la domanda e verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata. La pre-istruttoria si conclude alternativamente con:

  • a) la ricevibilità della domanda;
  • b) la sospensione della domanda, in caso di irregolarità sanabili (mancanza di uno o più allegati e/o mancato/errato importo del versamento) con comunicazione a mezzo PEC delle integrazioni da trasmettere, entro 10 giorni, pena il rifiuto della domanda);
  • c) l’irricevibilità della domanda, comunicata a mezzo PEC al centro di trasferimento tecnologico.

In aggiunta al controllo dei documenti, Unioncamere si riserva la possibilità di effettuare una verifica presso il centro di trasferimento tecnologico.

Rilascio della certificazione

Se l’iter valutativo ha esito positivo, ovvero se sono presenti i requisiti obbligatori e se il punteggio ottenuto dal centro è uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto), Unioncamere comunica via PEC al competence center l’avvenuta certificazione unitamente al codice identificativo assegnato (ad esempio CTT I.4.0_001) e aggiorna l’Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 che hanno ottenuto la certificazione.

La certificazione rilasciata da Unioncamere ha validità triennale. Tutti i competence center certificati sono sottoposti alle verifiche annuali di mantenimento dei requisiti, a decorrere da un anno dalla data del rilascio della certificazione.

> Decreto direttoriale del 22 dicembre 2017

> Allegati su “requisiti” e “ambiti tecnologici"

> Regolamento per la certificazione - Unioncamere

> Unioncamere

Photo by NASA Goddard Space Flight Center on Foter.com / CC BY