UE: varato il terzo pacchetto legislativo marittimo Erika III
Il Parlamento europero ha adottato otto testi legislativi che compongono il terzo pacchetto marittimo (chiamato anche Erika III) al fine di migliorare il rispetto della legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere.
Il provvedimento definisce inoltre criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e armonizza le procedure di ispezione e fermo. Introduce poi in tutta l'UE un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per cui le navi che presentano un rischio più elevato sono sottoposte ad ispezioni più dettagliate con maggiore frequenza.
In particolare:
- A tutte le navi che fanno scalo in un porto o in un ancoraggio al largo del porto di uno Stato membro dovrà essere attribuito, in una banca dati sulle ispezioni, un profilo di rischio determinato da una combinazione di parametri come il tipo, l'età e la bandiera della nave, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia, ma anche il numero di carenze e di fermi constatati in un determinato periodo. La direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.
Gli Stati membri dovranno assicurare che le navi battenti la loro bandiera «siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza conformemente alle relative norme e procedure in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto», per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino.
Gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni di tali direttive a partire dal 1° gennaio 2011. - La direttiva sulla responsabilità civile prescrive che gli Stati Membri devono richiedere alle loro navi - e a quelle extracomunitarie che entrano nelle loro acque territoriali - prova dell'esistenza di una adeguata assicurazione, con il massimale fissato al valore più elevato previsto dalla "Convention on the Liability for Maritime Claims". L'esistenza dell'assicurazione dovrà essere comprovata da uno o più certificati rilasciati dal suo fornitore e presenti a bordo della nave. La direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, escluse quelle da guerra, da guerra ausiliarie o di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali.
Gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni di tali direttive dovranno applicarsi entro il 1° gennaio 2012. - Nell'ambito del regolamento che istituisce la disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, per il trasporto internazionale le nuove norme si applicheranno da partire dal 2012, per le tratte nazionali, il regolamento si applicherà entro il 2016 al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti alle classi A (grandi vascelli) e, anche a quelle di classe B (ossia quelle più comunemente usate per il trasporto passeggeri nell'UE), ma dal 2018.
- Per quanto riguarda il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, la nuova direttiva ha lo scopo di garantire una migliore sicurezza ed efficienza del traffico, una migliore risposta delle autorità in caso d'incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso, e un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi. Le sue disposizioni andranno attuate entro 18 mesi e, per alcune misure, più tardi.
- Infine, la direttiva intesa a migliorare la sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi, mira ad agevolare l'esecuzione efficiente delle inchieste di sicurezza e l'analisi corretta dei sinistri e degli incidenti marittimi al fine di determinarne le cause e prevede la presentazione di rapporti precisi e tempestivi sulle inchieste di sicurezza e di proposte d'interventi correttivi. Si applicherà ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri, o si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne degli Stati membri, o incidono su altri loro interessi rilevanti. Dovrà applicarsi entro due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
- Common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations (recast) ***III
- Common rules and standards for ship inspection and survey organisations (recast) ***III
- Port State control (recast) ***III
- Community vessel traffic monitoring and information system ***III
- Investigation of accidents in the maritime transport sector ***III
- The liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents ***III
- Civil liability and financial guarantees of shipowners ***II
- Compliance with flag State requirements ***II
(Fonte: Parlamento Europeo)