Puglia: Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell’ambito del FESR.
Tali settori riguardano precisamente:
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;
b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
Il presente Regolamento:
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;
b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
Il presente Regolamento:
- non si applica ai seguenti settori:
a. pesca e acquacoltura;
b. costruzione navale;
c. industria carboniera;
d. siderurgia;
e. fibre sintetiche; - non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato;
- si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/871;
- non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a. aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati mem-bri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività esportazione;
b. aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano i suddetti investimenti previsti nell'ambito del FESR; alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese nonchè operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione.
Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli che seguono.
Non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le spese non capitalizzate;
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera
l’impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro.
Non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le spese non capitalizzate;
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera
l’impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro.
Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/20067 della Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.
La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, in seguito il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Regolamento.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
(Fonte: Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione)