Emilia-Romagna: incentivi ai datori di lavoro per l'impiego di soggetti disabili - Legge 68/1999
La Regione ha approvato i criteri per la concessione dei contributi ai datori di lavoro a valere sulla quota assegnata all'Emilia-Romagna dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 68/1999.
Le agevolazioni che possono essere sostenute dalla quota regionale del Fondo nazionale sono:
- fiscalizzazione totale, per un massimo di 8 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore con disabilità che, assunto in base alla L. 68/1999, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e ad ogni lavoratore con handicap intellettivo e psichico, a prescindere dalle percentuali di invalidità;
- fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore con disabilità che, assunto in base alla L. 68/1999, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate;
- rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative delle persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'introduzione di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.
Secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, il riparto del Fondo deve essere effettuato dalla Regione Emilia-Romagna entro il 15 gennaio di ciascun anno, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate alle Province dai datori di lavoro privati, utilizzando il sistema di punteggio individuato dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2010 per il riparto del Fondo Nazionale Disabili.
Le Province devono pertanto comunicare alla Regione, entro il 10 gennaio di ogni anno, il punteggio raggiunto dai datori di lavoro che, rapportato alle risorse stanziate annualmente, determinerà l'importo finanziario da assegnare a ciascuna Provincia.
Il contributo ai datori di lavoro verrà determinato dalle Province in fase di concessione basandosi sui costi salariali presunti da essi comunicati; l'entità reale del contributo sarà tuttavia determinata in fase di liquidazione ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti.
I contributi sono a fondo perduto ed erogati nell’ambito di tre annualità.
Per ragioni di equilibrio tra le erogazioni dirette ad incentivare le assunzioni e le erogazioni finalizzate a rimborsare la spesa per interventi di adeguamento/trasformazione del posto di lavoro, è fissato il limite percentuale all’impiego dello stanziamento per queste seconde erogazioni nella misura del 20% della quota assegnata ad ogni singola Provincia e un limite massimo per singolo contributo pari a 20 mila euro.
Criteri per la concessione degli incentivi - BUR n. 136 del 13.10.2010 p. 76