Marche: Programma straordinario per la sicurezza dell'edilizia scolastica
In attuazione della legge finanziaria regionale 2010, la Giunta ha approvato gli indirizzi e i criteri per la predisposizione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le risorse stanziate per l'attuazione del piano ammontano a 3,3 milioni di euro.
Le tipologie di intervento ammissibili sono:
- adeguamento sismico;
- miglioramento sismico;
- nuova costruzione, previa demolizione o delocalizzazione degli edifici esistenti.
Tali interventi possono riguardare:
- edifici scolastici di proprietà pubblica, comunale o provinciale;
- edifici scolastici per i quali sia stata effettuata la verifica sismica ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della OPCM 3274/2003;
- edifici scolastici nei quali l'intervento di messa in sicurezza è confinanziato dall'ente proprietario nella misura minima del 33% del contributo concesso;
- edifici che ricadono nei Comuni collocati in zona sismica 1 e 2, ai sensi della nuova classificazione di cui alla deliberazione n. 1046/2003;
- edifici scolastici i cui dati identificativi e descrittivi del loro status manutentivo sono inseriti nell'Anagrafe regionale degli istituti scolastici e sono stati oggetto degli accertamenti effettuati ai sensi dell'Intesa istituzionale n. 7/CU del 28.01.2009.
Per quanto riguarda l'entità dei contributi erogabili, valgono i seguenti limiti:
- euro 850/mq per interventi di adeguamento sismico;
- euro 400/mq per interventi di miglioramento sismico;
- euro 1.200/mq per interventi di nuova costruzione.
Alle Amministrazione provinciali spetterà la decisione in merito alla localizzazione degli interventi e la predisposizione degli elenchi degli edifici scolastici da inserire nel Programma straordinario sulla base dei seguenti criteri:
- presenza di provvedimenti di chiusura parziale/totale dell'edificio adottati a seguito di accertamenti tecnico-strutturali;
- gravità della situazione di rischio;
- obiettivo sicurezza, inteso come indicatore della sicurezza raggiunta;
- indicatore di efficacia, cioè il rapporto tra il costo dell'intervento e il numero degli studenti che usufruiscono dell'edificio oggetto dell'intervento;
- indicatore di addizionalità, cioè il rapporto tra il costo dell'intervento e l'importo del cofinanziamento stanziato dall'Ente locale
- cantierabilità dell'intervento;
- interventi da cui segua un miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro pari ad almeno il 10% rispetto alle prestazioni precedenti l'intervento.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione del Programma si rimanda a quanto approvato con Deliberazione amministrativa n. 65 del 02 ottobre 2007.
Legge finanziaria 2010 - Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (art. 40)
Deliberazione amministrativa n. 65 del 02 ottobre 2007 - BUR n. 91 del 18.10.2007 p. 17328
Indirizzi e criteri per la predisposizione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - BUR n. 81 del 17.09.2010 p. 18346