Umbria: indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa 2010-2011

Teacher - Foto di Tostie14Con Deliberazione regionale n. 181 dell'8 febbraio 2010 sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico 2010/2011. L'obiettivo di tali percorsi è quello di garantire ai giovani usciti dal primo ciclo di istruzione di assolvere all'obbligo scolastico di cui al comma 622 dell'art. 1 della Legge finanziaria 296/2006 e conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale.
I destinatari sono dunque i giovani soggetti all'obbligo di istruzione che hanno conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), o che lo hanno conseguito negli anni precedenti, e che comunque, alla data di avvio delle attività didattiche, non hanno compiuto 16 anni.

I percorsi sono articolati in un primo anno di orientamento e in un biennio professionalizzante e devono prevedere:

  • l'articolazione in cicli formativi triennali della durata complessiva di 3200 ore (1100 ore rispettivamente per il primo e il secondo anno; 1000 per il terzo anno);
  • l'erogazione di competenze di base e delle competenze tecnico-professionali riferite alla figura in uscita per consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, nonché dei crediti formativi acquisibili;
  • l'articolazione in segmenti formativi espressi in termini di competenze certificabili;
  • un'apposita azione da realizzare all'inizio del percorso con finalità di accoglienza e orientamento informativo coinvolgendo le famiglie;
  • il rilascio, al termine del terzo anno e previo superamento di un esame finale, dell'attestato di qualifica professionale.

Sono ammessi alla presentazione dei progetti i soggetti inseriti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati a regime per la macrotipologia formazione, che hanno maturato un'esperienza almeno triennale nella gestione di interventi per i giovani fino a 18 anni e in possesso dei requisiti di seguito specificati:

  1. non perseguire finalità di lucro;
  2. offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;
  3. essere in possesso di un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai giovani le competenze previste dal Regolamentodi cui all'art 1 comma 622 della L. 296/2006;
  4. utilizzare personale docente alle dipendenze ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale e gli enti locali;
  5. prevedere l'utilizzo di docenti che siano abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso del diploma di laurea inerente l'area di competenza;
  6. prevedere stabili relazioni con il sistema delle famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio;
  7. essere in possesso di aule e attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi.

La pubblicazione degli avvisi pubblici da parte delle Province dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica di adozione dei presenti indirizzi da parte della Giunta regionale.

Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa a.s. 2010/2011 - BUR n. 10 del 3 marzo 2010 p. 601
 
Legge finanziaria 296/2006 art.1 comma 622:
"L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefmiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008".