Puglia: Procedure per le erogazioni degli incentivi alla formazione - POR FSE 2007-2013
Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
- aiuti alla formazione;
- aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salariali.
- siderurgia;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione,
- aiuti alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
- aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione, o se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
Lo stanziamento complessivo previsto per l’attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a euro 350.000.000.
La gestione delle singole agevolazioni del presente Regolamento è di competenza dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia - Servizi Lavoro e Formazione Professionale e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano progetti di formazione nonché progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, con unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Le spese ammissibili riferite agli aiuti alle assunzioni sono i costi salariali lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.
I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono i seguenti:
- costi del personale docente;
- spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
- costi di personale per partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili. Per quanto riguarda i costi di personale per partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente parteci-pato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro.
- aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;
- aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;
- aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno.
Il presente Regolamento ha vigenza fino al 30 giugno 2014, corrispondente al periodo di vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Ai fini dell’attuazione del regime di aiuti previsti nel presente regolamento, i servizi Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia provvedono ad emanare appositi bandi che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
(Fonti: Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 2, Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013)