Fondo agevolazioni alla ricerca - FAR: in vigore il decreto 948-2012 sulla moratoria dei finanziamenti

Laboratorio di ricerca - foto di IRRI ImagesIn attuazione di quanto previsto dal decreto Sviluppo (decreto-legge 83/2012), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha stabilito le condizioni e i criteri per l'accesso alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR). Il decreto, approvato il 19 dicembre 2012 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 marzo 2013, definisce anche i termini per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici, di cui all'art. 26 del dl Sviluppo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di una rata scaduta o a scadere

Le imprese possono richiedere che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti gia' scaduta alla data dell'atto d'impegno, entro sessanta giorni dalla predetta data.

Per beneficiare della moratoria, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione.

Nel caso in cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti già scaduta alla data di pubblicazione del decreto, ovvero venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di piu' rate scadute

Possono accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto, non abbiano pagato due o più rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le imprese possono richiedere:

  • la sospensione del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda,
  • la restituzione graduale delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate gia' scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda.

Per accedere ai benefici, le imprese devono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio.

Moratoria per finanziamenti gia' oggetto di revoca

Le imprese nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero - che provvederà contestualmente alla sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo - la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, fino ad un massimo di otto rate semestrali costanti posticipate, ad un tasso di interesse pari al tasso comunitario di riferimento. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data della domanda.

Per beneficiare della restituzione graduale delle agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda da trasmettere al Ministero, tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

Links

Decreto 948/2012 - Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2013