Riforma Fondo garanzia PMI 2024: cosa prevede il dl Anticipi
La fine della disciplina straordinaria del Fondo centrale di garanzia, in scadenza il 31 dicembre 2023, non comporterà un pieno ritorno al vecchio regime di aiuto: la riforma del Fondo di garanzia passata con un emendamento al dl Anticipi interviene su coperture e platea dei beneficiari, confermando per tutto il 2024 l'importo garantito di 5 milioni di euro per impresa.
Fondo di garanzia: cosa cambia con le nuove disposizioni operative
I contenuti chiave della riforma del Fondo di garanzia MCC erano stati anticipati già nei mesi scorsi dal sottosegretario Massimo Bitonci e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, confermando la volontà di rendere strutturale la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI per importi finanziabili fino a 5 milioni di euro per impresa.
Il veicolo normativo della riforma è la legge di conversione del decreto Anticipi n. 145-2023, oggi in Aula al Senato, che stabilisce le nuove regole di operatività del Fondo per il 2024, rimodulando le coperture e ammettendo tra i beneficiari anche il terzo settore.
Fondo di garanzia PMI 2024, le nuove regole
Il progetto di riforma del Fondo di garanzia persegue diversi obiettivi. Da una parte, mitigare l'impatto dell'uscita del regime speciale reso possibile dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato che ha consentito l'operatività straordinaria del Fondo prima in risposta al Covid, poi per la guerra in Ucraina, e dare continuità di sostegno alle imprese che in questi anni hanno individuato nel Fondo di garanzia uno strumento anticrisi e di facilitazione dell'accesso al credito bancario estremamente efficace. Dall'altra, si punta a consolidare il modello, allargandone la platea dei beneficiari.
La revisione operata con il dl Anticipi ha durata limitata ad un anno e interviene sia sull'intensità delle coperture che sulla platea dei beneficiari, confermando però l’importo massimo garantito per singola impresa all'attuale soglia di 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda la rimodulazione delle coperture, c'è anzitutto l'addio a quella del 90% che era stata prevista per i solo finanziamenti per la transizione energetica. Le coperture sui finanziamenti per esigenze di liquidità vengono ritoccate al ribasso e scendono dal 60% al 55% per le imprese meno rischiose (fascia 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito) e dall’80 al 60% per quelle a medio rischio (fascia 3 e 4), mentre sono del tutto escluse le imprese più rischiose (fascia 5).
Copertura all'80%, invece, per:
- operazioni finalizzate a programmi di investimento,
- finanziamenti bancari destinati alle startup,
- piccoli prestiti fino a 40mila euro,
- operazioni di microcredito,
- operazioni dei Confidi in controgaranzia fino a 80mila euro.
Infine, la copertura massima è fissata al 50% per operazioni relative ad investimenti nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari la riforma ammette le small mid cap fino a 499 dipendenti, limitando le coperture al 30% per le operazioni di liquidità e al 40% per i finanziamenti finalizzati a investimenti e per le startup. Le garanzie per le midcap, inoltre, non potranno assorbire più del 15% della dotazione del Fondo.
Lato beneficiari la riforma prevede anche, dal 1° gennaio 2024, l'accesso delle associazioni iscritte al Registro unico del Terzo Settore e al repertorio del Registro delle imprese, a condizione che i finanziamenti non superino la soglia di 60mila euro e il 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. Una sezione speciale ad hoc viene invece destinata alle garanzie agli enti del Terzo settore non iscritti al Registro e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Circa 3 miliardi di euro le coperture disponibili, a valere su risorse residue e stanziamenti già previsti per misure cancellate.
Fronte governance si passa a un consiglio di gestione composto solo dai rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni, escludendo quelli delle associazioni imprenditoriali, ripescati all'interno di un tavolo permanente con funzioni di indirizzo coordinato dal MIMIT e dal MEF.
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