Fondo Garanzia PMI: Circolare MCC 674-2014, da 7 novembre domande per mini bond
Con circolare n. 674 del 23 ottobre 2014 MCC annuncia che sono state aggiornate le disposizioni e le modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI relativamente alla concessione di garanzie su singole operazioni di sottoscrizione e su portafogli di mini bond.
Singole operazioni di sottoscrizione di mini bond
Le operazioni di sottoscrizione di mini bond:
- devono essere finalizzate al finanziamento dell’attività d’impresa;
- non devono avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
- le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Comitato di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- devono avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi
- non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo;
- non devono prevedere l’obbligo di conversione.
Per le operazioni di sottoscrizione di mini bond la garanzia diretta può essere concessa sia secondo il regime de minimis che secondo il regime agevolativo individuato dal Regolamento CE n. 800/2008 (art. 15, Capo II, Sezione 2), ad eccezione dei mini bond emessi da soggetti beneficiari finali ammissibili esclusivamente ai sensi del de minimis.
La garanzia può essere concessa fino alla misura massima del 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto nell’ambito di operazioni emesse da beneficiari finali con sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
La garanzia ha effetto dalla data di sottoscrizione ed è efficace:
- fino allo scadere dell’ultima rata del piano di ammortamento (o dell’intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero,
- fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del
- mini bond, qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione ovvero,
- fino alla data dell’eventuale cessione della titolarità del mini bond.
Portafogli di mini bond
La garanzia del Fondo può essere concessa a fronte di portafogli di minibond a condizione che le singole operazioni di sottoscrizione che compongono il portafoglio siano, ciascuna, di importo non superiore al 3 percento del valore nominale complessivo dei titoli che lo compongono.
Tale valore complessivo non può essere:
- inferiore a 50 milioni di euro;
- superiore a 300 milioni di euro.
La copertura del Fondo non può essere superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di mini bond ed opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo.
Come presentare le domande
Come previsto dal decreto interministeriale del 5 giugno 2014, le nuove disposizioni e modalità operative entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito Internet del Fondo di garanzia. Le richieste di ammissione alle garanzie su singoli mini bond o su portafogli di mini bond potranno quindi essere presentate a partire dal 7 novembre 2014.
Nel caso di richieste relative a singoli mini bond le domande dovranno essere inoltrate attraverso il portale del Fondo, mentre per i portafogli di mini bond dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
, utilizzando l’apposito modulo di richiesta comunicato da MCC.
Links
Circolare MCC 674-2014
Disposizioni operative
Modalità operative
Decreto interministeriale del 5 giugno 2014
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