Startup, cosa prevede la proposta di legge Centemero
Razionalizzare e migliorare l'attuale quadro normativo relativo alle agevolazioni per le startup, aumentando i benefici rivolti alle imprese e creando un ecosistema favorevole alla loro crescita. È questo, in estrema sintesi, l'obiettivo della proposta di legge n. 107 presentata dall'On. Giulio Centemero.
Finanziamenti startup e innovazione, i bandi da non perdere
Assegnata alla commissione Finanze della Camera dei deputati, la proposta di legge n. 107 si concentra sul tema degli incentivi per promuovere la nascita e lo sviluppo di startup e di piccole e medie imprese innovative sul territorio nazionale.
La genesi di questo provvedimento affonda le proprie radici nella proposta di legge Mor, incardinata in Commissione attività produttive della Camera dei deputati durante la scorsa legislatura insieme ad una vecchia proposta Centemero e quella Porchietto.
La proposta di legge n.107, per ora snella e composta da soli quattro articoli, è frutto di una cernita del pdl Mor e si focalizza esclusivamente sul capitolo incentivi rivolti a startup e piccole-medie imprese innovative. In particolare, si punta ad estendere una serie di benefici fiscali sia agli investimenti diretti che agli investimenti indiretti, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi.
Cosa prevede la proposta di legge 107 per startup e PMI innovative?
Oltre a identificare le startup e le PMI innovative cui si andrebbero ad applicare le disposizioni, il provvedimento si articola principalmente su tre assi portanti.
Innanzitutto, l’articolo 2 è "volto a favorire la fruizione dei benefici fiscali - previsti dallo Startup Act, introdotto dal decreto Crescita 2.0 (dl n. 179/2012) - relativi agli investimenti nel capitale sociale delle startup innovative o delle PMI innovative e disciplina la decorrenza dell’efficacia delle agevolazioni in esame".
In particolare, si stabilisce che "in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche", qualora la detrazione IRPEF spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute.
In alternativa, "il credito d’imposta può essere fruito in compensazione con debiti d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi".
L’articolo 3, invece, modifica il decreto legge Sostegni bis (dl n. 73/2023) a proposito degli incentivi agli investimenti in favore di start-up e PMI innovative con un duplice obiettivo: concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle predette imprese, e rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico.
In particolare, elimina i riferimenti agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, che danno diritto alla fruizione delle detrazioni d’imposta concesse ai sensi del regolamento de minimis n. 1407/2013/UE.
Lo stesso articolo, inoltre, prevede che, al fine dell’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione, le PMI innovative partecipate devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Le disposizioni tendono poi a completare la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del dl n. 73/2021, che prevede "l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale" e che, per evitare fenomeni di abuso, le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore alla data di entrata in vigore del dl Sostegni bis.
L’articolo 4, infine, prevede un aumento del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) da 25 a 50 milioni di euro.