In vigore il Fondo sociale per il clima, il nuovo strumento UE per finanziare ristrutturazioni green e trasporti a zero emissioni
Da oggi entra in vigore il Regolamento del Fondo sociale per il clima, un nuovo strumento che dal 2026 sosterrà i piani dei Paesi UE volti a finanziare investimenti per la ristrutturazione degli edifici e la diffusione di trasporti a zero emissioni, nonché misure temporanee di sostegno al reddito per le famiglie più vulnerabili. Parliamo di un Fondo da 65 miliardi di euro, di cui oltre 7 miliardi destinati all’Italia.
La creazione del Fondo sociale per il clima va inquadrata nell’ambito del pacchetto Fit for 55, la normativa europea sul clima che traccia la rotta per ridurre le emissioni UE di almeno il 55% entro il 2030 e rendere il Vecchio Continente climaticamente neutro entro il 2050, e più in particolare nell’ambito della complessa riforma del sistema ETS.
Se, infatti, nel medio e lungo termine i benefici delle politiche climatiche dell'UE supereranno chiaramente i costi della transizione green, nel breve periodo tali politiche rischiano di esercitare una grande pressione sulle famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese più vulnerabili.
La transizione ambientale ed energetica, per intenderci, non si fa gratis e alla luce delle continue fluttuazioni dei prezzi dell’energia Bruxelles vuole difendere concretamente tali soggetti con lo stanziamento di nuove risorse.
Che cos’è il Fondo sociale per il clima
Per far ciò, tra il 2026 e il 2032 sarà operativo un nuovo strumento europeo: il Fondo sociale per il clima. Si tratta di un Fondo che finanzierà i Piani nazionali con cui in singoli Stati membri metteranno in campo un set di misure (sia di investimento, sia di sostegno al reddito) volte a supportare la riqualificazione energetica degli edifici e la transizione green del sistema dei trasporti.
Il tutto all’interno della più ampia riforma del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS), il principale strumento UE per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Con l’introduzione infatti del sistema di scambio di quote di emissioni (l’ETS, appunto) anche per gli edifici e il trasporto, il rischio è un aumento generalizzato dei costi dell’energia per questi due settori, con conseguenze negative per i soggetti più fragili. Una eventualità che Bruxelles vuole assolutamente evitare, mettendo in campo un Fondo che aiuti finanziariamente i soggetti più vulnerabili (famiglie e microimprese) a sostenere interventi di efficienza energetica in questi due settori, offrendo anche, in alcuni casi, un sostegno al reddito per le famiglie a rischio di povertà energetica e dei trasporti.
Come già accennato, la dotazione complessiva del Fondo è pari a 65 miliardi di euro, che il Regolamento 2023/955 pubblicato sulla Gazzetta europea n. 130 del 16 maggio 2023 ha già ripartito tra gli Stati membri. All’Italia spettano oltre 7 miliardi di euro a cui però il nostro Paese - come gli altri Stati UE - potrà accedere solo a patto di attuare un proprio Piano sociale per il clima.
Il Fondo, infatti, è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta. Secondo il Regolamento quindi gli Stati membri - dopo una consultazione pubblica con le autorità regionali, locali e gli altri stakeholder interessati - dovranno presentare un Piano nazionale entro il 30 giugno 2025, per poi realizzarlo entro il 2032 secondo un dato cronoprogramma concordato con la Commissione.
Cosa finanzia il Fondo sociale per il clima
Come già accennato secondo il Regolamento 2023/955, i Piani nazionali dovrebbero contenere sia una componente di investimento che promuova soluzioni a lungo termine per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (la parte preponderante del Piano), sia eventuali misure di sostegno diretto temporaneo al reddito.
Parliamo di misure che possono essere sia esistenti sia nuove, e che possono comprendere sia investimenti nazionali sia, se del caso, locali e regionali, si legge nel Regolamento che provvede ad elencare anche in maniera piuttosto completa le tipologie di investimenti ammissibili.
Con il Fondo sociale per il clima, infatti, l’Italia e gli altri Stati UE potranno:
- a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;
- b) sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;
- c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti
- d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci
- f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate,
- g) incentivare l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.
A questi investimenti, come già accennato, si possono aggiungere “misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento”, ma all’interno di tre macro vincoli:
- il primo è che tali misure siano temporanee e diminuiscano nel tempo;
- il secondo è che il Piano contenga misure di investimento per favorire strutturalmente la transizione green dei due settori;
- il terzo è che tali misure non possono rappresentare più del 3,75% dei costi totali stimati del Piano.
Per quanto concerne, infine, la platea di destinatari , come già accennato il Fondo finanzierà misure dirette a:
- famiglie vulnerabili,
- microimprese vulnerabili,
- utenti vulnerabili dei trasporti.
In altre parole, quindi, con i 7 miliardi destinati al nostro Paese, l’Italia potrà finanziare misure (incluse quelle per l'efficienza energetica degli edifici) che abbiano come beneficiari ultimi solo questi soggetti più fragili. A loro si aggiungono, potenzialmente, anche le Comunità energetiche dei cittadini e le Comunità di energia rinnovabile che il Regolamento invita infatti gli Stati membri a considerare tra i beneficiari ammissibili del Fondo.
Come verrà finanziato il Fondo sociale per il clima?
Come già accennato, il Fondo sociale per il clima è connesso al sistema ETS. Tale connessione non riguarda solo la mitigazione dei potenziali impatti negativi sulle categorie più fragili, generati dall'inclusione dei settori dell'edilizia e dei trasporti all’interno del sistema, ma anche per quanto concerne il finanziamento vero e proprio del Fondo.
Le risorse del Fondo deriveranno, infatti, dai proventi del sistema ETS per un importo massimo di 65 miliardi di euro per il periodo 2026-2032. Questo però a condizione che la riforma del sistema ETS entri effettivamente in vigore nei tempi stabiliti. Qualora invece il sistema di scambio di quote di emissioni fosse rinviato al 2028, l’importo massimo disponibile per l’attuazione del Fondo dovrebbe essere pari a 54,6 miliardi di euro.
In tale contesto, le risorse destinate all’Italia sono:
- 7.023.970.924 euro, nel caso il budget complessivo del Fondo sia di 65 miliardi;
- 5.900.135.577 euro, nel caso invece la dotazione finale del Fondo ammontasse alla fine a 54,6 miliardi.
In entrambi i casi, il Regolamento prevede che alle risorse provenienti direttamente da Bruxelles, se ne aggiungano altre stanziate invece dagli Stati membri. Ciascun Piano naizonale, infatti, dovrà prevedere il 25% di risorse messe a disposizione da ciascun Paese. A tal riguardo si sottolinea come il Regolamento specifichi a chiare lettere che “il sostegno del Fondo, compreso il sostegno diretto temporaneo al reddito (...), si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle”.
Oltre alle risorse derivanti dal sistema ETS e a quelle stanziate dai singoli Paesi, si possono aggiungere anche quelle provenienti “dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal Regolamento (UE) 2021/1060”. Il Regolamento ha previsto infatti che, entro un massimale del 15%, i Paesi possano chiedere un trasferimento di risorse al Fondo da tali programmi, specificando chiaramente che tali risorse saranno “usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato”.
Infine preme sottolineare che, sulla falsariga di quanto avviene oggi per il PNRR, anche nel caso del Fondo sociale per il clima, le risorse saranno effettivamente trasferite ai singoli Paesi solo una volta conseguiti i traguardi e gli obiettivi intermedi inclusi nei Piani nazionali.
Consulta il Regolamento 2023/955 del 10.05.2023 - Gazzetta ufficiale UE n. 130 del 16.05.2023
Foto di Manuj Patel