Lavoro nel decreto Agosto: CIG selettiva, incentivi per assunzioni e Sud

Conferenza stampa Decreto Agosto - Photo credit: Palazzo ChigiDalla proroga della Cassa integrazione alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, fino alla decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ecco una panoramica delle misure in materia di lavoro contenute nella legge di conversione del decreto Agosto (legge n. 126-2020), appena pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Tutte le misure del decreto Agosto

Il lavoro è il capitolo più corposo della legge di conversione del decreto Agosto, in vigore da oggi. Le legge n. 126-2020 prosegue l'opera avviata con i dl Cura Italia e Rilancio, confermando, con alcune modifiche, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga previsti per l’emergenza e introducendo nuove agevolazioni fiscali per l'occupazione al Sud e per le nuove assunzioni.

Come cambia la Cassa integrazione nel decreto Agosto

La prima novità del provvedimento è la proroga per un massimo di 18 settimane degli ammortizzatori sociali, che diventano però selettivi e onerosi.

In base al testo, i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane nel caso in cui sia stato già interamente autorizzato il periodo precedente.

Le complessive 18 settimane di CIG devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati dal Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane.

I datori di lavoro che, dopo aver fruito delle prime 9 settimane, presentano domanda per i periodi di integrazione salariale per le ulteriori 9 devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Per individuare l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, occorre presentare all'Inps la domanda di concessione con un'autocertificazione della sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L'aliquota del contributo sarà pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%,
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato o che non hanno presentato l'autocertificazione.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge.

50 giorni di CISOA per lavoratori agricoli

I datori di lavoro del settore agricolo che nell’anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nel periodo compreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa e in fase di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Cassa integrazione per dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

Il decreto Agosto ammette agli ammortizzatori sociali introdotti dal Cura Italia anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50mila euro. In base al testo, tali lavoratori possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane

In generale, per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive, ma esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le amministrazioni regionali potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane.

Per le nove settimane di competenza INPS, è prevista una spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020.

Cassa integrazione per lavoratori ex zone rosse

Un'ulteriore novità del provvedimento è la possibilità di richiedere i trattamenti previsti dal Cura Italia per i datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Il termine ultimo per l'invio delle istanze all’INPS è fissato al 15 ottobre 2020.

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Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG

Tra le nuove misure introdotte dal decreto Agosto c'è anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione.

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga previsti dal dl Agosto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Cura Italia, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 

Il beneficio, finanziato con 363 milioni di euro per l’anno 2020 e 121,1 milioni di euro per l’anno 2021, può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del dl Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Decontribuzione per il lavoro al Sud

L'altro pilastro del provvedimento è la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori assunti e neoassunti al Sud, una misura introdotta dal decreto Agosto in via sperimentale, ma che il Governo vorrebbe rendere duratura, previo confronto con la Commissione europea.

Già nelle scorse settimane il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano aveva parlato della necessità di una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno strutturale, che renda più conveniente mantenere e creare posti di lavoro al Sud. "Dobbiamo prendere atto che oggi lavorare e produrre al Sud costa di più" e "abbiamo la necessità di mettere in campo una misura straordinaria per evitare che sia abbia, come in passato, una ripresa senza occupazione", ha ribadito il ministro.

In questa prima fase si prevede uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici - con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL - per le aziende situate nelle otto Regioni meno sviluppate e in transizione - Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - con l’obiettivo di stimolare la crescita e l'occupazione nelle aree svantaggiate. La misura avrà impatto su oltre 500mila imprese, la maggior parte delle quali con meno di dieci dipendenti, ha detto Provenzano.

L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione UE, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 914,3 milioni di per l’anno 2020, 573,2 milioni di euro per l’anno 2021 e in 72,2 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l’anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto.

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Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Per favorire la nuova occupazione il decreto Agosto introduce poi l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

La decontribuzione è riconosciuta, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. 

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'agevolazione è prevista, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Fondo nuove competenze

Il decreto va anche a modificare l’articolo 88, comma 1, del dl Rilancio relativo al Fondo Nuovo Competenze.

Il decreto Rilancio ha infatti previsto la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi e ha istituito un apposito strumento presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Fondo nuove competenze appunto, per coprire gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

La dotazione del Fondo, inizialmente fissata nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, viene portata dal decreto Agosto a 730 milioni, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, viene aggiunta una nuova finalità dello strumento, che può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

NASPI e DIS-COLL

Il provvedimento proroga anche di ulteriori due mesi dalla scadenza le prestazioni NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, alle medesime condizioni previste dal dl Rilancio.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. La misura dovrebbe essere finanziata con 1,3 miliardi per il 2020.

Proroga contratti e divieto licenziamenti

Il decreto prevede inoltre la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Rinnovi e proroghe sono possibili, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2020. Viene meno quindi la condizione finora prevista in base alla quale i contratti oggetto di proroga o di rinnovo dovevano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020.

Soppressi, inoltre, i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore per i contratti di somministrazione, laddove il contratto tra agenzia e lavoratore sia a tempo indeterminato.

Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, o dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce di tali trattamenti. 

Indennità per lavoratori delle aree di crisi industriale

In sede di conversione del decreto, il Parlamento ha previsto delle indennità specifiche per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Il sostegno è concesso per un massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi ubicate in Sicilia che abbiano cessato di percepire la Naspi e che non abbiano avuto accesso alla mobilità ordinaria.

Prevista inoltre, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori impiegati nell'area di crisi della Campania che abbiano terminato il periodo di mobilità tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Smart working e congedi Covid-19 per quarantena scolastica

La legge di conversione del decreto Agosto eredita dal decreto Lampedusa (dl n. 111-2020) la previsione di un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli minori di quattordici anni in quarantena scolastica. L’indennità è pari al 50% della retribuzione, oltre alla copertura della contribuzione figurativa, ed è prevista solo laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Se la tipologia di mansione lo consente, infatti, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto ad accedere allo smart working durante la quarantena del figlio convivente.

Il diritto al lavoro agile è riconosciuto dal decreto Agosto anche:

  • fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, ai genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave;
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, ai lavoratori fragili, cioè soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute, che potranno essere destinati a mansioni diverse o impegnati in attività di formazione professionale anche da remoto;
  • al personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche.

Il provvedimento chiarisce, infine, che nel settore pubblico lo smart working è una delle modalità ordinarie (e non l'unica) di svolgimento della prestazione lavorativa.

Congedo per la quarantena scolastica dei figli: le istruzioni INPS

Consulta il testo della legge di conversione del decreto Agosto - Legge n. 126-2020

ll testo del decreto Agosto coordinato con la legge di conversione