Aiuti Stato: regole per contributi a finalita' regionale

Commissione europeaIl Dipartimento per le Politiche europee ha organizzato, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, un ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato. Tra i temi, le norme Ue per gli aiuti a finalità regionale contenute nel Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC).

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Ue promuova la “coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri” e stabilisce che vi siano deroghe all'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno per gli aiuti a finalità regionale:

  • destinati a favorire lo sviluppo delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (Art. 107 (3) (a), del TFUE);
  • destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche svantaggiate (Art. 107 (3) (c) del TFUE).

Gli aiuti di stato a finalità regionale mirano promuovere lo sviluppo delle zone svantaggiate, sostenendo gli investimenti delle imprese, e in via eccezionale anche le loro spese di funzionamento, e la creazione di posti di lavoro.

Per essere efficaci, però, gli aiuti regionali devono essere concentrati nelle zone cosiddette assistite, quali:

  • regioni ultraperiferiche e laddove il Pil pro capite è inferiore al 75% della media Ue;
  • altre zone svantaggiate, tenuto conto delle medie nazionali per vari criteri, comprese le aree scarsamente popolate.

Aiuti a finalità regionale agli investimenti

In base al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014 (RGEC) sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti concessi nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del trattato:

  • alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale;
  • alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

In particolare, sono ammissibili:

  • a) i costi per gli investimenti materiali (terreni, immobili, impianti, macchinari, attrezzature) e per gli attivi immateriali (trasferimenti di tecnologia quali brevetti, licenze, know-how);
  • b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
  • c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Una volta completato, l'investimento deve essere mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni, che scendono a tre anni nel caso delle PMI.

In caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Relativamente gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento a condizione che:

  • sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  • sono ammortizzabili;
  • sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  • figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle spese totali ammissibili per l'investimento iniziale.

Condizioni specifiche sono previste anche per gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga. In particolare:

  • gli aiuti devono essere concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto;
  • l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA;
  • gli aiuti devono essere assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca, invece, possono essere concessi solo se subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

Intensità del contributo e cofinanziamento

In generale, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, ma comunque in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Nelle regioni ultraperiferiche per gli investimenti effettuati da PMI l'intensità massima del contributo pubblico può superare il 75%, ma in ogni caso la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

In linea generale gli aiuti al funzionamento, cioè destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale, sono incompatibili con il mercato interno.

In base al RGEC, però, sono ammessi nelle zone economiche svantaggiate (solo per PMI), scarsamente popolate (per tutte le imprese) e ultraperiferiche (per tutte le imprese).

Nello specifico, tali aiuti sono diretti a compensare fino al 100% del loro valore:

a) i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone a condizione che:

  • i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone;
  • gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;
  • questi costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti il minor costo possibile per il beneficiario; solo per le regioni ultraperiferiche, i costi aggiuntivi di trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone possono comprendere i costi di trasporto delle merci da qualsiasi luogo di produzione verso tali zone;

b) i sovraccosti di esercizio diversi dai costi di trasporto, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti indicati all'articolo 349 del trattato a condizione che:

  • i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in una regione ultraperiferica;
  • l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera:
    - il 15% del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
    - il 25% del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
    - il 10% del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

Per essere esonerati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea gli aiuti a finalità regionale per progetti di sviluppo urbano devono:

  • essere attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;
  • essere cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'Ue;
  • sostenere l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

L'investimento totale non deve superare l'importo di 20 milioni di euro e gli aiuti possono essere concessi da un Fondo per lo sviluppo urbano nella forma di investimenti in equity e in quasi equity, prestiti, garanzie o con una combinazione di queste forme.

I gestori del Fondo per lo sviluppo urbano e gli investitori privati indipendenti devono essere selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria.

Esclusioni

Dal campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale esonerati dall'obbligo di notifica preventiva sono esclusi:

  • gli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • gli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica (non sono considerati destinati a settori specifici i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli);
  • gli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate concessi a favore:
    - di specifici prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    - di specifiche attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
    - del trasporto di merci mediante condutture;
  • gli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di contributo, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della presentazione della domanda, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;
  • gli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese che si occupano prevalententemete di attività finanziarie e assicurative e di altre attività di consulenza amministrativo-gestionale.

Links
Regolamento generale di esenzione per categoria
Slides DPS sugli aiuti a finalità regionale

Photo credit: gerard.colombat / Foter / CC BY