Bolzano: turismo, due imposte per rafforzare la base di finanziamento degli incentivi – Lp n. 9-2012

Bolzano - foto di SailkoNuove imposte in arrivo con la Legge provinciale n. 9-2012 sul finanziamento del settore turistico. La normativa, pubblicata il 29 maggio scorso sul bollettino regionale, introduce infatti, l'imposta comunale di soggiorno e l’imposta provinciale sul turismo. Obiettivo, garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al comparto.

Imposta comunale di soggiorno

L’imposta sarà introdotta dal 1° gennaio 2014 e interesserà coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia. L’imposta sarà graduata e potrà variare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale.

Entro il 31 dicembre 2012, la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, l’organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l’organizzazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche, definirà nel dettaglio l’ammontare dell’imposta, emanando un apposito regolamento di esecuzione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta, sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Se il ritardo non supererà i 30 giorni, la sanzione ammonterà al 5% dell’importo non versato.

Il gettito dell’imposta sarà assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale n. 33-1992, alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti.

Imposta provinciale sul turismo

L’imposta è a carico degli operatori dei settori economici che traggono particolare profitto dal turismo, come: attività di commercio, artigianali, industriali e di servizi, strettamente connessi al turismo, compresi i pubblici esercenti, i gestori di piste o di impianti di risalita, le scuole di sci e snowboard, i commercianti in località turistiche, gli operatori turistici a livello provinciale e i noleggiatori di attrezzature sportive.

In particolare:

  • per coloro che traggono direttamente profitto dal turismo, l’imposta, che può essere fissata anche in forma forfettaria, non può superare il 10 per mille del volume d'affari generato riferito all’anno precedente e comunque non può superare 30.000 euro;

  • per coloro che traggono indirettamente profitto dal turismo, l’imposta non può superare l’1 per mille del volume d'affari generato, riferito all’anno precedente, e comunque non può superare 500 euro. Viene riscosso un importo minimo di 100 euro. Per esercizi con volume d’affari inferiore a 20.000 euro possono essere previste esenzioni.

L’imposta sarà applicata sulla base del regolamento di esecuzione che verrà redatto dalla Giunta provinciale previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta, sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Se il ritardo non supererà i 30 giorni, la sanzione ammonterà al 5% dell’importo non versato.

L’importo minimo dei contributi volontari verrà rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenendo conto tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche dovranno comunicare ogni anno entro il 31 gennaio alla Ripartizione Turismo i contributi volontari pagati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

I proventi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno e dall’imposta provinciale sul turismo saranno finalizzati ad interventi di rilevanza turistica.

Links

Legge provinciale n. 9-2012 (Bur n. 22 del 29 maggio 2012)