Pubbliche Amministrazioni: direttiva attuativa in materia di Aiuti di Stato alle imprese
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 rivolta alle Pubbliche Amministrazioni che intendono concedere Aiuti di Stato alle imprese, dando attuazione alla Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, recante il «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria».
A causa della grande instabilità dei mercati finanziari e dell'incertezza sulle prospettive economiche, con la citata comunicazione la Commissione ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre 2011 di determinate misure inserite nel quadro temporaneo e destinate a facilitare l'accesso delle imprese al finanziamento, accompagnata dall’introduzione di condizioni più rigorose, nella prospettiva della ripresa economica di tutti i Paesi dell’Unione.
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato, secondo cui la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro", le varie tipologie di aiuto contenute nel DPCM sono le seguenti:
- Aiuti "di importo limitato"
- Aiuti di stato sotto forma di garanzie
- Aiuti di stato sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato
- Aiuti per la produzione di "prodotti verdi".
Le amministrazioni possono concedere tali aiuti alle imprese di qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nel provvedimento medesimo.
Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010
Quadro temporaneo di riferimento - Dipartimento del tesoro
GURI n. 13 del 18 gennaio 2011
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010
Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione
europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi economica e finanziaria». (11A00511)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea,
del 22 gennaio 2009, recante quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti
ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi
dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato delle Comunita'
europee (trattato CE), per porre rimedio alle difficolta' provocate
all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea,
del 7 aprile 2009, recante modifica del quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della Commissione europea,
del 31 ottobre 2009, recante modifica del quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione europea,
del 15 dicembre 2009, recante modifica del quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre
2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi economica e finanziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9
giugno 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8
luglio 2010;
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE);
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;
Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficolta'
economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine
si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato
proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro
temporaneo dell'Unione;
Vista la necessita' di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il
sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno;
Ritenuta la necessita' che i diversi interventi di aiuto siano
riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da
notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del trattato FUE;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella
riunione del 16 dicembre 2010;
Adotta
la seguente direttiva:
Art. 1
Oggetto
1. La presente direttiva e' rivolta alle pubbliche amministrazioni
che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto
della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010,
recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di
crisi economica e finanziaria.
2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi termini eventualmente
stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al
comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le
disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a
seguito della notifica di cui all'art. 9.
3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita'
economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese
si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2,
paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008.
4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella
comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficolta':
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di
cui al punto 2.1 della comunicazione n. 2004/C 244/02 della
Commissione europea, del 1° ottobre 2004, recante orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' e successive
modificazioni;
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui
all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 2
Condizioni per la concessione degli aiuti
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere
gli aiuti di cui al presente decreto, alle imprese di qualsiasi
settore di attivita', alle condizioni e salve le specifiche
esclusioni previste nel decreto medesimo. Nei provvedimenti di
concessione di detti aiuti e' fatto esplicito riferimento alla
presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito
della notifica di cui all'art. 9.
2. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le
imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale verifica e'
effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via
telematica.
Art. 3
Aiuti compatibili di importo limitato
1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel
limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso
di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui al paragrafo 2.2
della comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano
che:
a) gli aiuti siano in forma di regime;
b) il beneficiario abbia presentato una richiesta completa
nell'ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, o, nel
caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti
agricoli, entro il 31 marzo 2011;
c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via
telematica, dall'impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che
attesti che l'impresa beneficiaria stessa non versava in condizioni
di difficolta' alla data del 30 giugno 2008;
d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;
e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via
telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che
informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1°
gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli
aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti
ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente comma
non superi l'importo, calcolato secondo le modalita' del presente
comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso
alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
f) l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro o di
15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo
delle imposte dovute o altro onere;
g) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o
al quantitativo dei prodotti commercializzati;
h) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli siano destinati all'intero settore e
non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore;
i) gli aiuti alle imprese che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non siano
fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate.
2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente
articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti compatibili di importo
limitato fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla
condizione di essere parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere
concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che
favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.
Art. 4
Aiuti di Stato sotto forma di garanzie
1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto
forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione della
Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti
assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello
risultante dall'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1, o
quello calcolato sulla base del metodo di calcolo approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010;
b) per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno
antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio
di bilancio, detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo
di due anni dalla concessione della garanzia, entro il limite del
15%;
c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i due
anni, i premi di sicurezza di cui all'allegato alla comunicazione di
cui all'art. 1 possono essere applicati, senza riduzione, per un
periodo massimo supplementare di otto anni o, per le imprese di
grandi dimensioni, di dieci anni;
d) l'importo massimo del prestito non supera:
1) la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario
(compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle
strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di
imprese subappaltanti) per il 2010;
2) nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa
salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'.
Nel caso di prestiti per investimenti, le amministrazioni di cui
all'art. 1 possono decidere di calcolare l'importo massimo del
prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati
membri dell'Unione;
e) oggetto della garanzia possono essere:
1) nel caso di piccole e medie imprese, sia i prestiti per gli
investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente i
prestiti per gli investimenti;
f) la misura della garanzia non supera l'80% del prestito per tutta
la durata dello stesso;
g) gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi
entro e non oltre il 31 dicembre 2011;
h) gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in
difficolta'.
Art. 5
Aiuti di Stato sotto forma di tasso
di interesse agevolato
1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto
forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato,
di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea
di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il
rispetto delle seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse non e' inferiore a quello overnight
rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale
alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media
del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007
al 30 giugno 2008, piu' il premio per il rischio di credito
corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato
dalla comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008,
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai
contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di
interessi non successivi al 31 dicembre 2013;
c) il tasso agevolato puo' riferirsi:
1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli
investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio;
2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente ai
prestiti per gli investimenti;
d) l'aiuto non puo' essere concesso alle imprese in difficolta'.
2. Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo
criteri di facile reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla
Banca centrale europea.
Art. 6
Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»
1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese,
consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti
pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di
progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un
adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora
in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di
prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al
paragrafo 2.5 della comunicazione della Commissione europea di cui
all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che
l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2011 e che la
produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata
in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto puo' essere concesso
per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti,
qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della
mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi
materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti
corrispondenti a capacita' di produzione di piu' del 3% su mercati di
prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio
dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo
apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in
dati di valore, si e' tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo
medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo
nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo
di cui all'art. 5, e' fissata al 15%, per le imprese di grandi
dimensioni, ed al 25%, per le piccole e medie imprese. Il tasso
d'interesse agevolato puo' essere applicato per un periodo massimo di
due anni a partire dalla concessione del prestito.
4. Gli aiuti non possono essere concesso alle imprese in
difficolta'.
Art. 7
Cumulo
1. I massimali d'aiuto fissati nella comunicazione della
Commissione europea di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente
dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con
fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione.
2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono
essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese
attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20
dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.
3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere
cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di
finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le
intensita' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o
regolamenti di esenzione per categoria.
4. In caso di cofinanziamento con i fondi strutturali ed altri
strumenti di finanziamento comunitari, devono essere rispettate le
norme ad essi applicabili.
Art. 8
Monitoraggio e relazioni
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie:
a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate in
base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia
delle misure adottate;
b) entro il 31 marzo 2012, l'elenco dei regimi di aiuto e degli
aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, accompagnato da una
dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state
applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella
comunicazione e nelle decisioni della Commissione europea di cui
all'art. 1.
2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea,
entro il 15 settembre 2011, una relazione complessiva sulle misure
adottate ai sensi della presente direttiva. Resta fermo l'obbligo,
per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21
del regolamento (CE) n. 659/1999.
3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente
direttiva, le amministrazioni di cui all'art. 1 conservano, per dieci
anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, che contengono ogni
informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati
concessi nel rispetto dell'art. 1. I medesimi soggetti, trasmettono
dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta
di quest'ultimo.
4. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le
amministrazioni di cui all'art. 1 designano un responsabile unico e
ne comunicano tempestivamente il nominativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie.
5. I responsabili degli uffici competenti vigilano sull'osservanza
degli adempimenti contenuti nel presente articolo.
Art. 9
Disposizioni finali
1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva e'
effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8
della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le
disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di cui
all'art. 1.
4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai fini dell'adozione
delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia
della presente direttiva e' subordinata alla approvazione da parte
della Commissione europea.
5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette alle pubbliche amministrazioni le decisioni di
autorizzazione di cui all'art. 1, che vincolano le stesse al rispetto
delle disposizioni in esse contenute.
La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di
controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2010
Il Presidente: Berlusconi