Decreto MSE n. 87-2008: regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Idea icons - immagine di HereToHelpIl Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 87 del 27 marzo 2008, ha approvato il Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il testo è entrato in vigore il 4 maggio 2008.

Destinatari delle agevolazioni sono:

  • le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti e delle imprese in difficoltà;
  • gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;
  • le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01,

che intendano realizzare, nell'intero territorio nazionale, senza divieti o limitazioni:

  • progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
  • spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
  • progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
  • acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI;
  • messa a disposizione di personale altamente qualificato;
  • creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione.

Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, ovvero piccole imprese esistenti da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto, per le quali si possa dimostrare che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

Le agevolazioni, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme:

a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) contributi in conto interessi;
c) anticipi rimborsabili.

La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese e costi ammissibili.

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili.
Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea.

Le intensità di base degli aiuti ai progetti di R&S a favore delle grandi imprese sono:

  • il 100% per la ricerca fondamentale;
  • il 50% per la ricerca industriale;
  • il 25% per lo sviluppo sperimentale.

Decreto n. 87 del 27 marzo 2008 - GURI n. 117 del 20 maggio 2008

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

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Con Decreto del 11 novembre 2010, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento in questione, al fine di ampliare le forme agevolative previste:

- all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «d) finanziamenti agevolati;»;

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3».

Il provvedimento modificativo entra in vigore il prossimo 22 gennaio 2011.

Decreto n. 23 del 11 novembre 2010 - GURI n. 4 del 7 gennaio 2011