Contributi per le attività dello spettacolo dal vivo: modificati i criteri di erogazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2010 con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali ha modificato i decreti ministeriali recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo.
Gli atti modificati sono:
- decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali;
- decreto ministeriale 12 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali;
- decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza;
- decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante.
Una delle variazioni apportate, comune a tutti e quattro i decreti, riguarda le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.
Le norme prevedono che tale termine è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo 31 gennaio è possibile inoltrare eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.
Ma, nel periodo di attuazione dei decreti, è stato rilevato un gran numero di richieste di integrazioni e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio, in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre.
A tal proposito gli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo hanno manifestato il bisogno di disporre di un più ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale.
Considerato il fatto che i competenti uffici ministeriali debbano attendere, comunque, il termine del 31 gennaio ai fini della definizione delle istruttorie, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo», sono state sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno».
Si precisa che per le seguenti tipologie di contributo, nell'ambito dei settori circense e dello spettacolo viaggiante, restano vigenti i termini previsti dal D.M. 20/11/2007:
- contributi per acquisti dello spettacolo viaggiante anno 2010: domande entro il 31 ottobre 2010;
- contributi per evento fortuito, per entrambi i settori, entro 60 giorni dalla data dell'evento;
- contributi per difficoltà di gestione, per entrambi i settori, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Guri n. 233 del 5 ottobre 2010
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 agosto 2010
Modifica dei decreti recanti criteri e modalita' straordinarie di
erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo
dal vivo. (10A11834)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5 dei citati decreti ministeriali relative ai termini di presentazione delle domande di contributo; Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa, il gran numero di richieste integrazioni, specifiche e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre; Considerata la conseguente necessita' per i competenti uffici ministeriali di attendere,comunque, lo spirare del citato termine del 31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate; Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di un piu' ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 luglio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali 1. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo». 2. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse». 3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni e' reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate». 4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 e' sostituito dal seguente: «9. La valutazione qualitativa puo' essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».
Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2007, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2007,e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo sia in italiano, anche con riferimento alla parte cantata. Sono, altresi', considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attivita' di produzione e di ospitalita' e per l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Per quanto concerne il compenso da corrispondere per singole recite di compagnie internazionali straniere, esso avra' un limite massimo pari a 18.000,00 euro.». 2. E' abrogata la lettera i) del secondo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2007. 3. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo». 4. Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, sono sostituite dalle seguenti: «1. b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali riservate alle attivita' disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attivita' continuativa, di cui massimo tredici giornate recitative possono essere riservate alle attivita' di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007; «1. c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali riservate alle attivita' disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attivita' stagionale, di cui massimo otto giornate recitative possono essere riservate alle attivita' di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007; 5. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse». 6. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni e' reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate». 7. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 e' sostituito dal seguente: «8. La valutazione qualitativa puo' essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».
Art. 3 Modifiche al decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza 1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo». 2. All'art. 4, il comma 7,del decreto ministeriale 8 novembre 2007,e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto,la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse». 3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni e' reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate». 4. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 relativo alle attivita' di danza, sono abrogate le parole: «non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto». 5. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 novembre 2007 e' sostituito dal seguente: «8. La valutazione qualitativa puo' essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».
Art. 4 Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante 1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 20 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attivita' circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' circense all'estero e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo»; 2. All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso: «Per l'attivita' circense in Italia devono altresi' essere inviate la dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell'anno e le autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) all'esercizio temporaneo dell'attivita' circense.»; 3. All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma 10: 10. Nel caso in cui il beneficiario del contributo a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presente decreto sia una societa', e' necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni»; 4. All'art. 14, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: «In caso di riscontrate gravi irregolarita' nelle domande di contributo per acquisto di beni strumentali, i soggetti individuati sono esclusi dall'assegnazione di contribuiti allo stesso titolo per il successivo quinquennio.»; 5. All'art. 14, comma 9, e' aggiunta la seguente lettera: «g) autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo dell'attivita' circense per l'anno cui si riferisce l'acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stesse autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto, ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni; 6. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma 10: «10. Alla liquidazione del contributo concesso si procedera' dopo l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni competenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007.». 7. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 novembre 2007 e' sostituito dal seguente: «6. La valutazione qualitativa puo' essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.». Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 agosto 2010 Il Ministro: Bondi Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 400.