Sviluppo e competitività del turismo: protocollo di intesa tra Governo e Regioni

Castello Aragonese - Isola d'Ischia - foto di Gerd FahrenhorstIl Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome hanno sottoscritto, in data 24 giugno 2010, un protocollo di intesa per interventi finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, attraverso la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè per il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

Il protocollo disciplina le risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, gli interventi devono concernere la realizzazione, attraverso Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate, di progetti in favore di:

  • turismo congressuale e fieristico;
  • turismo e natura;
  • turismo religioso, valorizzando in particolare le radici storiche e cristiane;
  • turismo sociale con particolare riferimento ai circuiti di turismo accessibile o sociale, comprendenti località di mare, montagna e laghi;
  • turismo culturale, città d'arte e patrimonio diffuso, valorizzando il patrimonio artistico e storico del paese attraverso nuovi itinerari che tocchino località che non hanno ancora conosciuto uno sviluppo maturo del turismo culturale;
  • turismo balneare e montano, nonchè di laghi e fiumi on particolare riferimento alle realtà minori;
  • turismo della salute e benessere;
  • sviluppo di servizi turistici nel Mezzogiorno e nelle aree depresse o colpite da eventi calamitosi;
  • sviluppo del potenziale turistico ancora parzialmente inespresso, con particolare riferimento all'offerta di itinerari di turismo egogastronomico, turismo sposrtivo e golf, turismo legato allo shopping ed al lusso delle grandi città, turismo giovanile, turismo delle famiglie;
  • realizzazione di nuovi porti turistici e progetti di servizio alle strutture turistiche portuali;
  • realizzazione di circuiti ed itinerari di offerta turistica alla quale possono accedere anche turisti con il proprio animale domestico al seguito.

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali ammonta a 118.065.054 euro.

I progetti per essere ammessi a finanziamento devono rivestire il carattere di eccellenza, fatta eccezione per la somma di 1.000.000 di euro destinata in via immediata e diretta alla Regione Abruzzo per promozione e recupero dell'immagine dopo il sisma del 6 Aprile 2009.

Costituisce elemento essenziale ai fini del riconoscimento dell'eccellenza dei progetti la presenza di almeno 3 dei seguenti criteri:

  1. carattere e qualità dei processi innovativi dell'offerta turistica, con particolare riferimento alle metodologie di progettazione attuazione;
  2. ambito interregionale della proposta progettuale;
  3. sostenibilità ambientale e capacità di impatto sociale degli interventi;
  4. capacità di utilizzare le nuove tecnologie;
  5. impatto sull'attrazione dei flussi turistici dall'estero, in particolare dai nuovi mercati di provenienza della domanda turistica, e sulla destagionalizzazione;
  6. stretta interrelazione geografica e funzionale con reti infrastrutturali e di trasporto;
  7. nel caso di progetti che non esauriscano la loro finalità in un'unica soluzione, la capacità di prosecuzione in autofinanziamento dell'iniziativa al termine del periodo assistito da contributo statale;
  8. progetti a valenza pluriennale.

In particolare, possono essere ammessi a finanziamento, nella misura del 90% della spesa a carico del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, progetti relativi a:

  • realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali direttamente correlate e funzionali alle proposte di intervento relative alle tematiche di cui al protocollo, nonchè interventi volti alla creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
  • investimenti rivolti alla realizzazione di strutture ovvero alla riqualificazione di quelle esistenti ed all'acquisizione di impianti, attrezzature, arredi per l'erogazione di servizi turistici;
  • attività di commercializzazione e di promozione integrata finalizzate allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico nazionale così come individuato per circuiti turistici di eccellenza;
  • spese per lop sviluppo e la promozione attraverso le nuove tecnologie, i progetti ad impatto mediatico, quali pubblicazioni o audiovisivi e quindi lo strumento televisivo in generale, comprensive delle spese di realizzazione e primo avviamento dei progetti, dell'offerta turistica italiana e del sistema Italia, in particolare sui nuovi mercati di provenienza della domanda turistica;
  • programmi di adeguamento e sviluppo degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali e commerciali, interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali.

Il restante 10% della spesa resta a carico delle regioni e delle Province autonome promotrici dei progetti di eccellenza, a titolo di cofinanziamento.

I progetti sono avviati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e si concludono entro i 36 mesi succesivi.

Previa richiesta di ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata, per ciascun progetto il dipartimento provvede al trasferimento del:

  • 40% a titolo di anticipazione,
  • 50%per successivi stati di avanzamento,
  • 10% successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori.

I progetti sono presentati, recependo anche iniziative di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati che abbiano le caratteristiche ed i requisiti progettuali previsti nell'accordo, successivamente alla sottoscrizione del protocollo, ciascuno per il tramite delle Regioni e Province autonome, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

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Modifiche apportate secondo quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica»

All’art. 1 comma 5 la somma di 118.065.054 euro è stata rideterminata in 112.697.956,99 euro sulla base di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

All’art. 2 (e all’art. 10 comma 2) la somma di 1.000.000 euro è stata rideterminata in 954.540 euro sulla base di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

All’art. 4 comma 2 la somma di 17.000.000 euro è stata rideterminata in 16.227.180 euro sulla base di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Protocollo di intesa