CDP: finanziamenti per internazionalizzazione Export Banca

Cassa Depositi e PrestitiIl MEF amplia la platea dei soggetti che possono garantire i finanziamenti per l'internazionalizzazione

Il Ministero dell'Economia rinnova la disciplina del sistema Export Banca, che permette a Cassa Depositi e Prestiti di fornire la provvista per effettuare operazioni di finanziamento a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni.

Il decreto-legge n. 78-2009 aveva previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizzasse con propri decreti le attività di Cassa Depositi e Prestiti per dare vita a un sistema integrato di Export Banca. A questo fine si era stabilito che tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate da CDP rientrassero anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, se assistite da garanzia o assicurazione di SACE.

Il sistema prevedeva quindi:

  • supporto finanziario di CDP,
  • garanzia di SACE,
  • coinvolgimento delle banche nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento.

Con la legge n. 147-2013, la normativa è stata modificata, prevedendo che le operazioni potessero essere assistite da garanzia o assicurazione anche da parte di altri istituti assicurativi le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato.

Il DM 23 dicembre 2014

Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale 12 febbraio 2015, prende quindi atto dell'ampliamento della platea dei soggetti che possono garantire le operazioni del sistema Export Banca, stabilendo che la CDP può fornire, a condizioni di mercato, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra-comunitarie operanti in Italia la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, a condizione che siano assicurate o garantite da agenzie di credito all'esportazione, da banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Unione europea e internazionale.

In base al decreto, nel contratto di provvista sottoscritto tra CDP e la banca deve essere indicato, tra le altre condizioni, il livello massimo del margine, che tenga conto del profilo di rischio delle operazioni, comprensivo di eventuali commissioni che la banca può sommare al costo complessivo della provvista fornita da Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre, il provvedimento autorizza CDP ad effettuare in via diretta operazioni di finanziamento di ammontare superiore a 25 milioni di euro destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, se assistite da assicurazione o garanzia di agenzie di credito all'esportazione, di banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Ue e internazionale, purchè:

  • a) siano effettuate in cofinanziamento con altro istituto finanziatore per una quota di CDP non eccedente il 50% dell'importo del finanziamento complessivo; ovvero
  • b) l'intervento del sistema bancario non risulti compatibile con le particolari caratteristiche temporali o dimensionali dell'operazione di finanziamento.

Links
Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 - Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2015