Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità
Tra le novità introdotte dalla manovra l'aumento delle soglie dei ricavi/compensi per accedere al regime fiscale di vantaggio
- Legge Stabilita' 2016 - misure per professionisti, autonomi e piccole imprese
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La legge di Stabilità 2016 prova a porre rimedio ai problemi del regime forfettario per piccole imprese e professionisti introdotto dalla manovra 2015 e fortemente criticato dal mondo delle partite Iva.
Con la nuova formulazione, dal 1° gennaio 2016 si allarga la platea dei beneficiari e si prevede un'aliquota sostitutiva di Irpef e addizionali locali al 5% per le startup e al 15% per le attività già esistenti.
Nuovi requisiti per l'accesso al nuovo regime forfetario
La prima novità del regime forfettario di vantaggio per professionisti, freelance e piccole imprese previsto dalla legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità di accesso non solo per chi avvia una nuova attività, ma anche per le partite Iva già in essere.
Tra i requisiti rientrano i tetti massimi di spesa per il personale e per l'acquisto di beni strumentali pari, rispettivamente, a 5mila euro lordi e a 20mila euro al lordo degli ammortamenti.
Inoltre, eventuali redditi da lavoro dipendente e assimilati non possono superare la soglia di 30mila euro.
Dal punto di vista previdenziale, per i soggetti che aderiscono al regime forfettario è prevista una riduzione dei contributi Inps del 35%.
Esclusioni
Non possono accedere al regime di vantaggio i soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti in Italia, a meno che non si tratti di soggetti che risiedono in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e che producono sul territorio italiano almeno il 75% del reddito;
- che effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti Ue;
- che, oltre ad esercitare l'attività professionale, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti;
- i cui redditi da lavoro dipendente o assimilato superino la soglia 30mila euro.
Salgono soglie dei ricavi/compensi
Tutte le soglie di ricavi/compensi previste dalla manovra 2015 per l'accesso al regime forfettario vengono aumentate di 10mila euro, mentre per chi esercita attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari e assicurativi si raddoppia passando da 15mila a 30mila euro.
Nello specifico:
Industrie alimentari e bevande
- valore soglia dei ricavi/compensi: 45mila euro;
- redditività: 40%;
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- valore soglia dei ricavi/compensi: 50mila euro;
- redditività: 40%;
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- valore soglia dei ricavi/compensi: 40mila euro;
- redditività: 40%;
Commercio ambulante di altri prodotti
- valore soglia dei ricavi/compensi: 30mila euro;
- redditività: 54%;
Costruzioni e attività immobiliari
- valore soglia dei ricavi/compensi: 25mila euro;
- redditività: 86%;
Intermediari del commercio
- valore soglia dei ricavi/compensi: 25mila euro;
- redditività: 62%;
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
- valore soglia dei ricavi/compensi: 50mila euro;
- redditività: 40%;
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi
- valore soglia dei ricavi/compensi: 30mila euro;
- redditività: 78%;
Altre attività economiche
- valore soglia dei ricavi/compensi: 30mila euro;
- redditività: 67%.
Startup
Novità anche per le startup. Per i primi cinque anni di attività l'imposta sostitutiva scende di un terzo, dal 15% al 5%, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare,
- l'attività avviata non sia stata precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti della pratica obbligatoria per poter esercitare determinate arti o professioni,
- in caso di acquisizione di un'attività precedentemente svolta da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo precedente non superi la soglia per l'accesso al nuovo regime forfetario.
Semplificazioni
L'adesione al regime di vantaggio comporta anche l'accesso a una serie di semplificazioni.
Tra queste l'esonero:
- dal versamento dell'Iva,
- dalla registrazione delle fatture emesse/corrispettivi,
- dalla registrazione degli acquisti,
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali,
- dalla dichiarazione e comunicazione annuale Iva,
- dalla comunicazione dello spesometro,
- dalla comunicazione black list,
- dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Come emettere fattura nel regime forfettario 2016
I soggetti che aderiscono al nuovo regime forfettario non devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto; inoltre è prevista l'imposta di bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Al momento di emettere fattura, quindi, occorrerà esplicitare:
- che l'operazione è effettuata "ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015",
- che si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto" ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della legge n. 190/2014",
- che l'imposta di bollo da 2 euro è assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro.
ACTA, Passi avanti, ma manca equità
Dopo la delusione per il regime fiscale introdotto dalla manovra 2015, la legge di Stabilità 2016 ha in parte superato le critiche mosse da lavoratori autonomi e piccole imprese.
Secondo l'associazione italiana dei professionisti indipendenti ACTA, tra gli aspetti positivi del nuovo regime di vantaggio rientrano l'apertura anche alle partite Iva già esistenti, il raddoppio delle soglia di fatturato per le attività professionali, ma anche il fatto che la premialità per le nuove attività consista in una riduzione dell’aliquota e non dell’imponibile. “In questo modo - spiega ACTA - si riduce il prelievo fiscale, ma non quello previdenziale, il cui effetto si riverserebbe sulle future pensioni”.
L'impianto della riforma, però, con convince del tutto l'associazione. Da una parte, infatti, le soglie di fatturato rischiano di scoraggiare gli investimenti e la crescita, con “effetti depressivi sull’intero mercato dei servizi professionali, già in forte ribasso nell’ultimo decennio”. D'altra parte, anche la forfettizzazione dei costi potrebbe disincentivare gli investimenti, anche quelli in formazione, dal momento che non comporteranno alcun vantaggio fiscale. Non prevedendo alcuna prova degli acquisti, poi, si rinuncia a uno strumento di contrasto all’evasione fiscale.
Perplessità, infine, sulla cumulabilità del regime forfettario con redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 30mila euro. Un dipendente con un reddito da 30mila euro potrà beneficiare per il reddito aggiuntivo da lavoro autonomo di un'aliquota sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di startup), con un vantaggio notevole rispetto a un autonomo con un fatturato da 30mila euro, dal momento che "il reddito è senza costi e al netto della parte più rilevante dei contributi", spiega ACTA.
Tra l'altro, continua l'associazione, per la parte di lavoro dipendente o pensione, il contribuente potrebbe fruire anche di eventuali deduzioni e detrazioni da cui i professionisti sono esclusi. Ancora una volta, denuncia l'associazione, si crea segmentazione a scapito dell'equità.