Veneto: buono scuola 2021-2022
Descrizione
Il Buono-Scuola, per l’Anno scolastico-formativo 2021-2022, è destinato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza nonché dell’attività didattica di sostegno, esclusivamente in orario scolastico, per gli studenti con diversa abilità.
Aggiornamento: Assegnazione contributi - D. n. 1337 del 25.11.2022 in BURV n. 3 del 10.01.2023, p. 194
Il contributo è concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all’Anno scolastico-formativo 2021-2022.
Il contributo è concesso solo se la spesa è:
- a) di importo uguale o superiore ad € 200;
- b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall’Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente con diversa abilità, rilasciate dall’insegnante;
- c) confermata dall’Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall’Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
Il contributo è richiesto da persone fisiche iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente deve:
- a) appartenere ad una delle seguenti categorie: soggetto esercente la responsabilità genitoriale; studente maggiorenne, se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche ammissibili al bando;
- b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2022: da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose; da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti con diversa abilità; il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Lo studente deve:
- a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione:
− scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado; − scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
− scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29 novembre 2007, n. 263);
− formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015;
− qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente con diversa abilità e ricorrano tutte le seguenti condizioni: 1. studente con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 2. insuccesso scolastico fino all’Anno scolastico-formativo 2019-2020 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all’Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto; 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l’Anno scolastico-formativo 2021-2022 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso; - b) avere la residenza nel territorio della regione del Veneto.
È concesso prioritariamente agli studenti con diversa abilità un contributo fino all’importo massimo di € 15.000, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l’orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno.
L'ammontare del contributo varia in relazione alla tipologia di scuola e all'ISEE.
Domande dal 09/05/2022 al 09/06/2022, ore 12:00.
Bando - Dgr n. 319 del 29 marzo 2022, Bur n. 43 del 1 aprile 2022, p. 411
Approvazione esiti dell'istruttoria - Decreto n. 1007 del 12 agosto 2022 in BURV n. 112 del 20.09.2022, p. 90