Friuli Venezia Giulia: contributi per l’acquisto di veicoli ecologici - LR 14-2010
Descrizione
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l’acquisto di veicoli ecologici.
Gli interventi sono finalizzati a sostenere l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso privato, dotati:
- a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;
- b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in
- coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO 2.
Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati nel cui nucleo familiare, la somma dei redditi divisa per il numero dei componenti è inferiore a 25.000.00 euro e che abbiano acquistato, in data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, un autoveicolo rientrante nelle tipologie di cui sopra.
Le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale sono assegnate alle Camere di commercio, con deliberazione della Giunta regionale, in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Le risorse assegnate sono erogate in quote bimestrali, con decreto del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna.
Le Camere di Commercio, entro il quindicesimo giorno del secondo mese di ciascun bimestre, comunicano al Servizio energia l’importo della quota bimestrale utilizzato.
Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine del 31 gennaio 2013.
In sede di istruttoria è verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Camera di Commercio richiede le necessarie integrazioni fissando, per l’incombente, un termine di quindici giorni.
Per maggiori informazioni consultare i Links.