Piemonte: contributi a favore di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori - Anno 2021
Descrizione
L'avviso intende delineare le caratteristiche dell’intervento e soprattutto le modalità attraverso le quali i soggetti beneficiari possono accedere ai benefici del Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori.
Aggiornamento: Proroga scadenza al 21.12.2021
Il Fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a favore delle lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione per sospensione o cessazione della prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio, a seguito dell’emergenza da Covid-19.
I beneficiari del contributo sono:
- Lavoratrici/lavoratori sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi e nelle condizioni ai successivi punti A e B;
- Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo, e nelle condizioni ai successivi punti A e C;
- Lavoratrici/lavoratori occasionali e nelle condizioni ai successivi punti A, B e D;
- Tirocinanti, il cui tirocinio si è svolto presso imprese con sede dell’attività in Piemonte e nelle condizioni ai successivi punti A e E;
- Lavoratrici/lavoratori stagionali e nelle condizioni ai successivi punti A e B.
Tali soggetti devono:
- A. essere residenti o domiciliati in Piemonte almeno dal mese di marzo 2020;
- B. non aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 e da marzo a dicembre 2020 (per le lavoratrici/lavoratori dei fallimenti);
- C. aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 per i lavoratori e lavoratrici il cui orario lavorativo contrattuale è stato ridotto ad un massimo di 20 ore settimanali;
- D. avere un reddito inferiore a 5.000 euro e non essere iscritto alla gestione separata che hanno cessato o sospeso la prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- E. aver subito una interruzione definitiva del tirocinio prima della scadenza naturale nel periodo continuativo marzo maggio 2020;
L’agevolazione riconosciuta ai beneficiari individuati come ammissibili è un contributo a fondo perduto una tantum di euro 600.
Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 12/11/2021. La scadenza, inizialmente fissata per le ore 12.00 del 07/12/2021 è stata poi prorogata al 21/12/2021, ore 12.00.
La dotazione iniziale del Fondo è pari a € 9.252.600.