Cosa prevede la nuova direttiva rinnovabili: il testo e la guida a tutte le misure della RED III

Direttiva rinnovabili - Foto di Kelly Lacy da PexelsLa revisione della direttiva rinnovabili o RED III porta la quota vincolante di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE al 42,5% entro il 2030. Le nuove regole riguarderanno diversi settori: trasporti, industria, edilizia, teleriscaldamento e raffreddamento. Il testo della direttiva 2023/2413 e il dettaglio delle misure previste.

Cosa prevede il Green Deal Industrial Plan

Dopo una lunga gestazione la revisione della direttiva rinnovabili o RED III, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre è stata pubblicata la nuova versione della normativa europea volta ad aumentare la quota di energia rinnovabile nell'UE, la direttiva UE 2023/2413.

La lunga strada verso la nuova direttiva rinnovabili

La prima proposta di revisione della Renewable Energy Directive risale all’estate del 2021, quando la Commissione ha presentato il pacchetto Fit for 55, il piano per ridurre le emissioni climalteranti del 55% entro il 2030 (rispetto ai livello 1990) e arrivare a zero emissioni al 2050. 

Il Fit for 55 proponeva un target chiaro per le rinnovabili: portare la quota di energia rinnovabile al 40%.

Ma la necessità impellente di rendersi indipendente dal gas russo ha spinto Bruxelles ad alzare l’asticella. Così, a maggio 2022, con REPowerEU la Commissione ha portato al 45% l'obiettivo 2030 per le rinnovabili.

Obiettivo che ha rallentato i negoziati e visto, come quasi sempre accade, Parlamento e Consiglio muoversi in direzioni opposte.

Gli obiettivi della direttiva rinnovabili

Nel corso dei negoziati il target del 45% aveva trovato l’appoggio del Parlamento europeo, mentre il Consiglio spingeva per abbassare l’asticella chiedendo di fissare un obiettivo vincolante a livello dell'UE del 40% di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico complessivo entro il 2030 (il dettaglio sul negoziato in fondo all'articolo).

L’accordo raggiunto tra i negoziatori del Consiglio ha trovato la quadra nel mezzo: il target concordato è del 42,5% entro il 2030 con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune. 

La direttiva rinnovabili rivista prevede anche obiettivi settoriali più ambiziosi per:

Andiamo con ordine. 

Aree idonee e taglio della burocrazia per le energie rinnovabili 

Nella direttiva le novità principali e i punti più discussi non riguardano solo il target generale da centrare. 

Per sbloccare i tanti progetti FER frenati dalla troppa burocrazia la RED III prevede che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio siano considerati “d'interesse pubblico prevalente” per scopi specifici.  

Inoltre è inserito un obbligo per gli Stati membri di adottare uno o più piani che designino “go-to areas” o “zone di riferimento per le energie rinnovabili”, vale a dire zone particolarmente idonee per l'installazione di impianti FER. E prevede che i progetti situati in queste aree debbano poter contare su iter amministrativi accelerati: 1 anno per le go-to areas, 2 anni per gli altri.

Si tratta di passaggi importanti e che seguono la scia del regolamento di emergenza, il 2022/2577 adottato a fine 2022, per rendere più semplici e veloci gli iter di autorizzazione dei progetti rinnovabili.

L’edilizia nella nuova direttiva rinnovabili 

La direttiva rivista introduce un obiettivo collettivo a livello dell'UE per la quota di rinnovabili negli edifici nel 2030, pari ad almeno il 49% del consumo di energia finale dell'Unione. Un obiettivo che incrocia la strada di altre due direttive europee soggette parallelamente a revisione, quelle per le cosiddette case green, vale a dire la direttiva EPBD e la direttiva efficienza energetica

La nuova direttiva prevede inoltre un aumento progressivo degli obiettivi rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030

L'aliquota media annua minima applicabile a tutti gli Stati membri è integrata da ulteriori aumenti indicativi calcolati ad hoc per ogni Stato membro.

Focus anche su teleriscaldamento e teleraffrescamento, vale a dire quei sistemi di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da fonti centrali o decentrate di produzione (come i termovalorizzatori, la geotermia tramite le pompe di calore e il recupero di calore di scarto da processi industriali) verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione.  

Biomasse 

La direttiva RED III rafforza i criteri di sostenibilità per l'uso della biomassa per l'energia, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile. Le nuove misure vanno a sostegno dell'uso della biomassa, pur garantendo che l'UE non sovvenzioni tecnologie non sostenibili. La raccolta di biomassa dovrà essere effettuata in modo da evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.

L’industria dovrà aumentare la quota di rinnovabili entro il 2030 

La proposta di revisione presentata dalla Commissione UE chiedeva agli Stati membri di impegnarsi a conseguire un aumento medio annuo di almeno l'1,1% fino al 2030 delle rinnovabili nel settore industriale. 

L'accordo raggiunto tra i negoziatori di Parlamento e Consiglio prevede che l'industria aumenti il proprio uso di energia rinnovabile ogni anno dell'1,6%.  

Previsto inoltre che il 42% dell'idrogeno utilizzato nell'industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) entro il 2030 e il 60% entro il 2035. 

L'accordo introduce la possibilità per gli Stati membri di scontare del 20% il contributo degli RFNBO in uso industriale a due condizioni:

  • se il contributo nazionale degli Stati membri all'obiettivo generale vincolante dell'UE corrisponde al loro contributo previsto;
  • la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello stato membro non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.

Trasporti 

Il settore forse più difficile da decarbonizzare, quello che nel 2015 registrava la più bassa percentuale di consumo di energia da fonti rinnovabili (6%), è quello dei trasporti. 

Gli obiettivi climatici previsti dalla proposta iniziale di revisione della direttiva RED III richiedevano che l'intero settore arrivasse entro il 2030 ad una quota del 24%, attraverso la diffusione dei veicoli elettrici, dei biocarburanti avanzati e di carburanti rinnovabili.

La direttiva rivista prevede diverse possibilità per gli Stati membri, che possono scegliere tra un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell'intensità di gas a effetto serra nei trasporti grazie all'uso di fonti rinnovabili entro il 2030 o un obiettivo vincolante di almeno il 29% di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.

Inoltre fissa un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i carburanti rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e carburanti sintetici a base di idrogeno) nella quota di FER fornite al settore. All'interno di questo obiettivo, vi è un requisito minimo dell'1% di combustibili RFNBO nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.

Entrata in vigore

L'accordo raggiunto il 30 marzo tra i negoziatori è stato approvato in via definitiva dalla plenaria del Parlamento europeo il 12 settembre e il 9 ottobre dal Consiglio. Il via libera del Consiglio ha segnato quindi l'adozione formale della RED III.

Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 31 ottobre ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo, quindi il 20 novembre.

Gli Stati membri avranno 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva per recepirla nella legislazione nazionale, entro il 21 maggio 2025.

Il testo della direttiva rinnovabili - direttiva UE 2023/2413