CEF Trasporti: come funzionano i fondi europei per reti e infrastrutture per la mobilità
Ai trasporti va la fetta maggiore delle risorse stanziate dal Connecting Europe Facility. Fondi che saranno utilizzati per progetti di interesse comune per potenziare reti e infrastrutture per una mobilità intelligente e sostenibile.
Una panoramica del Connecting Europe Facility 2021-27
A disposizione ci sono infatti 25,8 miliardi dei 33,7 della dotazione CEF 2021-2027.
I fondi per le infrastrutture di trasporto sono così distribuiti: 12,8 miliardi per investimenti strategici europei; 11,2 miliardi trasferiti dal Fondo di coesione e circa 1,7 miliardi per adeguare la rete TEN-T.
Guida al Connecting Europe Facility - trasporti
- Cos'è, a chi è rivolto?
- Quali progetti possono accedere ai finanziamenti europei?
- Finanziamenti e costi ammissibili
- La sintesi del regolamento 2021/1153 del Connecting Europe Facility e il testo completo
Cos’è il CEF Trasporti?
Il Connecting Europe Facility per il settore trasporti catalizza investimenti per:
- contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse e multimodali per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura
- adeguare porzioni della TEN-T ai fini di un duplice uso dell’infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare.
A chi è rivolto il CEF Trasporti?
La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti in:
- uno Stato membro, comprese le imprese in partecipazione (joint venture);
- un paese terzo associato all’MCE;
- un paese o territorio d’oltremare;
e ai soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro, le organizzazioni internazionali.
Quali azioni possono accedere ai finanziamenti del CEF?
Un obiettivo comune a tutti i settori coinvolti dal programme è costruire, sviluppare, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine.
Fra queste rientrano studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l’attuazione del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) e degli orientamenti settoriali specifici.
Nel dettaglio, le azioni ammissibili a finanziamento nel settore trasporti riguardano:
- azioni relative a reti efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie, stradali, marittime e delle vie navigabili interne:
- azioni per la realizzazione della rete centrale, comprese le azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti, nonché a nodi urbani, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali e collegamenti con aeroporti della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;
- azioni relative a collegamenti transfrontalieri della rete globale;
- azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti della TEN-T che sono stati abbandonati o eliminati;
- azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali, collegamenti con aeroporti e piattaforme logistiche multimodali della rete globale;
- azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini;
- azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura:
- azioni di sostegno alle autostrade del mare, con un’attenzione alla navigazione transfrontaliera su rotte brevi;
- azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche per i corrispettivi modi di trasporto, tra cui in particolare:
per le ferrovie: l’ERTMS;
per le vie navigabili interne: i servizi d’informazione fluviale (RIS);
per il trasporto stradale: i sistemi di trasporto intelligenti (STI);
per il trasporto marittimo: il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (VTMIS) e servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d’interfaccia unica quali l’interfaccia unica marittima, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d’informazione doganale;
per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); - azioni di sostegno ai servizi di trasporto di merci sostenibili ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci;
- azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all’innovazione, compresa l’automazione, a migliori servizi di trasporto, all’integrazione modale e all’infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto;
- azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, in particolare gli ostacoli in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete, comprese le azioni che promuovono un aumento del traffico merci per ferrovia e gli impianti automatici per il cambio dello scartamento;
- azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, in particolare nei nodi urbani;
- azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell’ambito della sicurezza stradale;
- azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali e alle minacce alla cibersicurezza;
- azioni volte a migliorare, in tutti i modi di trasporto, l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti, in particolare quelli a mobilità ridotta;
- azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile e azioni volte ad adeguare le infrastrutture di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, con lo scopo di facilitare i flussi di traffico;
- nell’ambito dell’obiettivo specifico di adeguamento di porzioni della rete TEN-T, azioni o attività specifiche volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della TEN-T utilizzabili per il trasporto militare, con l’obiettivo di adeguare la TEN-T ai requisiti dell’infrastruttura a duplice uso.
Norme specifiche sono previste per le azioni di adeguamento della TEN-T a un duplice uso civile e di difesa.
Tipologie di sostegno
Il CEF può intervenire sia attraverso sovvenzioni che mediante appalti, come previsto dal regolamento finanziario. Può inoltre contribuire alle operazioni di finanziamento misto.
Per il settore trasporti sono previste percentuali di sostegno differenziate in base alla tipologia di azione attivata.
Per quanto concerne i lavori relativi allo sviluppo di progetti di interesse comune, l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 30% del costo totale ammissibile. Tuttavia, i tassi di cofinanziamento possono arrivare fino al 50% per azioni relative a collegamenti transfrontalieri; di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche; di sostegno a vie navigabili interne o all’interoperabilità ferroviaria; di sostegno a nuove tecnologie e all’innovazione; di sostegno al miglioramento delle infrastrutture in termini di sicurezza; e azioni volte ad adeguare l’infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione.
Per i lavori di adeguamento della rete TEN-T l’importo del sostegno europeo non può superare il 50% del costo totale ammissibile. Ma anche in questo caso i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino ad arrivare all’85% se le risorse necessarie sono trasferite all’MCE.
Sostegno all’85% anche per gli importi trasferiti dal Fondo di coesione e per gli importi della rubrica Investimenti strategici europei.
Infine, per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l’aumento dei tassi massimi di cofinanziamento è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione. Ad esempio con un’unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune, un quadro giuridico bilaterale. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da strutture a gestione integrata, incluse le imprese in partecipazione (joint venture),può essere aumentato del 5%.
In caso di sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale, il tasso massimo di cofinanziamento coincide con quello più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10%.
Quali sono i costi ammissibili?
In generale solo le spese sostenute negli Stati membri sono considerate ammissibili, anche se fanno eccezione i progetti di interesse comune o transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile che riguardino il territorio di uno o più paesi terzi o si riferiscano ad acque internazionali quando l’azione è indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto.
I costi per apparecchiature, impianti e infrastrutture sono ammissibili se trattati come spesa in conto capitale dal beneficiario; òe spese relative all’acquisto di terreni non sono invece un costo ammissibile, fatta eccezione per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060.
È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.
Un’azione che ha beneficiato di un contributo a titolo dell’MCE può ricevere anche un finanziamento da un altro programma dell’Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. Il finanziamento cumulativo non può superare i costi totali ammissibili dell’azione.