Cessione crediti e sconto in fattura: arriva la responsabilità solidale
Una nuova circolare del Fisco fa il punto sulle ultime novità relative alla cessione dei crediti dei bonus edilizi introdotte dal DL 115-2022 che, in caso di truffe, ha limitato la responsabilità del fornitore e del cessionario ai soli casi in cui ci siano dolo o colpa grave.
Per provare a far ripartire il mercato della cessione dei crediti, nel DL 115-2022 il Parlamento ha introdotto una norma che integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia.
In estrema sintesi, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, la nuova norma ha limitato la responsabilità in solido dei cessionari del credito (coloro che acquistano il credito) e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura al solo caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Tale limitazione di responsabilità si applica, però, esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.
A distanza di qualche settimana dall’approvazione della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, sul tema scende in campo anche l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Il testo da un lato fornisce chiarimenti interpretativi; dall’altro dispensa le istruzioni per rimediare ad eventuali errori di compilazione della comunicazione per l'esercizio delle opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura” e non solo.
I chiarimenti del Fisco sul superbonus
Cosa prevede il DL 115-2022 sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi
A mettere mano (per l’ennesima volta) alla disciplina della cessione dei crediti edilizi è l’articolo 33-ter del DL 115-2022, introdotto dal Senato nel corso della conversione in legge del Decreto Aiuti bis.
Nello specifico la nuova norma interviene nel campo della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito.
Finora infatti - nel caso di crediti truffaldini - l’Agenzia delle entrate poteva recuperare l’importo non spettante (maggiorato di interessi e sanzioni) non solo nei confronti del beneficiario, ma anche presso il fornitore che ha applicato lo sconto e presso i cessionari del credito.
“A seguito della modifica ora apportata - spiega il Fisco - tale responsabilità in solido viene circoscritta alla sola ipotesi di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave”.
La novità si applica anzitutto a:
- tutti i crediti connessi al superbonus 110% (in riferimento al quale la cessione è stata da sempre subordinata alla presenza di visto di conformità e asseverazioni);
- agli altri bonus edilizi, ma solo per quelli successivi all’emanazione del decreto anti-frodi (DL 157-2021), cioè forniti dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Alle due casistiche sopra esposte, se ne aggiunge una terza. “La limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave - spiega infatti il Fisco - è possibile anche in riferimento ai crediti sorti prima che venissero introdotti gli obblighi documentali, cioè prima del 12 novembre 2021. In tale circostanza, il cedente, a condizione che lo stesso coincida con il fornitore e non sia un soggetto “qualificato” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), deve acquisire, ora per allora, il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute”.
I chiarimenti della Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia Entrate
Oltre a illustrare le novità introdotte dal DL 115-2022, la nuova Circolare del Fisco sulla cessione dei crediti contiene anche “un quadro sul concetto di “violazione dolosa”, cioè, in estrema sintesi, quella attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento, e su quello di “colpa grave” che sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili. A titolo di esempio - prosegue il Fisco - ricorre il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perchè nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque. La colpa grave ricorre, ad esempio, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato”.
Come accennato, la Circolare n. 33/E fornisce anche “alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti””, spiegano dal Fisco.
“Fra i rimedi ordinari l’Agenzia ricorda che in caso di errore nella compilazione è possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio”.
Oltre alle soluzioni ordinarie la circolare fornisce anche le istruzioni per risolvere ulteriori errori relativi alla Comunicazione. In primo luogo in presenza di errori formali (come recapiti o codici sbagliati), l'opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore, però, è tenuto a segnalarlo all’Agenzia con nota sottoscritta in via digitale da inviare alla PEC di prossima attivazione”, spiegano dal Fisco.
Diverse infine le altre casistiche toccate dal testo, come gli errori sui SAL o quelli sugli importi del credito ceduto.
Consulta la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 06.10.2022
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