Bonus matrimonio 2021: ok ai contributi per le imprese wedding, salta la detrazione spese per gli sposi
Restano escluse dalle novità introdotte con la conversione in legge del decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021) le detrazioni fiscali riservate agli sposi. Ha invece ricevuto il via libera il contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori wedding, intrattenimento e horeca.
Cosa prevede il decreto Sostegni bis
Bonus matrimonio 2021: come funziona e a chi spetta?
- Contributo a fondo perduto per le imprese
- Addio detrazioni spese per gli sposi
- Altri bonus per chi si sposa: cos'è l'assegno congedo matrimoniale INPS
Contributo a fondo perduto per imprese wedding
Il bonus matrimonio, quindi, consiste in un contributo a fondo perduto, aggiuntivo rispetto alle formule standard previste, per le imprese che operano nei diversi settori collegati all’organizzazione di questi tipi di eventi.
Con la legge di conversione del decreto n. 73-2021 vengono stanziati 60 milioni di euro per il 2021 al fine di risollevare quei comparti fortemente penalizzati dagli effetti della pandemia di Covid-19, ossia i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’hotellerie-restaurant-catering (horeca).
10 milioni di euro per il 2021 sono destinati alle imprese del settore dell’Horeca ed altri 10 milioni sono riservati alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
Si terrà conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. L’efficacia delle disposizioni è però subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
I criteri e le modalità per fruire dell'agevolazione saranno stabiliti da un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis.
Addio detrazioni spese per gli sposi
L'agevolazione prevista per gli sposi - emendamento che non ha superato l’esame della commissione Bilancio a Montecitorio - consisteva in una detrazione del 25% sulle spese per la cerimonia nuziale, fino a un massimo di 25 mila euro. Una misura che doveva valere per tre anni, dal 2021 al 2023 per le spese documentate, sostenute in Italia, legati alla celebrazione di un matrimonio. Il beneficio, da ripartire in cinque quote annuali, sarebbe arrivato fino a un massimo di 6.250 euro.
Il finanziamento previsto era di 40 milioni di euro. L’emendamento citava le spese per:
- i servizi di catering e ristorazione;
- l’affitto dei locali;
- il servizio di wedding planner;
- gli addobbi floreali;
- gli abiti degli sposi;
- il servizio fotografico;
- il servizio di trucco e di acconciatura.
Altri bonus per chi si sposa: cos'è l'assegno congedo matrimoniale INPS
Nonostante sia svanita la possibilità per le giovani coppie di risparmiare sulle spese relative al matrimonio, d'altra parte gli stessi soggetti posso ancora accedere ad un aiuto già stabilito in precedenza, cioè l'assegno congedo matrimoniale.
Noto anche come 'bonus sposi', lo strumento, erogato dall'INPS, consiste in un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i trenta giorni successivi alla data dell’evento.
L’assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione previdenziale è prevista solo per alcune tipologie di lavoratori tra cui operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.
L’assegno per il congedo matrimoniale varia da 7 a 8 giorni di retribuzione, a seconda della categoria di lavoratore. Nello specifico: per gli operai e apprendisti, l’importo è pari a 7 giorni di retribuzione; per i lavoratori a domicilio, l’importo è pari a 7 giornate di guadagno medio giornaliero; per i marittimi, l’importo è pari a 8 giornate di salario medio giornaliero. In tutti e tre i casi, dalla retribuzione giornaliera occorre detrarre la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5,54%.
Lo strumento risulta cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Tuttavia, non risulta cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.
I termini per la presentazione della domanda variano a seconda se si tratti di un lavoratore occupato o disoccupato. In particolare:
- i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre sessanta giorni dalla data del matrimonio/unione civile;
- i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.
Consulta la legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021