Riparte il Fondo per i finanziamenti alle grandi imprese
A partire dalle 12.00 di oggi, 13 dicembre, si riapre lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle aziende di grandi dimensioni in temporanea difficoltà a causa della crisi economica connessa all'emergenza Covid-19.
Cosa prevede il decreto Sostegni
Creato dal primo decreto Sostegni e potenziato dal Sostegni bis, il Fondo grandi imprese va ad aggiungersi agli strumenti per la liquidità basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito nel 2020 dal decreto Rilancio per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese con almeno 250 dipendenti titolari di marchi storici di interesse nazionale.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo del MISE a inizio agosto, il 16 dello stesso mese è arrivato il via libera della Commissione UE al nuovo strumento, nell'ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il decreto direttoriale del 3 settembre 2021 ha quindi fissato i termini di presentazione delle domande dal 20 settembre al 2 novembre 2021.
Con la proroga del Temporary framework fino al 30 giugno 2022 anche il Fondo può ripartire: lo sportello è stato riaperto con decreto del 30 novembre 2021 e le domande possono essere presentate dalle 12.00 del 13 dicembre.
Come funziona il Fondo per i prestiti alle grandi imprese
La gestione del Fondo è affidata a Invitalia. L'obiettivo è sostenere la ripresa o la continuità dell’attività di aziende in temporanea difficoltà, per assicurare la realizzazione di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.
I finanziamenti sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del Temporary framework, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
L'importo complessivo del finanziamento per ciascuna impresa beneficiaria non deve essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
In linea generale, l’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può eccedere, per ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di 30 milioni di euro, limite che vale in caso di imprese appartenenti a gruppi con riferimento all’intero gruppo. L’importo può però essere incrementato laddove a sostegno del piano aziendale intervengano, con risorse proprie, anche la Regione interessata o altre amministrazioni ed enti.
Chi può ottenere i finanziamenti per i piani di rilancio
Beneficiarie del Fondo sono le grandi imprese come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, quindi quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo, operanti in qualsiasi settore economico.
Per accedere ai finanziamenti alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo le imprese devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- versare in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- presentare prospettive di ripresa dell’attività;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
Per temporanea difficoltà si intende che le imprese presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, ma con prospettive di ripresa dell’attività. Il prestito, quindi, può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Non possono invece accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Al Fondo sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria e in questo caso il prestito potrà essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché alle altre misure indicate nel programma presentato, con la condizione che i crediti sorti per la restituzione del prestito siano soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.
Come presentare domanda a Invitalia
Per accedere al Fondo, l’impresa proponente deve trasmettere all’Agenzia una specifica istanza alla quale è tenuta ad allegare il piano aziendale e ogni ulteriore documentazione utile alla sua valutazione. Lo schema di domanda e le modalità di presentazione delle istanze sono stati definiti con il decreto direttoriale del 3 settembre 2021, che ha fissato i termini di apertura dello sportello dalle ore 12:00 del 20 settembre 2021 alle ore 11:59 del 2 novembre 2021.
Con il decreto direttoriale del 30 novembre 2021, il MISE ha riaperto l'accesso al Fondo: le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 ed entro le ore 11:59 del 29 aprile 2022.
Le istanze devono essere trasmesse utilizzando la piattaforma informatica raggiungibile dal sito web di Invitalia e saranno valutate in ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora i fondi residui non consentano l’integrale copertura dei fabbisogni connessi a un piano aziendale, l’intervento del Fondo può essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili.
Tutte le misure del decreto Sostegni bis
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