Incentivi per le assunzioni di giovani prorogati a giugno 2022
Incassato il via libera della Commissione europea, l'INPS comunica ai datori di lavoro che l'esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato previsto dalla legge di Bilancio 2021 è prorogato fino a giugno 2022.
Legge di Bilancio 2021: come funzionano gli sgravi per le assunzioni di giovani e donne
Oltre alla decontribuzione totale per le assunzioni di giovani, la manovra 2021 ha previsto l'esonero contributivo del 100% in caso di assunzione di lavoratrici donne e la decontribuzione Sud del 30%, anch'essi confermati fino a giugno 2022 alla luce della proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Come funzionano gli sgravi contributivi per assunzioni di giovani
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 a favore di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L'esonero è riconosciuto, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La durata dell'agevolazione è invece estesa a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Esonero contributivo per le assunzioni di donne: la guida INPS
I primi chiarimenti nella Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021
La circolare INPS individua anzitutto i beneficiari dell'agevolazione, cioè tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura non si applica quindi nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Escluse anche le imprese del settore finanziario, salvo diversa indicazione della Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione del regime di aiuto.
Quanto ai rapporti di lavoro agevolabili, l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
Dall'agevolazione sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per i quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte, i contratti di lavoro intermittenti o a chiamata e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, mentre sono ammessi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche laddove la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Relativamente alla misura dell'incentivo, è previsto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. La circolare INPS chiarisce che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L'Istituto ricorda che la durata massima di 36 mesi è estesa a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Infine, si ribadisce che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
L'esonero contributivo, infine, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
Consulta la circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021
Le modalità operative nel Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021
La misura è stata notificata dalle Autorità italiane alla Commissione europea in data 6 agosto e il 16 settembre è arrivato il via libera di Bruxelles alla concedibilità dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Per approfondire: UE propone proroga Quadro temporaneo aiuti di Stato fino a giugno 2022
Con il messaggio n.3389 del 7 ottobre 2021 l'INPS ha quindi fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi agli incentivi limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda l’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, invece, le istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Oltre a illustrare le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, nella sezione <PosAgri> e nella sezione <ListaPosPa> per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e a fornire le istruzioni contabili, il messaggio ricorda che per il periodo di applicazione della misura non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della decontribuzione Sud.
Per approfondire: I chiarimenti INPS sulla decontribuzione Sud
Consulta il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021
Il Messaggio n. 403-2022 sulla proroga al 30 giugno
L'agevolazione, prevista dalla manovra per il biennio, ma inizialmente autorizzata da Bruxelles per il solo 2021 in coerenza con la validità del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, è ora accessibile anche con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
Inoltre, precisa l'INPS con il Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, con la sesta modifica del Temporary Framework il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è stato innalzato a:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
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