Veneto: Buono-Scuola - Anno 2013
Descrizione
Bando per la concessione di buoni-scuola.
Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all’anno 2013-2014.
Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
- a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
- b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
- c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
- d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
- e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”) e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- e3) successo scolastico, entro l'anno 2012-2013, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
- e4) frequenza, nell'anno 2013-2014, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).
Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
In particolare, può essere richiesto:
- da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
- di importo uguale o superiore ad € 200;
- documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e,
nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per
studente disabile, rilasciate dall’insegnante; - confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e,
nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua
presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l’acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc…).
In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000.
In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 40.000.
Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221. L’I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell’anno 2013 dichiarati nell’anno 2014.
In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza il contributo è compreso tra 310-1.950 euro.
Il richiedente, dal 1° ottobre 2014 ed entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2014, deve:
a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/struzione/buonoscuolaweb, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
b) recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
- codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web,
- documento di identità/riconoscimento valido del richiedente,
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente, oppure
- inviare copia dei suddetti documenti all'Istituzione scolastica-formativa con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).
L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 1° ottobre 2014 ed entro le ore 12,00 del 11 novembre 2014, deve:
a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.
Per maggiori informazioni consultare i Links.