Liguria: Fondo di garanzia per anticipo trattamenti retributivi maturati e non percepiti
Descrizione
Fondo di garanzia per anticipo trattamenti retributivi maturati e non percepiti (art. 49 bis della l.r. 30/2008).
Il Fondo di garanzia è finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie nell'interesse di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa datrice di lavoro pari o superiore a tre mesi di stipendio, e che sottoscrivano con una banca convenzionata un contratto diretto ad ottenere sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti.
FI.L.S.E. Spa, soggetto gestore del Fondo di garanzia, procederà all'emissione di garanzie fidejussorie a favore della banca e nell'interesse del lavoratore, a garanzia del prestito concesso. La garanzia fidejussoria ha una validità massima di 14 mesi dalla data del rilascio e sarà attivabile a fronte di eventuali inadempimenti del lavoratore nei confronti della banca concedente, previa messa in mora dello stesso da parte della banca medesima.
I Beneficiari sono:
- I lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo dal proprio datore di lavoro, hanno maturato un credito complessivo nei suoi confronti pari o superiore a tre mesi di stipendio e che non abbiano avuto accesso, nel periodo di mancato percepimento della retribuzione, ad alcun tipo di ammortizzatore sociale.
- Residenti nel territorio ligure;
- Dipendenti di un'impresa/azienda;
- Titolari di un contratto di lavoro subordinato..
L'agevolazione consiste nell'emissione di garanzie fidejussorie a favore della banca e nell'interesse del lavoratore a garanzia del prestito concesso.
La garanzia copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.
La garanzia è valida sino al momento del rimborso del finanziamento da parte del lavoratore.
La garanzia avrà, comunque, una validità massima di 14 mesi dalla data di rilascio; decorso tale, termine s'intenderà nulla e priva di ogni effetto anche senza la materiale restituzione della stessa.
L'importo massimo concedibile per ogni singolo lavoratore è di 3.000 euro. Per i contratti a tempo parziale, l'importo massimo di finanziamento è determinato proporzionalmente all'orario di lavoro svolto rispetto a quello previsto per il tempo pieno.
L'interessato potrà presentare la richiesta di finanziamento e accesso alla garanzia del Fondo ad una delle banche aderenti:
- Banca Carige
- Banco Azzoaglio
- Federazione delle banche di credito cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
- Cassa di Risparmio di Carrara
- Cassa di Risparmio di Savona
- Cassa di Risparmio della Spezia.
Per ulteriori informazioni, consultare i link.