Friuli Venezia Giulia: Fondo di Solidarieta' per vittime di atti di terrorismo internazionale - Lr n. 14-2016
Descrizione
Regolamento per l’accesso al Fondo di Solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari (legge regionale 11 agosto 2016, n. 14).
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede misure di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale, nonché dei loro familiari superstiti, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli atti terroristici.
Possono accedere al Fondo:
- a) coloro che abbiano riportato un’invalidità permanente a seguito di lesioni subite a causa di eventi di terrorismo internazionale;
- b) i familiari superstiti di coloro che siano deceduti a causa degli eventi di terrorismo internazionale, così come individuati dall’art. 6 legge 13 agosto 1980 n. 466 e dall’art. 4 legge 20 ottobre 1990 n. 302.
I soggetti di cui alla lettera a) ossono accedere ai benefici regionali se al momento dell’evento terroristico risultano anagraficamente residenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se sono nati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e risultano essere stati ivi residenti almeno fino a due anni prima della data dell’evento terroristico.
I familiari superstiti di cui alla lettera b) possono accedere ai benefici regionali se al momento dell’atto terroristico la vittima risulta anagraficamente residente nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se è nata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e risulta essere stata ivi residente almeno fino a due anni prima della data dell’evento terroristico.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), per poter accedere ai benefici, non devono aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.
Misure di solidarietà
Diritto di opzione
I soggetti beneficiari possono optare, in alternativa, per la speciale elargizione corrisposta in unica soluzione ai sensi dell’articolo 5, ovvero per l’accesso ai benefici continuativi previsti dagli articoli 6,7 e 8 del Regolamento (vedi Links) per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della prima domanda di accesso ai benefici.
Speciale elargizione
I soggetti beneficiari di cui alla lettera a) hanno diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla Tabella A del Regolamento (vedi Links).
Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui alla lettera b) ha diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla Tabella A del Regolamento (vedi Links).
Contributo alle spese di istruzione
I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo annuale nella misura forfettaria prevista dalla Tabella A del Regolamento (vedi Links) a copertura delle spese per l’istruzione, relative alla partecipazione a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, fino al compimento degli studi universitari di primo e di secondo livello.
L’importo non è concesso in relazione ad anni scolastici ripetuti né in favore di studenti universitari fuori corso.
Contributo alle spese di locazione
I soggetti beneficiari hanno diritto a ricevere un contributo economico annuale, pari al 50% di quanto dovuto nell’anno solare successivo, a titolo di canone di locazione di immobile destinato ad abitazione principale, purché il beneficiario ivi stabilisca e mantenga la propria residenza. In caso di più beneficiari conviventi nel medesimo immobile, il contributo non può superare il 50% del canone di locazione complessivamente dovuto per l’anno di riferimento.
Il contributo è concesso, entro il limite massimo complessivo annuale previsto dalla Tabella A del Regolamento (vedi Links).
Agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale e locale
I soggetti beneficiari hanno diritto a un contributo a copertura delle spese per l’acquisto di abbonamenti nominativi, mensili o annuali, per la rete di trasporto pubblico locale o ferroviario, per percorsi urbani, extraurbani e ferroviari all’interno del territorio regionale.
L’importo è concesso, entro il limite massimo annuale previsto dalla Tabella A del Regolamento (vedi Links), per ciascun beneficiario.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio di Gabinetto presso la Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (26 luglio 2017).
Per maggiori informazioni consultare i Links.