11° Fondo europeo di sviluppo
Creato nel 1957 dal trattato di Roma e lanciato nel 1959, il Fondo europeo di sviluppo è il principale strumento dell'Unione per la fornitura di aiuti allo sviluppo ai Paesi dell'Africa, del Pacifico e dei Caraibi (ACP) e ai Paesi e territori d'oltremare (OCT).
A differenza degli altri strumenti europei di cooperazione allo sviluppo finanziati a valere sul bilancio dell'Unione, il Fondo europeo di sviluppo è alimentato da contributi diretti degli Stati membri.
L'obiettivo dello strumento è finanziare attività di cooperazione nei settori dello sviluppo economico, sociale e umano, di cooperazione regionale e per l'integrazione. In particolare, lo strumento mira a favorire una buona governance e una crescita sostenibile nelle aree destinatarie dei finanziamenti e si concentra su un massimo di tre settori per Paese, ad eccezione di contesti particolarmente fragili come la Repubblica Democratica del Congo e il Mali.
Entrate con destinazione specifica
Costituiscono entrate con destinazione specifica:
- a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322;
- b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;
- c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
- d) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- e) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Le risorse dell'11° FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione
Tipi di finanziamento
Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:
- a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;
- b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o di una rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
- c) meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o in una rispettiva regione, e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;
- d) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
- e) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM;
- f) abbuoni di interesse.
Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 30 a 37, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:
- a) alleviamento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
- b) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali di sostegno alle importazioni in natura; ii) programmi settoriali di importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; iii) programmi generali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, da regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
La Commissione e la BEI monitorano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza dell'11° FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11° FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione 2013/755/UE.
Aggiornamenti
Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE è Stato pubblicato il regolamento n. 2018/1877 che abroga il regolamento (UE) 2015/323.
a) | i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322; |
b) | le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati; |
c) | le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate; |
d) | i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; |
e) | le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |