Bilancio UE 2021-27: il regolamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Dopo il via libera della plenaria del Parlamento all'accordo con il Consiglio sul nuovo FEG, il testo che disciplina il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2021-27 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 3 maggio.
Cosa prevede l'accordo sul bilancio UE 2021-27
Operativo dal 2007, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) cofinanzia politiche attive per il mercato del lavoro a favore di persone, settori, territori o mercati danneggiati dai cambiamenti strutturali nei modelli di commercio mondiale. Finora il FEG è stato mobilitato 161 volte, con circa 640 milioni di euro richiesti per fornire sostegno ad oltre 156mila lavoratori licenziati in 21 Stati membri.
In base all'intesa raggiunta a dicembre tra Stati membri e Parlamento UE nel settennato 2021-27 il Fondo di adeguamento alla globalizzazione continuerà a finanziare queste misure, con risorse fino a 186 milioni di euro l'anno. Più dei 150 milioni annui previsti nell'ambito del bilancio UE 2014-2020, ma meno dei 200 milioni proposti dalla Commissione europea.
“Il Fondo sarà fondamentale per aiutare i lavoratori licenziati in questi tempi difficili. Ora è meglio equipaggiato per aiutarci ad affrontare le sfide future e coprirà qualsiasi tipo di licenziamento a seguito di operazioni di ristrutturazione. Più lavoratori beneficeranno del FEG; abbiamo aumentato il sostegno agli imprenditori e fatto in modo che le persone con bambini abbiano i mezzi per provvedere alla propria famiglia mentre cercano lavoro o acquisiscono nuove competenze", ha dichiarato il relatore per il PE, Vilija Blinkeviciute (S&D), commentando il voto della plenaria, che il 27 aprile ha confermato l'accordo con il Consiglio.
La proposta della Commissione UE per il FEG 2021-27
Obiettivo della proposta della Commissione sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è aiutare i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali, offrendo assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati da trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione.
In base alla proposta, gli Stati membri possono presentare domanda di accesso ai contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi, nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:
- la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;
- la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della nomenclatura delle attività economiche nelle comunità e europee (NACE) revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;
- la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.
Il FEG non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.
Il contributo finanziario del FEG può essere concesso per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.
La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.
Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:
- a) la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;
- b) misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.
Cosa prevede l'accordo finale sul Fondo di adeguamento alla globalizzazione
Nel negoziato con il Consiglio, il Parlamento europeo ha ottenuto la riduzione della soglia per poter accedere ai finanziamenti, che viene abbassata dai 500 licenziamenti attuali e dai 250 licenziamenti previsti dalla Commissione a 200 licenziamenti.
Si amplia il campo di applicazione del Fondo: i contributi sono riconosciuti anche a fronte di licenziamenti dovuti a nuovi motivi, non direttamente riconducibili alla globalizzazione, come i cambiamenti nella composizione del mercato interno, l'automazione e la digitalizzazione, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e, naturalmente, anche le conseguenze della pandemia da Covid-19.
Il sostegno finanziario del FEG ai lavoratori potrà essere concesso nell'ambito di pacchetti che comprendano altre misure, quali l'accesso ad attività di formazione e riqualificazione professionale, l'assistenza per la ricerca di un nuovo impiego o aiuti, fino a 22mila euro per beneficiario, per l'avvio di un lavoro autonomo o di un'attività in proprio. Previste anche misure speciali, come un assegno per la custodia dei bambini a favore dei genitori che prendono parte a corsi di formazione o cercano un lavoro.
Il regolamento del FEG prevede che il sostegno dei fondi europei ai beneficiari finali vada ad integrare le misure previste dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate dal bilancio dell'Unione, come ad esempio gli interventi attivati con risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
Il tasso di cofinanziamento UE può quindi essere allineato a quello più elevato previsto, nello Stato membro di riferimento, per il FSE+, in pratica a quello applicato nelle regioni meno sviluppate. Il livello minimo di copertura UE per il FEG, in ogni caso, viene fissato dall'accordo al 60% della spesa.
Per approfondire: la posizione del Parlamento UE sul FEG post 2020
Consulta il Regolamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2021-27