L. 234-2012: le principali novita' in materia di aiuti di Stato

EuroCon la legge 234/2012, l’Italia ha adottato un quadro normativo organico in materia di aiuti di Stato. Le nuove norme disciplinano aspetti che vanno dai criteri per la concessione degli aiuti a seguito di calamità naturali e altri eventi eccezionali al divieto di attribuire agevolazioni a beneficiari che non hanno restituito contributi oggetto di decisioni di recupero.

Aiuti a seguito di calamità naturali

La legge chiarisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti di Stato, anche di tipo fiscale, concessi a seguito di calamità naturali e altri eventi eccezionali. Il testo prevede l'introduzione di un 'regime di aiuti per calamità', che una volta autorizzato da Bruxelles sarà applicabile per ogni evento classificabile come calamità naturale o evento eccezionale.

Le principali condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti per calamità naturali sono:

  • il beneficiario deve esercitare la propria attività nell'area geografica per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza,
  • la prova che il danno derivi direttamente dalla calamità;
  • gli importi non devono essere superiori al valore del danno subito,
  • la somma dell'aiuto pubblico e di altri eventuali risarcimenti provenienti da altre fonti non deve superare complessivamente l’ammontare del danno subito.

Tra le altre novità:

  • si rafforza il ruolo di coordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri tra le varie autorità e amministrazioni che erogano gli aiuti e la Commissione europea,
  • regioni, province autonome e altri enti pubblici sono chiamati a rimediare tempestivamente a eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea per evitare o risolvere eventuali procedure di infrazione,
  • le amministrazioni concedenti gli aiuti sono tenute a comunicare una scheda sintetica della misura concessa al dipartimento per le Politiche europee contestualmente alla notifica alla Commissione europea,
  • il ministro dello Sviluppo economico acquisisce dalle autorità concedenti gli aiuti le informazioni relative alle imprese beneficiarie, agli importi e agli investimenti agevolati, in modo da garantire il rispetto del divieto di cumulo degli aiuti.

Impegno Deggendorf

Per assicure il rispetto del divieto di concedere aiuti che rientrano nella categoria di aiuto di Stato ad imprese che non hanno ancora restituito aiuti giudicati illegali o incompatibili dall'Esecutivo Ue e per i quali sia stato ordinato il recupero, l'Italia assume il cosiddetto 'impegno Deggendorf': le amministrazioni che concedono i benefici devono cioè verificare che eventuali aiuti oggetto di procedure di recupero siano stati restituiti dai potenziali beneficiari, prima di procedere a nuove assegnazioni.

Recupero

La legge individua due soggetti competenti per il recupero degli aiuti giudicati incompatibili dall'Esecutivo comunitario:

  • nel caso in cui l'aiuto sia erogato da un'amministrazione statale, le procedure sono affidate a Equitalia Spa,
  • nel caso in cui si tratti di altri enti concedenti, la riscossione è affidata al concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

A trasmettere alla Commissione Ue le informazioni sulle decisioni di recupero sono gli enti coinvolti, in accordo con il dipartimento per le Politiche europee.

Le controversie in materia di aiuti di Stato sono assegnate alla competenza esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla forma dell'aiuto e dall'ente concedente.

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Legge 24 dicembre 2012, n. 234

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