L. 104-92: agevolazioni fiscali per i soggetti disabili e le loro famiglie
Descrizione
La Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92) prevede una serie di agevolazioni fiscali per i disabili e le loro famiglie.
Le agevolazioni consistono in:
- maggiore detrazione Irpef per i figli portatori di handicap;
- agevolazioni per spese mediche e mezzi di ausilio;
- detrazioni per gli addetti all'assistenza;
- agevolazioni per il settore auto, articolate in:
- agevolazioni Irpef;
- agevolazioni Iva;
- esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Beneficiari:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie,
- un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo
- sia da considerare a suo carico ai fini fiscali (cioè con reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro).
Maggiore detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
La detrazione base per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni, aumentata di:
-
220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
-
200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.
Agevolazioni per spese mediche e mezzi di ausilio
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico. Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
-
all’accompagnamento;
-
alla deambulazione;
-
al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Detrazioni per gli addetti all'assistenza
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Agevolazioni per il settore auto
Le agevolazioni si applicano all'acquisto di:
-
autoveicoli;
-
motocarrozzette;
-
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
-
autocaravan.
Agevolazioni Irpef
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione
d’imposta pari al 19% del loro ammontare, che non deve superare una spesa massima di 18.075,99 euro.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4% sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
Esenzione permanente dal pagamento del bollo
L'esenzione spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
In caso di possesso di più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che il beneficiario stesso potrà scegliere.
Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie indicate, con esclusione di non vedenti e sordi, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
Per i dettagli sulle modalità di accesso ai diversi incentivi consultare la Guida alle agevolazioni per disabili (vedi Links).
Per maggiori informazioni consultare i Links.