L. 181-1989 - riqualificazione aree industriali

Descrizione

Riqualificazione industrialeNuovi criteri di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali (decreto 9 giugno 2015). Le nuove modalità operative sono state approvate con Circolare MISE n. 59282 del 6 agosto 2015, mentre il decreto ministeriale del 7 dicembre 2017 ha adeguato il decreto ministeriale 9 giugno 2015 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento UE n. 1084/2017.


Aree di crisi industriale

I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
  • e) esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.

A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma di investimento produttivo, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Dette spese riguardano:

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
  • d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  • e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL). 3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad attivi immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento.

Incentivi

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

  • a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del decreto (vedi Links) ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
  • b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo, da realizzare in aree di crisi ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
  • c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del decreto (vedi Links);
  • d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la tutela ambientale;
  • e) dall'art. 29 per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto (vedi Links).

Le intensita' massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale e' pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates., fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

Il contributo in conto impianti e' determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensita' massime di aiuto. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili. In caso di partecipazione al capitale, l'intervento complessivo ai sensi della legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

Procedure

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Il Ministero provvederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

Author: Fotos GOVBA / photo on flickr

Ambito
Nazionale
Soggetto gestore
Ministero dello Sviluppo economico
Settore
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro, Farmaceutico, Alimentare
Finalita'
Innovazione, Ammodernamento, Sviluppo, Tutela Ambientale
Ubicazione Investimento
Nazione:
  • Italy