Agenzia Entrate: la risoluzione 26E-2013 sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Ufficio - foto di sandriftL'Agenzia delle Entrate chiarisce - con risoluzione 26/E del 18 aprile - le procedure per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che pur avendo maturato i requisiti e presentato domanda per il credito fiscale per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006, non ne hanno usufruito per esaurimento dei fondi disponibili. E che ora possono accedere alle risorse stanziate dal decreto ministeriale del 4 marzo 2011 per gli investimenti effettuati prima del 29 novembre 2008, riportando il credito nell'Unico 2012.

La risoluzione arriva in risposta a un interpello presentato da una società che, nel periodo d'imposta 1 dicembre 2007-30 novembre 2008, aveva realizzato investimenti agevolabili, ai sensi della legge n. 296/2006, con il credito d'imposta del 10 per cento dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, ma non aveva ricevuto il nulla osta alla sua fruizione per esaurimento delle risorse disponibili.

L'impresa ha allora chiesto all'Agenzia delle Entrate come accedere a quanto disposto dal decreto del 4 marzo 2011, che ha rifinanziato l'incentivo fiscale a favore dei contribuenti che hanno avviato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 e hanno inviato correttamente i formulari entro il 5 giugno 2009, ma non hanno fruito dell'agevolazione per esaurimento dei fondi. In base al decreto, infatti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta complessivo pari al 47,53% della somma indicata al momento della presentazione della domanda, di cui:

  • fino al 20,37% dell'importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla pubblicazione del decreto stesso,
  • fino al 27,16% del predetto importo a decorrere dall'anno 2011.

Con la risoluzione, l'Agenzia ha chiarito che le imprese possono utilizzare il credito nel limite del 47,53% della spesa sostenuta nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario, indicando l'importo nel modello Unico 2012. Al suo interno, infatti, è stato inserito il campo "credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, fruibile dal 2011 secondo le modalità disciplinate dal decreto interministeriale 4 marzo 2011".

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Risoluzione 26/E del 18 aprile 2013

Legge 27 dicembre 2006, n. 296