Lavoro: circolari Inps 36-2013 e 37-2013 sull'Assicurazione sociale per l'impiego - Aspi

Inps - foto di czechianL'Inps interviene con la circolare 36/2013 sull'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), introdotta dalla riforma del lavoro del ministro Elsa Fornero. Al centro dell'attenzione, l'erogazione in via transitoria, per il biennio 2013-2015, dell'indennità collegata all'Aspi a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in presenza dell'intervento anche di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell'indennità stessa.

Quando si ricorre all'Aspi

Il sostegno economico è previsto nei casi di sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali derivanti da situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, la mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o di clienti.

I beneficiari

A poterne beneficiare, i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende escluse dalla Cigo (comprese quelle speciali per l'edilizia, i lapidei e l'agricoltura) nonché dalla Cigs. Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto e gli apprendisti il cui rapporto di lavoro viene sospeso. Per fruirne i lavoratori – apprendisti compresi – devono avere 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione e 1 anno di contribuzione (Ds e/o Aspi) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

Durata

Ma c'è anche un'altra circolare (la 37/2013), con cui l'Inps interviene sull'Aspi. In particolare, l'istituto illustra le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 sulla durata, a regime, delle prestazioni Aspi e mini Aspi, nonché sulla regolamentazione dei casi di sospensione di quest'ultima nuova indennità.

A partire dal 2016, l'Aspi avrà una durata di 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore a tale soglia.

Per quanto riguarda invece la durata della mini Aspi, cioè il sussidio con durata ridotta corrisposto ai lavoratori ex-precari, che avevano un contratto a termine non rinnovato alla scadenza, l'Inps precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, e che non verranno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Per quanto attiene invece la sospensione della mini Aspi, l'Inps fa presente che, nel caso in cui il percettore si occupi con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa fino a un massimo di cinque giorni e, al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere.

Links

Circolare Inps n. 36/2013

Circolare Inps n. 37/2013