Razionalizzazione spesa pubblica: convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 il Dl 52-2012

Spending reviewPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 94-2012 del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52, recante 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica'. Il testo legislativo, in vigore dal 7 luglio, presenta alcune modifiche rispetto a quello del Dl.

GURI n. 156 del 6 luglio 2012

LEGGE 6 luglio 2012 , n. 94
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  recante  disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, e'  convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al
comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con
                                il Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 3284): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  e  Ministro
dell'economia e finanze (Monti) e dal Ministro senza portafoglio  per
i rapporti con il Parlamento (Giarda), in data 8 maggio 2012. 
    Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari  costituzionali)  e
5^ (Bilancio), in sede referente, il 9 maggio 2012 con  pareri  delle
Commissioni 1^ (presupposti di costituzionalita'), 5^, 6^,  8^,  10^,
13^, 14^, questioni regionali. 
    Esaminato dalla  1^  Commissione  (Affari  costituzionali)  e  5^
(Bilancio), in sede referente, il 16, 22, 24,  29,  30  e  31  maggio
2012. 
    Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 10
e 15 maggio 2012. 
    Esaminato in aula il 30 maggio  2012,  il  5,  6  giugno  2012  e
approvato il 7 giugno 2012. 
Camera dei deputati (atto n. 5273): 
    Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari  costituzionali)  e
5^ (Bilancio, tesoro  e  programmazione),  in  sede  referente,  l'11
giugno 2012 con pareri delle Commissioni VI, VIII, X, XI,  XII,  XIV,
questioni regionali. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente,  il  14,  20,
21, 25, 26 giugno 2012. 
    Esaminato in aula il 28 giugno 2012 e approvato con modificazioni
il 3 luglio 2012. 
Senato della Repubblica (atto n. 3284-B): 
    Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari  costituzionali)  e
5^ (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con  pareri  delle
Commissioni 2^, 5^, 8^, 11^, 12^, questioni regionali. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali)  e
5^ (Bilancio), in sede referente, il 4 luglio 2012. 
    Esaminato in aula il 3 luglio 2012 e approvato il 4 luglio 2012. 

        
      
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «composizione  del
Comitato» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.   Ai   fini   dell'attuazione   dell'articolo   01    del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla  base  della
proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro
il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa
pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15,  nel  quale  sono
specificati i singoli interventi e le misure adottati  o  in  via  di
adozione per il conseguimento  degli  obiettivi  di  riduzione  della
spesa  pubblica,  nonche'  forme  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione  degli  stessi  al  fine  di  valutarne  l'efficacia.   Il
programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di
costi  e  risultati  a  livello  nazionale  ed   europeo,   eventuali
criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche
al  fine  di  evitare  possibili   duplicazioni   di   strutture   ed
implementare le possibili strategie di  miglioramento  dei  risultati
ottenibili con  le  risorse  stanziate.  Al  programma  e'  associata
l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni  singolo  intervento  di
riorganizzazione della spesa pubblica. 
    1-ter. Nell'ambito  della  risoluzione  parlamentare  approvativa
della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza  2012,
sono indicati i disegni di legge collegati alla  manovra  finanziaria
per  il   triennio   2013-2015,   mediante   i   quali   attuare   le
riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis. 
    1-quater. Entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede
a definire le modalita' di predisposizione del programma  di  cui  al
comma 1-bis e della relativa  attuazione  e,  per  il  tramite  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ne  da'  comunicazione  al
Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta  giorni
dalla  trasmissione,  da   parte   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per i profili finanziari. 
    1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui  al
comma 1-bis, nonche' per garantire  l'uso  efficiente  delle  risorse
pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario  di  cui
all'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto  da'  inizio  ad  un  ciclo  di
razionalizzazione della spesa pubblica mirata  alla  definizione  dei
costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni  centrali
dello Stato. Per le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato  sono
proposte specifiche metodologie per quantificare  i  relativi  costi,
anche ai fini di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle  relative
risorse nell'ambito della loro  complessiva  dotazione  di  bilancio,
tale  da  renderle  effettivamente  utilizzabili   da   parte   delle
amministrazioni medesime». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis.  -  (Determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard di comuni, citta' metropolitane, province e regioni).  -  1.
Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente  decreto  e
per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in
particolare in campo sanitario, il Governo verifica  prioritariamente
l'attuazione della procedura per l'individuazione  dei  costi  e  dei
fabbisogni standard e degli obiettivi  di  servizio,  secondo  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  26  novembre  2010,  n.  216,  e
dall'articolo 13 del  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,
provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei  relativi  dati
entro  il  31  dicembre  2012,  nonche'  a  ridefinire  i  tempi  per
l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i  fabbisogni  standard
entro il primo quadrimestre dell'anno 2013». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche', senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  attivita'  di  ottimizzazione,   in   collaborazione   con
l'Agenzia  del  demanio,   dell'utilizzazione   degli   immobili   di
proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i  costi  di
gestione delle amministrazioni pubbliche»; 
    al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite
le  seguenti:  «le  societa'  non  quotate  controllate  da  soggetti
pubblici  nonche',  limitatamente  alla  spesa  sanitaria,»  e   sono
aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Alle  societa'  a  totale
partecipazione  pubblica  e  alle  loro  controllate  che  gestiscono
servizi di interesse generale su tutto  il  territorio  nazionale  la
disciplina del presente  decreto  si  applica  solo  qualora  abbiano
registrato   perdite   negli   ultimi    tre    esercizi.    Ciascuna
amministrazione puo' individuare, tra il personale  in  servizio,  un
responsabile  per  l'attivita'  di  razionalizzazione   della   spesa
pubblica di cui al  presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  La  Presidenza  della  Repubblica,   il   Senato   della
Repubblica, la Camera dei deputati  e  la  Corte  costituzionale,  in
conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,  valutano
le iniziative volte a conseguire gli obiettivi  di  cui  al  presente
decreto»; 
    il comma 3 e' soppresso; 
    al comma 4, le parole:  «del  principio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei principi» e  dopo  la  parola:  «sussidiarieta'»  sono
inserite le seguenti: «, di differenziazione, di adeguatezza». 
    All'articolo 3, al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni  mensili  di  cui  al
presente comma sono trasmessi altresi'  alle  competenti  Commissioni
parlamentari». 
    All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui
delegato riferisce  ogni  sei  mesi  alle  Camere  sull'attivita'  di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente  decreto  e
invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla  medesima
attivita'. In fase di prima  applicazione  il  Governo  adempie  agli
obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1: 
    al secondo periodo, dopo la parola: «ispezioni» sono inserite  le
seguenti: «e verifiche»; 
    dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Nell'esercizio
delle sue funzioni, il Commissario puo' altresi'  richiedere,  previe
intese ai sensi dell'art. 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza»; 
    al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Commissario puo' altresi' emanare  direttive  generali  nei  riguardi
delle  societa'  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,   finalizzate
all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle
quali  gli  organi  di  amministrazione  delle  stesse  si  attengono
nell'esercizio della propria autonomia gestionale»; 
    al comma 3, le parole: «e  al  Consiglio  regionale  interessato»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al  Presidente  della  Regione
interessata»; 
    al comma 5: 
    nell'alinea, dopo  la  parola:  «Su»  e'  inserita  la  seguente:
«motivata» e dopo le parole: «per le  Regioni,  il  Presidente  della
Regione interessata» sono inserite le seguenti: «o,  per  le  Regioni
commissariate per la redazione e l'attuazione del  piano  di  rientro
del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per  le  disposizioni
in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della
Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»; 
    nella lettera a), le parole: «anche per ragioni di  opportunita'»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «anche  per  motivate  ragioni  di
opportunita'»; 
    nella lettera b), la parola:  «attribuiti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «attribuite»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alle amministrazioni»
sono inserite le seguenti:  «e  alla  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,»  e  dopo  le  parole:  «le
misure di razionalizzazione della spesa» sono inserite  le  seguenti:
«, inclusa l'attivazione e  lo  sviluppo  di  centrali  regionali  di
acquisto,»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del  sistema  a  rete
delle centrali regionali di acquisto di  cui  all'articolo  1,  comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo la parola: «persone» sono inserite le  seguenti:
«, anche estranee alla pubblica amministrazione,». 
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7. - (Modifiche alle disposizioni in materia  di  procedure
di acquisto). - 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono individuati, entro il  mese  di  gennaio  di  ogni
anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del  grado  di
standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le
quali'' sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento'', sono aggiunte le
seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali,
le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A''. 
    2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della  Repubblica  4  aprile  2002,  n.
101'' sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''. 
    3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  al
decreto  legislativo  4   dicembre   1997,   n.   460,   nonche'   le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per  l'acquisto  di
beni e di servizi alle convenzioni stipulate  dalla  societa'  Consip
S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis. -  (Misure  urgenti  per  la  riduzione  dei  prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per  gli  acquisti
di beni e servizi). - 1. All'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: ". Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione
di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate
dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti  dalle  aziende  sanitarie
locali per gli  acquisti  di  beni  e  servizi,  emergano  differenze
significative dei prezzi unitari,  non  giustificate  da  particolari
condizioni  tecniche  o  logistiche  delle  forniture,   le   aziende
sanitarie  locali  sono  tenute   a   proporre   ai   fornitori   una
rinegoziazione dei contratti che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i
prezzi unitari di fornitura  ai  prezzi  di  riferimento  come  sopra
individuati, senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto. In caso di mancato accordo, entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine  ai  prezzi  come
sopra proposti, le aziende  sanitarie  locali  hanno  il  diritto  di
recedere dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  in
deroga all'art. 1671 del codice civile''». 
    All'articolo 8: 
    al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip  S.p.A.»  sono
inserite  le  seguenti:  «nonche',  per  l'ambito   territoriale   di
riferimento, alle Regioni e, per esse,  alle  centrali  regionali  di
acquisto,»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "150.000  euro''  sono
sostituite dalle seguenti: "50.000 euro''». 
    All'articolo 10: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1°  dicembre
2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Tali
pareri sono facoltativi per le  centrali  di  committenza  e  per  le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di  beni  e
servizi''»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'articolo  18,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 177, si interpreta  nel  senso  che  il  contributo
forfetario  non  e'  dovuto  nel  caso  di  gare  predisposte   dalle
amministrazioni contraenti e  per  le  quali  sono  stati  chiesti  a
DigitPA i pareri di cui all'art. 3 dello stesso decreto»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e
servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati  attraverso  il
ricorso  a  centrali  di  committenza  e  interpretazione   autentica
dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.
177)». 
    All'articolo 11, comma 1,  le  parole:  «decreto  del  Presidente
della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207»  sono  sostituite  dalla
seguente: «regolamento». 
    All'articolo 12: 
    al comma 1, dopo le parole: «La  commissione»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche per le gare in corso ove i  plichi  contenenti  le
offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio
2012,»; 
    al comma 2, dopo le parole: «La  commissione»  sono  inserite  le
seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del  codice,  anche
per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche  non
siano stati ancora aperti alla  data  del  9  maggio  2012,»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "In  una  o
piu' sedute riservate, la commissione'' le parole: ",  costituita  ai
sensi dell'art. 84 del codice,'' sono soppresse»; 
    il comma 3 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 13-bis. - (Disposizioni  in  materia  di  certificazione  e
compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei
confronti delle amministrazioni pubbliche). - 1. All'articolo  9  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "enti
locali'' sono inserite le seguenti: "nonche' gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale'' e le parole: "sessanta giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: "trenta giorni''; al secondo periodo, le  parole  da:
"provvede la Ragioneria territoriale dello Stato'' fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' nominato  un  Commissario
ad acta,  con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e
degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale  dello
Stato competente per territorio per le certificazioni  di  pertinenza
delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli  enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale''; 
    b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni
sottoposte a piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  ovvero  a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste  operazioni  relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito  di  operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani  o
programmi operativi''; 
    c) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
    "3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione  di  cui  al
primo periodo del comma 3-bis, sono  fatte  salve  le  certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di  attuazione  di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''. 
    2. All'articolo 28-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "nei  confronti''  sono
inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,''; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n.
2,'' sono inserite  le  seguenti:  "o  le  certificazioni  richiamate
all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto,''; 
    c) al quarto periodo, le parole: "la  regione,  l'ente  locale  o
l'ente del  Servizio  sanitario  nazionale''  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'ente debitore'' e le parole: "della  regione,  dell'ente
locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale'' sono sostituite
dalle seguenti: "dell'ente debitore''. 
    3. All'articolo 31 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b)  al  comma  1-ter,  le  parole  da:   ";   le   modalita'   di
certificazione'' fino alla fine del comma sono soppresse. 
    4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3  si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma  2,  della
legge 12  novembre  2011,  n.  183.  Le  certificazioni  dei  crediti
rilasciate secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  9,  comma
3-ter, lettera b), secondo periodo,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come  sostituita  dal  comma  1  del  presente  articolo,
possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia
del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui  all'articolo  8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo  39  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    5.  Il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  di   cui
all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
rilasciato anche in presenza di  una  certificazione,  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come da ultimo  modificato  dal  presente  articolo,  che
attesti la sussistenza e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni  di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, assicurando  l'assenza  di  riflessi  negativi  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
    Art. 13-ter. - (Utilizzo  di  erogazioni  liberali  nel  caso  di
acquisti  attraverso  convenzioni-quadro  e  attraverso  il   mercato
elettronico della pubblica amministrazione).- 1.  Le  amministrazioni
pubbliche, nel caso di acquisti  di  beni  e  di  servizi  attraverso
convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  e  successive
modificazioni, o attraverso il  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo,
erogazioni  liberali  in  denaro  rese  in   loro   favore   per   la
realizzazione delle finalita' per le  quali  il  citato  acquisto  e'
effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo  periodo
possono essere rese in modo diretto in  favore  dell'amministrazione,
mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  nel  caso
delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci
autonomi nel caso delle amministrazioni  pubbliche,  oppure  in  modo
indiretto, attraverso il pagamento totale o  parziale  delle  fatture
emesse dall'aggiudicatario per  la  prestazione  resa  nei  confronti
dell'amministrazione. 
    2. Le erogazioni liberali  di  cui  al  comma  1  e  le  relative
accettazioni sono effettuate  in  forma  semplificata  attraverso  il
sistema  informatico  di  negoziazione  tramite  il  quale  e'   reso
disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione  di
cui al medesimo comma  1,  in  deroga  all'articolo  782  del  codice
civile. 
    3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni
operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2. 
    4. Le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai
sensi del comma 1 sono  trimestralmente  riassegnate  agli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  per  essere
destinate al pagamento del  corrispettivo  dell'acquisto  di  beni  e
servizi di cui al medesimo comma 1». 
    All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'art. 3, comma 15-ter,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione  dei
servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara  a
evidenza pubblica, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  15  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115». 
    All'articolo 15, al comma  2,  le  parole:  «Il  Ministero»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».