IMU: dal MEF la circolare n. 3/DF sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

Euro banknotes - foto di Images_of_MoneyProcedure di calcolo, categorie dei soggetti passivi, modalità di applicazione di particolari agevolazioni a specifiche tipologie di fabbricati (es. fabbricati rurali) o terreni (es. terreni agricoli). Questi gli aspetti chiariti dalla Circolare n. 3/DF, diramata in queste ore dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad introdurre l'Imposta, il decreto “Salva Italia”, con cui il Governo ha previsto che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili.

Oggetto dell'IMU

L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.
Si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come:

  • i fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
  • le aree fabbricabili;
  • i terreni, sia agricoli che incolti.

Come si calcola l'IMU

Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

Chi deve pagare l'IMU

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Come pagare l'IMU

Per l'abitazione principale e relative pertinenze, il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:

  1. la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata, applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
  2. la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:

  1. la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
  2. la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per gli altri fabbricati, e per i terrenti agricoli, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate:

  1. la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
  2. la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate:

  1. la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base pari a 0,2%;
  2. la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Particolari agevolazioni/esenzioni sono previste per i terreni e i fabbricati rurali.

Links

Circ. 3/DF

Modalità di applicazione 2012