Agenzia delle Entrate: circolare 14/E su incentivi fiscali per il rimpatrio dei cervelli in Italia

BrainAgevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti, dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all’estero. Ad istituirle, la Legge 30 dicembre 2010, n. 238. Successivamente, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 (c.d. Milleproroghe) ha ampliato il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e posticipato, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, i termini di scadenza per usufruirne (prima fissati al 31 dicembre 2013). L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, fornisce chiarimenti interpretativi, i criteri per beneficiarne, le date dalle quali scatta la possibilità di rivendicare lo sconto fiscale e le categorie di soggetti cui sono rivolti.

In attuazione della Legge n. 238/2012, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 giugno 2011 individuava le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi mentre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011, n. 97156, definiva le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia, nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.

Con la circolare n. 14/E l'Agenzia vuole fornire chiarimenti proprio in merito all'applicazione delle richiamate, numerose disposizioni.

Decorrenza benefici e Soggetti beneficiari

Art. 1, comma 2 della Legge n. 238/2010:

2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge (28 gennaio 2011) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 2, comma 1 della Legge n. 238/2010:

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali:

a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita';

b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'.

Art. 1, commi 1 e 2 del Decreto MEF 3 giugno 2011

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonche' la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) sono in possesso di un titolo di laurea;
b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
c) negli ultimi due anni o piu', hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonche' la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio
dell'attivita' e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
b) negli ultimi due anni o piu', hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Art. 29, comma 16-quinquies del Milleproroghe 2012

16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".

Circolare 14/E del'Agenzia delle Entrate

Possono accedere al beneficio i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in possesso dei requisiti al 20 gennaio 2009 e, altresì, i cittadini che li maturano successivamente a tale data e comunque prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011 e compete, per effetto delle citate modifiche che ne hanno anche ampliato il periodo di godimento, sino al 31 dicembre 2015.

Il trasferimento di residenza e domicilio in Italia può avvenire anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attivit (come spiega la circolare, nei tre mesi antecedenti), purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l'inizio.
Inoltre, ciò che pesa per accedere all'agevolazione è che il cittadino abbia effettivamente svolto attività di lavoro o studio all'estero e che possa dimostrarlo, anche se non si è iscritto all'Aire.

In considerazione, poi, della circostanza che né la legge 238 né il decreto attuativo specificano la data a decorrere dalla quale rileva l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia, la circolare ammette al beneficio fiscale i soggetti che – in possesso degli ulteriori requisiti – siano stati assunti o abbiano avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a decorrere dal 20 gennaio 2009.

Contenuto dell'agevolazione

L’agevolazione comporta un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per i lavoratori e all’80% per le lavoratrici.
Si applica ai redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa e non pone limiti in ordine alla tipologia dell’attività da svolgere in Italia, potendo la stessa anche non essere attinente all’attività di studio o di lavoro svolta all’estero.
Per quanto non espressamente contemplato dalla legge 238/2010, rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi fiscali anche i redditi derivanti dalle attività di lavoro che, ai fini fiscali, producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto e a quelli consistenti in somme corrisposte a titolo di borsa di studio.
Inoltre, l'attività in Italia è agevolata anche se "slegata" da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l'agevolazione anche se non è attinente all'attività di studio o lavoro svolta all'estero.

Come fruire dell'agevolazione

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011

Sono state definite le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro: al fine di consentire al sostituto di imposta di applicare i benefici fiscali e di darne evidenza nel modello 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall’assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.
I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione.

Circolare 14/E del'Agenzia delle Entrate

Entro il 31 maggio prossimo i sostituti d'imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l'anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l'applicazione del beneficio per lo stesso anno.
I dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16 maggio 2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20 giugno 2012.
Tali dati potranno, ovviamente, essere indicati anche nel modello Unico Persone fisiche 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione.

In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione.

La circolare, infine, spiega che, a partire dall'anno d'imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta.

I soggetti che avviano in Italia un’attività di lavoro autonomo o di impresa possono fruire dell’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2012), barrando l’apposita casella, posta a margine del rispettivo quadro da compilare, denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori”.

Decadenza

In caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del quinquennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero ancora in caso di cessazione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa nei cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio, il lavoratore o la lavoratrice non decadono dall’agevolazione se non trasferiscono la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima del quinquennio.

Links

Legge n. 238-2010: agevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti


GU n. 133 del 10-6-2011 - Decreto del 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia

DL 216-2011 Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 14-2012