Fondo nazionale per le Politiche sociali: ripartiti 218 milioni di euro

Maurizio Sacconi - Ministero del Lavoro e delle politiche socialiCon decreto del 17 giugno 2011, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno in corso, per un valore complessivo di oltre 218 milioni di euro.

La somma destinata alle Regioni ammonta a 175.619.549,85 euro, mentre alle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnati 2.964.495,15 euro.

Ulteriori 39,5 milioni di euro andranno al Ministero del Lavoro, per un totale di 218.084.045 euro.

In base al decreto, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti.
A tal fine le amministrazioni dovranno fornire i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e degli interventi attivati a valere sulle risorse del Fondo.

DECRETO 17 giugno 2011

Ripartizione del Fondo nazionale per  le  politiche  sociali  -  anno
2011. (11A11123)

 


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale
stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del
2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in
materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo
indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli
stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando
prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che
costituiscono diritti soggettivi;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)»;
Visto il comma 1258 dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che
prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285,
a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita'
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto la legge 13 dicembre 2010, n. 221, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il
triennio 2011-2013»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra
gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «L'istituzione del
Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione
«Ministero del Lavoro e delle politiche sociali» in luogo della
precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali»;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione»;
Visto l'art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi
ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali, non sono piu' finanziati a valere
su tale Fondo, bensi' tramite appositi capitoli di spese obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle
Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi
speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello
Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi
spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il
2011;
Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), nonche' ai sensi
del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, risulta indisponibile una somma
pari ad € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da
ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato quindi che la somma disponibile afferente al Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario
corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta
complessivamente ad € 218.084.045,00;
Considerata la richiesta delle Regioni, in data 22 aprile, di
estendere il finanziamento, a carico del Ministero, in misura
parziale e per un ammontare complessivamente non inferiore a 3
milioni di euro, a tutti i progetti sperimentali ritenuti idonei e
non finanziati per insufficienza della dotazione economica, afferenti
alle regioni Lombardia, Molise e Sardegna, in esito alla procedura
selettiva indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto
interministeriale di riparto per l'anno 2010 del Fondo nazionale per
le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 aprile 2011 recante «Misure di protezione temporanea per i
cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani»;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse
individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi
€ 218.084.045,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da
ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento
dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 5 maggio 2011 l'intesa della Conferenza Unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2011, ammontanti a € 218.084.045,00 sono ripartite con il
presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi
indicati:



------------------------------------------------------------
1. Somme destinate alle Regioni ! Euro 175.619.549,85
-------------------------------------!----------------------
2. Quota riferita alle Province !
autonome di Trento e Bolzano ! Euro 2.964.495,15
------------------------------------------------------------
3. Somme attribuite al Ministero !
del lavoro e delle politiche !
sociali ! Euro 39.500.000,00
-------------------------------------!----------------------
Totale ! Euro 218.084.045,00
------------------------------------------------------------





                               Art. 2 

Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del
presente decreto e si riferiscono a:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie
anno 2011;
Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le
politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le
politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano;
Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di
funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, inclusa la copertura, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del D.P.C.M. 5 aprile 2011, degli oneri conseguenti all'attuazione
delle misure di cui al medesimo decreto.


                               Art. 3 

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti
destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo stesso.
A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati,
tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello
specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti
finanziati con le risorse del Fondo stesso.


                               Art. 4 

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da
eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese
indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le
politiche sociali», saranno ripartite, fatto salvo quanto disposto
all'art. 5, fra il Ministero e le Regioni con le medesime modalita' e
criteri di cui al presente decreto come da Tabelle 1 e 2.


                               Art. 5 

Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche
sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le
medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da
Tabella 2.
Le somme di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali,
versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2010 ma non ancora rese disponibili sull'apposito capitolo di spesa
3071 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno assegnate
alla regione Abruzzo in applicazione dell'art. 6 del decreto
interministeriale in data 4 ottobre 2010, di riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.


                               Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699
del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la
quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano e'
calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al
Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni
di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti