Puglia: Aiuti "de minimis" alle PMI

Regione PugliaLa Regione Puglia ha pubblicato il Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012 attinente la concessione di aiuti di importanza minore (concessi in regime de minimis) alle PMI, di qualsiasi settore ad esclusione di quelli stabiliti dallo stesso Regolamento. Gli aiuti possono riguardare: nuovi investimenti, servizi di consulenza e partecipazione a fiere, ricerca sviluppo e innovazione, formazione, occupazione, il consolidamento delle passività a breve termine e la formazione di scorte, materie prime, prodotti finiti e lo start-up, promosso da persone svantaggiate.

Possono beneficiare le imprese di piccola e media dimensione di qualsiasi settore, ad esclusione dei seguenti:

  • settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
  • settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
  • settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
    - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • settore dell'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  • aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
  • settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/20023;
  • acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Le agevolazioni possono essere concessi in diverse forme, in particolare:

  • per gli aiuti agli investimenti possono essere utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
  • per gli aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere possono essere utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili;
  • per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere utilizzati contributi
    in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
  • per gli aiuti alla formazione possono essere utilizzati contributi in conto esercizio;
  • per gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere utilizzati contributi in conto esercizio, anche nella forma di integrazione salariale;
  • per gli aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti possono essere utilizzati aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
  • per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate possono essere utilizzati contributi in conto esercizio e aiuti in forma di prestiti rimborsabili.

Gli aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito consistono in operazioni di finanziamento sotto forma di mutuo chirografario di importo compreso tra euro 5.000 ed euro 25.000, della durata massima di 60 mesi, più eventuale periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a favore anche di “nuove imprese” classificabili come “non bancabili” sulla base degli indicatori economici e patrimoniali desumibili dai bilanci.

L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; per le imprese che operano nel settore dei trasporti tale importo ammonta a 100.000 euro.

Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.

Con l'entrata in vigore del Regolamento, sono abrogati il Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 ed il Regolamento Regionale n. 8 del 27 aprile 2011.

Links
Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012