Legge Bilancio 2018: chiarimenti su credito di imposta formazione 4.0

Formazione 4.0Aggiornato il 7 dicembre 2018. Il Ministero del Lavoro annuncia l'operatività della nuova funzionalità del portale online per depositare i contratti collettivi e accedere al credito d'imposta per la formazione 4.0.

Il testo del decreto attuativo del credito di imposta formazione 4.0 

Dopo la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito diversi aspetti riguardanti il credito di imposta per la formazione 4.0, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità dell'applicativo informatico 'Deposito Telematico', che ora può essere utilizzato anche per depositare i contratti collettivi riferiti all'incentivo fiscale.

Legge bilancio 2018 - pronto decreto per credito imposta formazione 4.0

Condizioni di applicabilità 

Il credito d'imposta si applica alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Lo svolgimento delle attività formative deve essere previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.

I contratti possono essere depositati utilizzando il portale online 'Deposito Telematico' - disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018

Attività formative 

Il credito d'imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online. Tuttavia, questa modalità pone particolari problemi applicativi e obblighi da rispettare per soddisfare il requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime.

La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.

Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti appartenenti ad imprese diverse dello stesso gruppo sono previste semplificazioni per la redazione della documentazione richiesta (un unico progetto formativo, un unico registro didattico).

Cumulo con altri incentivi 

In materia di cumulo, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico chiarisce che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

> Circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018